Decisione 10 gennaio 1951 - 2 marzo 1951, n. 30

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 10 gennaio 1951 - 2 marzo 1951, n. 30

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 5 dicembre, 1950, concernente: «Estensione alle imprese armatoriali delle agevolazioni fiscali di cui ai titoli I e II della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29.

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: STURZO; P, M. EULA;  Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana  Avv.ti  E. LA LOGGIA, ORLANDO CASCIO, LEFEBRE DOVIDIOI.

 

(omissis)

LAssemblea regionale siciliana nella seduta del 5 dicembre 1950 approvava la legge che porta il titolo :«Estensione alle imprese armatoriali delle agevolazioni fiscali di cui ai titoli I e II della legge regionale 20 marzo 1950 n. 29. La estensione di tali agevolazioni fiscali concessa alla nuove imprese armatoriali che saranno costituite sotto determinate condizioni nella Regione entro cinque anni dallentrata in vigore della legge e riguardano lesenzione per dieci anni dallimposta di ricchezza mobile e dallimposta speciale di cui al comma terzo dellart. 4 del D.LL. 19 ottobre 1944, n. 384, dalla tassa fissa di registro di L. 200 per ogni atto riguardante il primo trasferimento di terreni e fabbricati, nonch le agevolazioni fiscali per tasse di registro ed ipotecarie, nella stessa misura per gli atti concernenti costituzioni, trasformazioni, fusioni di societ, emissione di obbligazioni e simili.

Il  ricorso del Commissario dello Stato si basa sopra i seguenti punti:

1) La materia di imprese armatoriali non figura fra quelle di competenza esclusiva della Regione ex art. 14 dello Statuto siciliano, e non pu rientrare nella competenza dellari. 36 che egli qualifica come complementare.

2) I limiti dellesercizio della potest regionale derivanti dallart. 36 e che lAlta Corte ha messo in evidenza non sono stati osservati, per il fatto che sono sari estesi alle imprese armatorali siciliane benefici fiscali che non trovano riscontro nella legislazione statale, venendo cos a crearsi a loro favore una situazione di particolare privilegio ed eccedendo i limiti territoriali con grave turbamento degli interessi e rapporti tributari nella rimanente parte della Nazione.

3) Lo stesso Commissario rileva come eccedente la potest derivante dallart. 17 dello Statuto siciliano la disposizione dellutilizzo dei turni della gente di mare a favore dei marinai dellisola, come turbativa degli accordi intersindacali a carattere nazionale. Per nella discussione questa eccezione venne meno, essendosi chiarito trattarsi dei turni particolari per i quali lasciata libert allarmatore, ed essendo stato anche rilevato che non esiste legislazione vincolativa in tale materia.

Resiste a tale ricorso la Regione Siciliana, affermando la propria competenza per gli artt. 14 e 36 dello Statuto e per non avere ecceduto i limiti territoriali.

Il Procuratore generale, nelludienza del 9 gennaio 1951 ha concluso che sia da accogliere il ricorso del Commissario dello Stato perch la legge in parola sorpassa la competenza regionale, adattando allindustria armatoriale leggi statali che non la contemplano ed eccede il limite della territorialit, favorendo cos possibili evasioni fiscali a danno dello Stato.

Ci premesso lAlta Corte osserva:

IN DIRITTO

In ordine al primo motivo del ricorso, circa la competenza della Regione siciliana a legiferare in materia di imprese armatoriali si ritiene che questa derivi dallart. 14. Non si pu disconoscere che le imprese armatoriali appartengono al ramo della industria e allo stesso tempo a quello del commercio di cui alla lettera d) dellart. 14 che disciplina la legislazione esclusiva della Regione. Le disposizioni fiscali della legge impugnata non hanno uno scopo puramente finanziario « per provvedere al fabbisogno della Regione (come si esprime lart. 36) s bene lo scopo di agevolare lincremento dellindustria armatoriale dellIsola: e poich il provvedimento incide sui tributi dovuti per Statuto alla Regione e dalla medesima riscossi, anche competente la Regione per lart. 36 dello Statuto a fissarne le esenzioni.

La questione accennata dal Commissario nel suo ricorso, e ampiamente svolta dalla difesa, circa la inapplicabilit dei favori fiscali della legge 20 marzo 1950 per le industrie isolane alle imprese armatoriali, sia per il fatto della diversit della natura strutturale e finalistica delle une e delle altre, sia perch la legge 20 marzo 1950 fa espresso richiamo ai due provvedimenti statali per la industrializzazione del Mezzogiorno: - D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598 e legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nei quali nulla si prevede a favore della industria armatoriale non ha rilevanza agli effetti della competenza legislativa della Regione. Nessun canone giuridico vieta di applicare le stesse esenzioni fiscali a categorie diverse di attivit produttive quali lagricoltura, lindustria e il commercio, o a diverse branche industriali come le elettriche o la tessile. Se un rilievo pu essere fatto, questo vale pi per la tecnica legislativa anzich per la competenza. Il richiamo che la legge regionale del 20 marzo 1950 fa dei provvedimenti legislativi a favore delle industrie del Mezzogiorno, non pu creare un limite (che non potrebbe essere altro che un autolimite del legislatore regionale) alla competenza derivante dagli artt. 14 e 36 dello Statuto.

Non si tratta, nel caso presente, di applicare una legge-cornice, ch tali non sono i provvedimenti legislativi del 1947 e del 1948 a favore del Mezzogiorno, s bene di provvedere ex novo ad un ramo della industria di competenza regionale.

