Decisione 27 luglio 1949 - 21 aprile 1950, n. 12

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 27 luglio 1949 21 aprile 1950, n. 12

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale l1-8-1949 concernente:«Deroga alle norme ordinarie circa limpianto e luso di gruppi elettrogeni di limitata potenza nel territorio della Regione siciliana.

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: FINOCCHIARO APRILE; P.M. EULA. Commissario dello Stato (Avv. St. FORNACI) Regione Siciliana (Avv.ti E. LA LOGGIA).

 

(omissis)

La legge impugnata stabilisce che nel territorio della regione Si­ciliana in deroga alle leggi vigenti, consentita a chiunque l'installa­zione per uso proprio di macchine generatrici di energia elettrica di potenza non superiore a 3 Kw. a tensione concatenata e continua non superiore a 260 volta, senza l'osservanza di alcuna formalit (art. 1).

L'installazione di queste macchine solo soggetta a denuncia al­l'Assessorato regionale per l'industria e commercio, denunzia avente finalit puramente statistiche e che dev'essere, presentata entro trenta giorni dall'avvenuta installazione.

L'omissione della denunzia punita con l'ammenda fino a lire 5000 e l'oblazione estingue il reato (art. 2). Finalmente, il consumo dell'energia elettrica, come sopra prodotta, a qualsiasi uso destinata, esente da ogni tassa o imposta (art.3).

La legge, comunicata al Commissario dello Stato ai sensi dell art. 28 dello Statuto siciliano, con lettera 4 luglio 1949, n. 379 Leg. stata da questi impugnata per illegittimit costituzionale, per tre motivi.

Il primo di essi si riferisce alla esenzione tributaria disposta con l'art. 3 della legge ed il Commissario dello Stato assume che la esen­zione tributaria del consumo di energia elettrica dei piccoli gruppi elettrogeni inciderebbe sulla imposta di consumo di cui al D.M. 8 luglio 1924 e successivi provvedimenti, gi ridotta alla met per il Mezzogiorno e le Isole col D.L. 6 ottobre 1948, n. 1199, e poich tale imposta di consumo va classificata fra le imposte di produzione, ri­servate allo Stato dall'art. 36 dello Statuto regionale, si lamenta che la legge abbia disposto su di un tributo di pertinenza statale.

Con il secondo motivo, il Commissario dello Stato censura la leg­ge perch potrebbe anche essere in contrasto con le norme vigenti per l'igiene ed il lavoro, in quanto consente incondizionatamente l'instal­lazione di gruppi elettrogeni senza l'osservanza di alcuna formalit. Di talch verrebbe meno l'obbligo stabilito dall'art. 40 del R.D.L. 14 aprile 1927, n. 530, per chiunque intenda costruire o adattare un edi­ficio od un locale per adibirli a lavorazioni industriali, cui debbono presumibilmente essere addetti pi di cinque operai, di darne notizia al Circolo d'ispezione del lavoro descrivendo l'oggetto della lavorazio­ne, le principali modalit delle stesse e le caratteristiche dei locali e degli impianti e corredando la notificazione da disegni di massima, in quanto occorrano.

E verrebbe anche meno, con la legge impugnata, il potere del Circolo d'ispezione, ove lo ritenga necessario, di chiedere ulteriori dati e di prescrivere modificazioni ai tipi e alle descrizioni notificate, te­nendo conto delle cautele che potranno essere necessarie per la tutela della incolumit del vicinato e prendendo, all'uopo,gli opportuni ac­cordi con il medico provinciale.

Con il terzo ed ultimo motivo, il Commissario dello Stato cen­sura di incostituzionalit l'art. 2 della legge che prevede l'ammenda fino a lire 5000 per la omessa denuncia, nonch la possibilit di estin­zione del reato con la oblazione, affermando che il comminare san­zioni o lo stabilire esenzioni penali sono di esclusiva competenza dello Stato. L'Assemblea regionale, pertanto, si sarebbe attribuita una po­test che lo Statuto non le conferisce.

Con memoria depositata in termini il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando la competenza normativa dell'Assemblea regionale nella materia in oggetto e conte­stando singolarmente i tre motivi della impugnazione.

In merito al primo motivo del ricorso l'Alta Corte riconosce che, per quanto lo Statuto Siciliano non faccia particolare cenno degli impianti elettrici n all'art. 14, n all'art. 17, l'argomento della legge rientra nel settore dell'industria e dei provvedimenti per l'incremen­to della produzione industriale, in cui la Regione ha competenza le­gislativa. La Regione ha usato, quindi, del diritto di legiferare in ma­teria ed rimasta nei limiti costituzionali, anche innovando, secondo il suo potere, alle disposizioni del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) che prevede denunzia e particolari autorizzazioni per gli impianti di produzione e per le linee di trasmissione di qualsiasi portata.

