- 04-07-2024

Nella sent. 119 del 2024, la Corte affronta una pluralità di questioni proposte avverso la legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7. Nel quadro di un ragionamento complesso ed articolato (si noti la pluralità dei relatori-redattori: ben 4), la Corte, oltre ad avere dichiarato inammissibili o infondate talune delle predette questioni od estinto il processo per qualche profilo, ha, in particolare, innanzi tutto, censurato il fatto che il legislatore regionale abbia consentito (art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 ) gli interventi previsti dal secondo piano casa anche rispetto a immobili abusivi condonati, in contrasto, dunque, con l’ art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., da considerarsi non soltanto una norma fondamentale di riforma economico-sociale ma anche un principio fondamentale della materia governo del territorio (di qui la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.).

Una seconda censura ha riguardato l’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, avendo tale disposizione, in violazione dell’art. 117, comma 34, Cost. consentito sia di superare sia i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici attraverso interventi predeterminati in generale e in astratto, sia la densità fondiaria stabilita dal d.m. n. 1444 del 1968; e ciò in ispregio ai criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale affinché  una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione, introdotta nell’esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia governo del territorio, risulti rispettosa dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

Un terza invalidità ha colpito l’art. 8, comma 1, della legge regionale in discorso, nella parte in cui, sostituendo l’art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, disponeva che, per gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore della medesima legge regionale, il sottotetto fosse recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione. La relativa questione è apparsa infatti fondata, a mente dell’art. 3 Cost., in quanto l’indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza. Ancora, l’illegittimità costituzionale del comma 6 dello stesso art. 8 derivava, secondo la Corte, dall’avere ammesso, in contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost. e in relazione all’art. 14 t.u. edilizia, il recupero dei sottotetti esistenti indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.

Le due ultime incostituzionalità riguardano, una, l’art. 41 della legge regionale sottoposta a giudizio. La prima concerne l’art. 41, comma 1, nella parte in cui ha sostituito l’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)». Precisato che l’illegittimità ha colpito le  lettere a), b) e c) dell’articolo, la ragione dell’invalidità viene indicata

per a), nell’aver vincolato la variazione essenziale al progetto approvato con riferimento soltanto al mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie che cagioni un “incremento” degli standard urbanistici, alla sola variazione quantitativa in aumento del carico urbanistico indotta dalla diversa utilizzazione dell’immobile, senza considerare alterazioni funzionali derivanti da altre tipologie di intervento non consentite, con ciò violando il principio fondamentale dettato dall’art. 32, comma 1, lettera a), t.u. edilizia;

per b), sostanzialmente nell’avere trasceso il vincolo a definire la disciplina di dettaglio affidatole dall’art. 32, comma 1, t.u. edilizia, in contrasto con la scelta del legislatore statale di sanzionare con la demolizione le divergenze esecutive in aumento, consistenti rispetto alle misure progettuali assentite, e, perciò, consentito un aumento di cubatura o di superficie tale da far emergere un’opera diversa da quella oggetto del permesso di costruire; e

per c), per avere individuato il carattere essenziale di una  variazione solo nel caso di modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all’altezza e alla superficie coperta del progetto approvato», in contrasto con l’art. 32, comma 1, lettera c), t.u. edilizia. 

L’altra incostituzionalità afferisce all’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4). La soppressione di tali incisi, infatti, secondo la Corte, permette la reductio ad legitimitatem delle disposizioni impugnate che altrimenti avrebbero consentito un’illegittima deroga ai piani urbanistici territoriali, ai regolamenti edilizi comunali ed agli standard fissati dal d.m. n. 1444 del 1968.