- 20-05-2024

La sent. n. 90 del 2024, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limitava  l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non avesse potuto proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata, ne mette in evidenza l’offensività dei confronti sia dell’art. 3 Cost. a causa delle sue intrinseche  irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, sia dell’art. 4 Cost. (diritto al lavoro), dal momento che ai percettori dell’indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, sarebbe stata  preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.