Nei riguardi fiscali, la legge parte dal presupposto che le tasse di consumo appartengono alla Regione,  per il fatto che lart. 36 attribuisce allo Stato le imposte di produzione. Questa qualifica ha dato luogo allattuale controversia che per lart. 7 del decreto legge 12 aprile 1948, n. 507 potr rientrare nella riserva fatta circa la disciplina definitiva dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana.

N vale osservare che le entrate della imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica non siano state comprese nel bilancio della Re­gione 1947-48. L'inclusione  o meno nel bilancio della Regione non esaurisce la materia, ma fissa uno stato di fatto da definirsi, a norma del decreto sopra menzionato.

Per intanto, va riconosciuta la legittimit costituzionale dell'art. 3 della legge impugnata, in quanto l'esenzione tributaria ivi indicata non pu non riguardare imposta le cui entrate risulteranno di spet­tanza della Regione nella suddetta sistemazione dei rapporti finan­ziari tra essa e lo Stato, non mai imposte riservate allo Stato.

Infondato il secondo mezzo dei ricorso per cui la legge impu­gnata potrebbe essere in contrasto con la vigente legislazione sull'igie­ne e la sicurezza del lavoro, stante l'ampiezza della formula adottata dall'art. 1 con cui si consente la installazione dei gruppi elettrogeni in deroga alle leggi vigenti senza l'osservanza di alcuna formalit.

da rilevare che la difesa dello Stato ha rinunziato nella sua me­moria ad illustrare questo secondo mezzo del ricorso, rimettendone l'esame all'Alta Corte; deve anche osservarsi che la censura presen­tata in forma dubitativa e condizionale e che essa si riferisce a im­pianti di rilevante importanza cui debbono essere addetti non meno di 5 operai.

Ma la legge impugnata non dispone per impianti di tal genere, s bene per impianti di piccoli motori azionabili anche ad opera dello stesso utente, con esclusione di operai estranei. Cosicch l'art. 40 del R.D.L. 14 aprile 1927, n. 530, riguarda altra ipotesi e, pertanto, la deroga alle leggi vigenti e la dispensa dall'osservanza di qualsiasi for­malit, stabilite dalla legge impugnata, non attengono alle lavora­zioni industriali cui debbono presumibilmente essere addetti pi di cinque operai.

chiaro, quindi, che ove per pura ed improbabile ipotesi doves­sero negli impianti di gruppi elettrogeni di cui alla legge impugnata impiegarsi cinque o pi operai, dovrebbero applicarsi le norme del suddetto R.D.L. 14  aprile 1927, n. 530, cui la legge impugnata non ha inteso affatto di derogare. perci da escludersi, sotto questo pro­filo, la denunziata incostituzionalit della legge medesima.

Infondato anche il terzo motivo del ricorso, con il quale si vor­rebbe negare alla Regione il potere di stabilire la ammenda fino a lire 5000 per chiunque ometta di denunciare all'Assessorato regionale

per l'industria e il commercio la installazione dei gruppi elettrogeni e di prescrivere l'estinzione del reato con l'oblazione. Per il ricorrente la Regione si sarebbe, come s' visto, attribuita una competenza che lo Statuto non le conferisce e che riservata allo Stato, cui spetta ogni potere in materia penale come attributo della sua sovranit.

Deve al riguardo osservarsi, a parte ogni altra considerazione, che gli enti autarchici hanno facolt di stabilire sanzioni amministra­tive per l'inosservanza di obblighi amministrativi, aventi finalit am­ministrative, contro coloro che si trovano in particolari rapporti con la pubblica amministrazione.

Tale facolt stata sempre riconosciuta ai comuni e alle province in quanto indispensabile per il raggiungimento delle loro fina­lit e non si vede perch non dovrebbe essere riconosciuta anche alla Regione. Nei riguardi della legge impugnata la sanzione si riferisce alla inosservanza del dovere amministrativo della denuncia avente uno scopo amministrativo di carattere statistico. pertanto, inne­gabile il diritto della Regione di stabilire la suddetta sanzione, come l'estinzione del reato merc l'oblazione.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte, rigettati i motivi secondo e terzo del ricorso, con­cernenti gli articoli 1 e 2 della legge impugnata, dichiara la legit­timit costituzionale anche dell'art. 3, nel senso che la esenzione ivi contemplata riguarda i tributi che risulteranno di spettanza della Re­gione nella sistemazione dei rapporti finanziari con lo Stato, di cui al D.L.L. 12 aprile 1948, n. 507.