- 23-11-2023

Secondo la sent. n. 207 del 2023, il legislatore, nel prevedere, come circostanza aggravante del furto consumato o tentato, la violenza sulle cose, ha esercitato la discrezionalità che gli compete nella dosimetria penale, senza trasmodare in opzioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Per la Corte, infatti, la ratio della disposizione censurata attiene al danno funzionale della violenza reale, la quale atteggia il furto a reato complesso, intrinsecamente più grave del reato semplice. Per altro verso, circa il denunciato difetto di proporzionalità della pena, la Corte osserva che, alla fattispecie oggetto del giudizio principale (tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede), è, in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ora applicabile (ricorrendone gli ulteriori estremi) l’esimente per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.