Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 6 ottobre 1954 - 11 dicembre
1954, n. 76
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 18 dicembre 1953: «
Sgravi fiscali per 1e nuove costruzioni edilizie
Presidente: PERASSI; Relatore: SANDULLI; P.M.: EULA; Commissario Stato (Avv.to CALENDA) - Regione siciliana (Avv.ti VIRGA e GUARINO).
(omissis)
Nella seduta del 18 dicembre 1953 lAssemblea regionale siciliana
approvava una legge composta di 13 articoli intitolata: «Sgravi fiscali per le
nuove costruzioni edilizie . Portata tale legge a conoscenza del Commissario
dello Stato per
1. - Col mezzo dimpugnazione il Commissario dello Stato, premesso che
con la legge regionale 18 gennaio 1949. n.
Lillegittimit denunciata col primo mezzo dimpugnazione risulterebbe anche dal fatto che la legge in esame sarebbe diretta, come risulterebbe pure dai lavori preparatori, a rendere efficaci in Sicilia alcune disposizioni della legge nazionale.
2. - Con un secondo mezzo lamenta il Commissario che la legge impugnata violerebbe la regola per cui la legislazione tributaria siciliana sarebbe tenuta a rispettare i principi della legislazione statale della materia. Tale violazione avrebbe, nella legge in esame, varie manifestazioni.
La prima sarebbe che, mentre la legislazione statale - mossa dallintento di lenire le crisi degli alloggi gravanti in prevalenza sulle classi pi povere - avrebbe di mira di agevolare soltanto la costruzione di abitazioni di tipo popolare ed economico, e cio, come si esprime lart. 13 della L. n. 408 del 1949 quelle « che non abbiano carattere di lusso , la legge impugnata estende i suoi benefici non soltanto agli alberghi, ma a tutti, indistintamente, gli edifici di abitazione, compresi quelli di lusso.
Altre manifestazioni della pretesa violazione sarebbero che, a differenza della corrispondente legge statale, quella impugnata:
estende agevolazioni anche agli alberghi (art. 1);
b) estende la durata dei benefici, anzich fino a tutto il 1955, fino a tutto il 1957 (art. 1);
c) riduce alla misura fissa (anzich al quarto) la tassa discrizione ipotecaria a garanzia del prezzo insoluto (art. 2);
d) riduce alla misura fissa limposta di registro (anzich alla met), e quella ipotecaria (anzich al quarto) per gli atti di primo trasferimento a titolo oneroso degli appartamenti (art. 6);
e) riduce del pari alla misura fissa (anzich al quarto) le imposte di registro e ipotecarie per i contratti di mutuo e per gli atti di finanziamento (artt. 6-7).
3. - Il Commissario fa oggetto di doglianza altres il fatto che sia la proroga del termine al 31 dicembre 1957, sia la maggiore estensione dei riferiti benefici tributari, non potrebbero considerarsi come semplice adattamento della legge statale alle esigenze locali della Sicilia, non risultando in alcun modo condizioni particolari dellIsola che possano giustificare le riferite variazioni rispetto alla disciplina statale della materia.
4. - Il Commissario dello Stato denunzia infine che le maggiori agevolazioni concesse in Sicilia turberebbero i rapporti e gli interessi tributari fuori della Regione, dando luogo a una grave e ingiustificata sperequazione di trattamento nei confronti dei costruttori di case nella rimanente parte del territorio nazionale. Si avrebbe pertanto una ripercussione extra territoriale della legge regionale.
Il Commissario dello Stato, a mezzo dellAvvocatura dello Stato, ha a sua volta ribadito le ragioni del ricorso in una memoria illustrativa.
DIRITTO
1. - Pur non essendo stata essa sollevata in questa causa,
N senza rilievo osservare che sarebbe ben grave introdurre, nellapplicazione dei termini, gi eccezionalmente brevi, concessi dal legislatore per limpugnativa delle leggi regionali siciliane, delle regole di estremo rigore, in deroga a quelle del diritto processuale comune.
2. - Va poi disattesa leccezione del giudicato.
Come gi altre volte ha avuto occasione di affermare questAlta Corte, consistendo loggetto del petitum, nei ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti legislativi, nello specifico provvedimento di volta in volta impugnato, ed essendo lidentit del petitum condizione prima perch leccezione di cosa giudicata abbia base, leccezione stessa da considerare infondata ogni qual volta che venga portata allesame della Corte una legge diversa, se pur di identico contenuto, rispetto a quella in ordine alla quale sia intervenuta la precedente pronuncia che si pretenderebbe preclusiva.
Di tali principi stata fatta applicazione sia nel caso di leggi
destinate a prendere, adeguatamente modificate, il posto di quelle gi
dichiarate dalla Corte costituzionalmente illegittime, sia nel caso di leggi
destinate puramente e semplicemente alla proroga di altre sulle quali
Anche nel caso in esame - nel quale viene invocata come preclusiva delle questioni di identico oggetto la sentenza 16 gennaio 1949, relativa a una legge che conteneva disposizioni in buona parte riprese integralmente dalla legge ora impugnata dal Commissario dello Stato - leccezione quindi da considerare infondata.
3. - A maggior ragione non pu esservi poi preclusione per quelle disposizioni, le cui corrispondenti disposizioni della legge del 1949 non formarono a suo tempo oggetto di impugnazione (ci vale, in particolare, per la estensione dei benefici fiscali agli edifici destinati ad abitazioni di lusso e agli alberghi). chiaro che il non aver a suo tempo impugnato le corrispondenti disposizioni delle leggi del 1949 non pu implicare decadenza dalla facolt di impugnare quelle contenute nella nuova legge (cfr. sent. 28 agosto 1949, n. 7).
