Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 22 gennaio
1953 - 14 febbraio 1953, n. 57
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 4 aprile 1952,
concernente «Istituzione dellalbo regionale degli appaltatori di opere
pubbliche
Presidente: PERASSI; Estensore: STURZO; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv. LEFEBVRE DOVIDIO).
Il primo motivo del ricorso del Commissario dello Stato per
Il secondo motivo riguarda la struttura data allesercizio armatoriale nella Regione che pu dar luogo alla creazione di societ fittizie con le quali certi armatori potrebbero evadere gli obblighi fiscali.
Il Commissario dello Stato, inoltre, fa gravame per la disposizione concernente i turni particolari da assumersi nei porti siciliani.
Nella discussione, lAvvocato dello Stato ha confutato il rilievo della Regione che il presente ricorso sia comunque legato e subordinato alla decisione emessa il 2 marzo 1951 dalla stessa Alta Corte, che dichiar lillegittimit costituzionale della legge regionale del 5 dicembre 1950.
Contro il ricorso del Commissario dello Stato ha resistito il Presidente della Regione, sostenendo che le esenzioni fiscali contenute nella legge 27 giugno 1952 sono identiche a quelle contenute nella legge 5 dicembre 1950, gi impugnata per lo stesso motivo di violazione dei limiti derivanti alla Regione dallordinamento tributario nazionale e dal principio della territorialit, motivo che nella decisione del 2 marzo 1951 si ritenne infondato.
La difesa della Regione reputa non accoglibile il secondo motivo sia oggettivamente, sia perch il legislatore siciliano ha condensato nel disposto degli articoli 8 e 9 quanto risultava dal testo della citata decisione dellAlta Corte del 2 marzo 1951, e quanto si pu richiedere per individuare qualsiasi impresa armatoriale come esistente ed operante in un determinato centro marittimo.
Si escludono quindi le possibilit di violazione del principio di territorialit regionale e di creazione di enti armatoriali fittizi, allo scopo di evadere gli oneri fiscali dovuti. Infine, la difesa della Regione sostiene che la disposizione circa i turni particolari pienamente aderente alle vigenti norme in proposito, norme che del resto non hanno carattere costituzionale.
IN DIRITTO
LAlta Corte ritiene che la propria decisione
del 2 marzo 1951 sul ricorso del Commissario dello Stato avverso
Nellesame del primo motivo di ricorso circa la elencazione, la misura e lestensione nel tempo delle varie esenzioni e riduzioni tributarie, atte a favorire le imprese armatoriali nella Sicilia per la costruzione e lacquisto di nuove navi, non si riscontra alcun eccesso n eccezionalit turbativa del sistema tributario nazionale che potrebbe dar luogo a censura, ritenendolo gi ammesso implicitamente o esplicitamente in precedenti decisioni di questa Alta Corte. N si ravvisano, nel complesso delle suddette disposizioni tributarie, effetti che possano superare i limiti territoriali della Regione Siciliana.
Nellesame del secondo motivo del ricorso, circa le disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge se queste corrispondono di fatto ai criteri indicati nella decisione del 2 marzo 1951, e se sono per s bastevoli ad eliminare il pericolo di creare in Sicilia societ armatoriali fittizie allo scopo di evadere il pagamento degli oneri fiscali corrispondenti bisogna distinguere il carattere delle esenzioni tributarie che vi si riferiscono.
La prima e principale la esenzione di ricchezza mobile per dieci anni per i redditi prodotti dalle « navi di nuova costruzione in cantieri nazionali o provenienti da bandiera estera che non siano state mai iscritte nelle matricole o nei registri nazionali, appartenenti ad imprese armatoriali aventi i requisiti prescritti (art. 8). Per questo caso non sono esenti i redditi prodotti da altre navi comunque appartenenti alla stessa impresa. La limitazione diretta a due fini, quello di aumentare il volume del naviglio appartenente ai compartimenti marittimi della Regione, e laltro di fissare tale nuovo naviglio a servizi interessanti la economia siciliana.
A raggiungere questo secondo scopo, sono state imposte varie condizioni congiuntamente concorrenti, in modo che la mancata osservanza di una sola condizione fa cadere nel nulla le agevolazioni fiscali attribuite sia alle navi di cui allart. 1 sia allimpresa come tale nei successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7.
Fra queste condizioni, intese a localizzare in Sicilia la esistenza e gli interessi dellimpresa, oltre che questa vi abbia (a) la principale ed effettiva sede legale, la sede amministrativa e quella di armamento, e, ove ne possieda, i principali magazzini, depositi e attrezzature accessorie, prescritto che (b) tutte le navi di propriet dellimpresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione e che (c) limpresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attivit armatoriale.
In questa condizione si trova la prescrizione che limpresa faccia normalmente scalo nei porti siciliani, in relazione alla natura della attivit medesima.
Quel « normalmente si riferisce a tutte le navi vecchie e nuove, precisando la normalit dei servizi e impegni gravitanti nellisola. In correlazione con i fini della legge, per quanto concerne lesenzione dalla ricchezza mobile prevista dallart. 1 per i redditi prodotti dalle navi indicate nello stesso articolo, tale esenzione riguarda i redditi che sono prodotti da ciascuna di dette navi in dipendenza del traffico collegato con i porti della Sicilia.
I vantaggi fiscali indicati negli articoli dal 2 al 7 vanno alle imprese che hanno adempiuto a tutte le condizioni di legge, e non differiscono dai vantaggi gi attribuiti dalla Regione alle imprese industriali che si istallano in Sicilia. La estensione fatta dallart. 9 per lesercizio delle industrie connesse alla pesca, quando costituiscano nella Regione impianti fissi per la lavorazione del prodotto a condizione che tutte le loro navi siano iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, entra nel quadro delle agevolazioni industriali.
Non sembra pertanto fondata la preoccupazione della creazione in Sicilia di societ armatoriali fittizie, data la concorrenza delle condizioni di cui sopra, fra le quali, oltre la sede armatoriale, vi e la iscrizione in Sicilia di tutte le navi appartenenti alla impresa e la obbligatoriet degli scali normali in Sicilia.
Il fatto normale pu ammettere qualche eccezione, non mai la anormalit che sarebbe contraria allo spirito e alla lettera della legge. La capacit della Sicilia a meglio sviluppare leconomia connessa alla industria armatoriale, e ad essere recettiva dellinflusso dellarmamento nella sua economia produttiva, non pu essere messa in dubbio e si deduce, data la insularit della Regione, dalla posizione centro mediterranea e dalla. tradizione armatoriale anche del recente passato.
La eventualit di imprese fittizie pu essere denunziata e colpita in ogni caso sia dalle autorit regionali sia dagli stessi agenti fiscali.
La questione sollevata circa la disposizione e) dellart. 8, riguarda lobbligo del turno particolare comprendente le categorie di marittimi degli equipaggi della nave per la quale sono chiesti i benefici di legge. Essendo tale obbligo subordinato alladempimento delle limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare, la questione medesima non ha consistenza; comunque non materia di esame di legittimit costituzionale.
P.Q.M.
LAlta Corte rigetta il ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale siciliana il 27 giugno 1952, concernente «Provvedimenti per lo sviluppo delle attivit armatoriali nella Regione.