In ordine al secondo motivo che riguarda il limite territoriale, non sarebbe stato mantenuto, in quanto la legge del 5 dicembre 1950 potrebbe gravemente turbare gli interessi e i rapporti tributari nella rimanente parte della Nazione, la Corte rileva anzitutto che le imprese armatoriali, estendendo la propria attivit in tutti i mari, non si identificano, in rapporto alla nazionalit, che per la sede dellimpresa, liscrizione delle navi, la bandiera e simili.

Pretendere che tali imprese debbano «esplicare nella Regione tutta quanta la loro attivit, come afferma la difesa dello Stato, sarebbe lo stesso che negare la possibilit di caratterizzare come regionale, qualsiasi impresa armatoriale, anche le attuali che hanno una lunga esistenza in loco e che nessuno nega che appartengano alla Sicilia. Ragionevolmente i limiti territoriali derivano dal carattere della industria; cos nessuno nega che ogni gruppo di tali imprese possa definirsi dalla sede sociale amministrativa e di armamento con linserzione nel relativo compartimento marittimo come si fa comunemente parlando di industrie simili in Genova o Trieste, Napoli o Venezia.

Il complesso produttivo delle zone di retroterra viene sviluppato dalla proporzionalit dei traffici armatoriali e viceversa le imprese armatoriali vengono sviluppate dallincremento produttivo del retroterra. Vi pertanto un reciproco influsso che rende aderenti al complesso economico delle zone adatte al traffico marino, al movimento dei passeggeri e al trasporto dei prodotti. Questo complesso pu essere reso pi intenso quando larmamento serve alla pesca, sia nei mari contigui sia negli oceani, e quando le industrie conserviere e le relative utilizzazioni si fanno in loco, come si fa in Sicilia, dove tale industria tradizionale al punto che gli emigrati siciliani lhanno sviluppata in California con mezzi pi moderni e risultati notevoli.

Le condizioni fissate ai numeri 1 e 3 dello art. 1 della legge regionale in parola, per la dicitura incerta e limitativa, danno limpressione che lattivit di tali imprese armatoriali possa essere marginale e non abbia come primo scopo lincremento reciproco e del commercio dellisola da una parte e dellarmamento cos favorito dallaltra parte. E mentre si riconosce che per i depositi non sono necessari magazzini propri, potendo ogni ditta servirsi di magazzini generali, statali, consorziali e simili, e che le attrezzature industriali accessorie non sono necessarie a caratterizzare lappartenenza al posto di una ditta armatoriale, la regolarit e normalit degli scali nella Regione e la esistenza di capolinee sono, invece, chiari indici del rapporto che passa fra industrie e commerci di retroterra e lo sviluppo armatoriale.

naturale che allo stesso fine la Regione abbia aggiunto la condizione dellutilizzo nei turni particolari del personale marittimo della Sicilia, sulla quale disposizione sembra cessata ogni opposizione del Commissario dello Stato, per il chiarimento avuto che la disposizione si riferisce al turno particolare escludendone quella generale e ci pi per rispetto alluso che per questione che attenga alla illegittimit del provvedimento.

Uno dei punti controversi che merita rilievo quello sollevato dalla difesa dello Stato circa la natura dei favori fiscali concessi dallo Stato allarmamento, ritenendosi che questi siano concessi in funzione del collegamento con lattivit cantieristica, e non mai dati allarmamento in forma autonoma. Ha replicato la difesa della Regione, affermando non essere ci perfettamente esatto, avendo lo Stato applicato le esenzioni anche allacquisto di navi allestero e alla ricostituzione di flotte. In verit, lo Stato si preoccupato di dare impulso alla ricostituzione e allo sviluppo della marina mercantile, che per la maggior parte si serve dei cantieri italiani: il collegamento riesce di vantaggio alle due industrie, la cantieristica e larmatoriale. Ma evidente che la seconda usufruisce dei vantaggi fiscali anche per la sua propria attivit. quindi di interesse generale che le esenzioni fiscali contengano un certo nesso con lincremento del naviglio nazionale ( recentissima una disposizione del Ministero delle finanze a questo scopo circa la licenza e il benestare bancario da esibirsi dagli acquirenti di navi allestero)

Per quanto la eccezione sollevata dalla difesa dello Stato circa questo punto on possa presentarsi come motivo di illegittimit pu avere un ceno peso nella valutazione del rilievo seguente sul quale lAlta Corte ha accentrato il motivo della sua decisione. Invero nella legge in esame si rileva la mancanza di disposizioni atte a impedire la formazione di societ che possano impiantarsi fittiziamente in Sicilia per ottenere i vantaggi della legge 5 dicembre 1950 violandosi il limite territoriale. Per giunta, certe frasi dellart. 1, come si rilevato, possono dar luogo ad equivoche interpretazioni e il disposto dellart. 4, che applica le esenzioni fiscali, comprese quelle per la ricchezza mobile e la tassa speciale, al caso di trasformazione fusione e concentrazione di societ, pur con le condizioni fissate dallart. I della stessa legge potrebbero dar luogo a simili tentativi, mentre il mancato accenno sia alla costruzione che allacquisto di navi, tanto in Italia che allestero, pu far supporre che si tratti di ditte che si trasferiscono in Sicilia al principale scopo di ottenere le esenzioni fiscali.

La mancanza pertanto di precauzioni normative atte ad evitare un grave danno allerario dello Stato per somme che potrebbero essere dovute da imprese che fittiziamente verrebbero classificate come siciliane, inficia la legittimit della legge regionale 5 dicembre 1950.

P.Q.M.

LAlta Corte respinge la eccezione di incompetenza concernente il potere legislativo della Regione in materia di esenzioni fiscali a favore dellindustria amatoriale in Sicilia, in applicazione degli artt. 36 e 14 dello Statuto, ed accoglie il ricorso del Commissario dello Stato contro la legge regionale 5 dicembre 1950, in quanto nella formulazione attuale non risulta osservato il limite dellefficacia territoriale.