4. - Sul merito del ricorso.
1) In ordine al primo mezzo di impugnativa,
Il primo mezzo di impugnativa non pu quindi essere accolto.
2) In ordine al secondo mezzo - col quale si lamenta che la legge
impugnata avrebbe violato i principi della legislazione tributaria statale
nella materia - opportuno, preliminarmente, fissare quelli che, alla luce
dellesperienza dellormai copiosa giurisprudenza costituzionale, sui rapporti
tra lo Stato e
Nellattribuire alla Regione potest deliberativa in ordine ai tributi di
sua spettanza (che allo stato sono quelli cui fa riferimento il D. L. nazionale
12 aprile 1948, n. 507, sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari
fra lo Stato e
Statuto, non da considerare retta (come gi questAlta Corte ha avuto modo di affermare fin dalla sentenza 5 aprile 1950, n. 6) dai principi che governano la potest normativa riconosciuta alla Regione dai predetti due articoli. Si tratta di un potere di formazione che inerisce naturalmente allampia autonomia riconosciuta alla Regione in ordine alla determinazione dei propri tributi, e che - come proprio della essenza dellautonomia regionale, non ulteriormente specificata (a differenza di quanto avviene per lautonomia nelle materie contemplate dagli artt. 14 e 17) - trova il suo limite naturale nei principi fondamentali della legislazione statale della materia. Ci importa che, in ordine a ciascun tributo che lordinamento statale attribuisce alla Regione, la potest normativa di questa ultima incontra un limite invalicabile nei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale per il tributo stesso (e in essi soltanto).
Per quanto poi riguarda il campo delle esenzioni e delle agevolazioni
fiscali, va in primo luogo osservato che, avendo le norme che le prevedono
carattere derogatorio rispetto al principio fondamentale, dellordinamento
statale, della applicazione generale e indiscriminata dei tributi, non
ammissibile che
a) facendo applicazione di tali principi alla controversia in esame,
facile osservare come, se riguarda materia di competenza regionale (art. 17,
lett. f) St.), e se si ispira ai canoni della legislazione statale, la
concessione su larga scala di benefici fiscali alledilizia popolare ed
economica, volta a superare un grave problema sociale del nostro tempo, e come
tale affrontato dallo Stato anche sul piano tributario (v. partic.
b) non appare per contro fondata, e va quindi respinta, la doglianza di
violazione dei principi della legislazione statale in materia di benefici
tributari alle nuove costruzioni, proposta dal Commissario dello Stato, per la
estensione dei benefici alle costruzioni alberghiere. Anche verso queste la
legislazione statale, la quale mostra particolare sensibilit per il problema
turistico e alberghiero dellItalia del Mezzogiorno (legge 10 agosto 1950, n.
656), appare propensa ai favori fiscali (art. 12 D. L. 29 maggio 1946, n. 452;
art.
c) del pari infondate sono poi le accuse di incostituzionalit mosse avverso la durata e la misura delle agevolazioni concesse. Quanto alla prima, da osservare che inerisce al criterio discrezionale del legislatore di determinare, entro i limiti del congruo, la durata delle norme di carattere derogatorio cui autorizzato. Quanto alla seconda chiaro che essa non attiene ai principi, bens ai precetti della legislazione, onde la determinazione del quantum dellagevolazione sfugge al sindacato del giudice costituzionale chiamato a pronunciare circa la conformit ai principi della norma che lo disciplina. Non hanno base pertanto le censure mosse dal Commissario dello Stato avverso gli artt. 2, 6 e 7 della legge impugnata.
3) Passando alla censura secondo cui la durata e la misura dei benefici accordati sarebbero illegittime per non rappresentare un mero adattamento della legge statale alle esigenze locali della Sicilia (in quanto non risulterebbero in alcun modo condizioni particolari dellisola valide a giustificare le variazioni di durata e di misura rispetto quelle previste dalla legislazione statale), da rilevare che anche essa priva di base. Come si detto, la legislazione regionale tenuta ad osservare in materia tributaria le norme-principio della legislazione statale. Ma il ridurne la funzione al mero adattamento alle esigenze regionali dei singoli precetti tributari statali sarebbe eccessivo.
4) Ugualmente va respinta la doglianza, sulla quale la difesa dello Stato non ha del resto insistito nella discussione orale, secondo cui le maggiori agevolazioni concesse alla edilizia in Sicilia, dando luogo a una grave e ingiustificata sperequazione di trattamento nei confronti dei costruttori edili nella rimanente parte del territorio nazionale turberebbero i rapporti e gli interessi tributari fuori della Regione.
Non sufficiente infatti una sperequazione di tal fatta, giustificata dalle esigenze particolari riscontrate dal legislatore siciliano, a determinare una turbativa del genere e di quelle che questa Alta Corte ha ritenuto suscettibili di violare il principio della territorialit della normazione regionale. Per poter parlare di una turbativa determinata nellordinamento nazionale da una legge tributaria regionale occorrerebbe che questa producesse un qualche effetto sfavorevole sul funzionamento del sistema tributano nazionale, vuoi nel suo meccanismo, vuoi nei suoi obiettivi; ipotesi che certo non riscontrabile nel caso in esame.
P. Q. M.
LAlta Corte accoglie il ricorse del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale il 18 dicembre 1953 successivamente promulgata il 28 aprile 1954 col n. 11 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 aprile 1954, n. 20 - concernente « sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie , in quanto non esclude dalle agevolazioni tributarie previste dalla legge stessa le case con carattere di lusso e, per leffetto, annulla la legge impugnata.
Ordina che sia trasmesso al Presidente della Regione siciliana il dispositivo della presente sentenza, affinch si proceda alla pubblicazione di esso immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno dalla comunicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.