- 04-07-2024

Con la sent. n. 120 del 2024, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni legislative: l’una recata da un decreto di attuazione dello Statuto speciale siciliano (art. 7 d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158) e l’altra da una legge della stessa Sicilia (art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30).

Per quanto riguarda la prima questione, la censura colpisce non solo la (già invalidata) possibilità del ripiano del disavanzo in un arco decennale, ma anche la sospensione per il 2021 del recupero delle quote di disavanzo relative al 2018, ripercuotendosi sugli equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

Per quanto riguarda la seconda, la censura colpisce la rideterminazione integrale del previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, recependo le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 predetto - vigente ratione temporis - sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo, così comportando anch’essa un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana.