Ordinanza n. 177 del 2026

ORDINANZA N. 177

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), richiamato dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Torino, sezione seconda penale, nel procedimento penale a carico di M. B., con ordinanza del 18 maggio 2026, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2026.


Ritenuto che la Corte d’appello di Torino, sezione seconda penale, con ordinanza del 18 maggio 2026, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2026, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come richiamato dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l’ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all’art. 600-ter del codice penale (pornografia minorile), ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui alla sentenza n. 91 del 2024 di questa Corte;

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere in sede di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con cui il Procuratore generale ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione adottato nei confronti di M. B., a seguito della condanna in via definitiva a due anni e due mesi di reclusione;

che la pena è stata comminata per avere M. B. compiuto, in concorso con altra persona ai sensi dell’art. 110 cod. pen., il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), aggravato dall’essere stato commesso nei confronti di persona della quale è genitore (art. 609-ter, primo comma, numero 1, cod. pen.) e di età inferiore a dieci anni (art. 609-ter, secondo comma, cod. pen.); nonché il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. (pornografia minorile), aggravato dall’essere stato compiuto nei confronti di minore di anni sedici (art. 602-ter, quinto comma, cod. pen.);

che, riferisce ancora il rimettente, il trattamento sanzionatorio inflitto al condannato è stato così determinato: la pena base, per il reato più grave di cui all’art. 600-ter, aggravato ai sensi dell’art. 602-ter, quinto comma, cod. pen., è stata stabilita in nove anni di reclusione ed euro 36.000 di multa; in applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale introdotta in forza della sentenza n. 91 del 2024 di questa Corte, tale pena è stata ridotta a tre anni di reclusione ed euro 12.000 di multa, per poi essere ulteriormente ridotta a due anni di reclusione e ad euro 8.000 di multa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; infine, è stata aumentata, per la continuazione con il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., riconosciuto di minore gravità ai sensi dell’ultimo comma del medesimo art. 609-bis, a due anni e due mesi di reclusione ed euro 8.700 di multa;

che la Corte d’appello rimettente riferisce, altresì, che il difensore del condannato, nel contestare il rigetto della richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione, ha osservato che il riconoscimento della circostanza attenuante speciale della minore gravità porrebbe il suo assistito «in una situazione sostanzialmente analoga, in sede esecutiva», a quella prevista dall’art. 609-bis cod. pen., il quale, per il caso sia riconosciuta analoga circostanza attenuante, non è compreso tra i cosiddetti reati ostativi ex art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit.;

che il difensore ha richiesto, conseguentemente, un’interpretazione analogica in bonam partem dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit.; in via subordinata, ha eccepito l’illegittimità costituzionale del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena in relazione al reato di cui all’art. 600-ter cod. pen., ove sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità;

che il giudice a quo ritiene preclusa tale interpretazione analogica, «non potendo il giudice estendere in via interpretativa la portata di norme che introducono deroghe a una regola generale»;

che, tuttavia, ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, richiamato dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nei termini di cui si è detto;

che le questioni sarebbero rilevanti in quanto M. B., pur essendo stato condannato a una pena inferiore a quattro anni di reclusione per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen., riconosciuto di minore gravità, è attualmente detenuto, in quanto l’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. non consente la sospensione dell’esecuzione;

che la non manifesta infondatezza delle questioni si desumerebbe dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 68 del 2026, che si è pronunziata in relazione alla sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen. (atti sessuali con minorenne) cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.;

che questa Corte, infatti, prosegue il giudice a quo, ha ripetutamente affermato in materia che «la "soluzione ottimale” richiederebbe un collegamento tra la sospensione dell’ordine di esecuzione e la possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione»;

che il legislatore può prevedere eccezioni a tale regola, purché però tale individuazione sia «collegata alla particolare pericolosità di cui sono indice taluni reati, di talché l’imposizione di un periodo di carcerazione prima dell’accesso a misure alternative alla detenzione deve essere una eventualità residuale, riservata proprio a tale tipologia di reati, espressione di un disvalore obiettivamente riconosciuto»;

che in applicazione di questi princìpi sarebbe stata resa la sentenza n. 68 del 2026, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen., cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.;

che la Corte d’appello di Torino, largamente richiamati stralci di tale decisione, ritiene irragionevole e in contrasto con la funzione rieducativa della pena l’inserimento tra i cosiddetti reati ostativi di quello di cui all’art. 600-ter cod. pen., pur se aggravato ai sensi dell’art. 602-ter cod. pen., quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, introdotta in forza della sentenza n. 91 del 2024 di questa Corte;

che, nel caso di specie, la sentenza irrevocabile ha riconosciuto la sussistenza della predetta circostanza attenuante in quanto M. B. non risulta inserito in ambiti dediti alla diffusione di materiale pedopornografico, sicché la condotta per la quale è stato condannato sarebbe estranea a quei profili di particolare allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire, per il reato ex art. 600-ter cod. pen., «un minimo edittale di notevole asprezza e, più in generale, a colpire qualsiasi condotta comunque idonea ad alimentare l’offerta di pornografia minorile destinata al relativo mercato, mercato che è all’origine dello sfruttamento sessuale dei minori»;

che, a fronte di tale valutazione, il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.;

che sarebbe irragionevole, innanzitutto, che, nonostante la riconosciuta contenuta pericolosità del condannato, non sia possibile l’accesso a una misura alternativa alla detenzione senza un previo passaggio in carcere;

che, infatti, una volta che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità – che si fonda «sulla presa d’atto dell’ampiezza della formulazione normativa dell’art. 600 ter cod. pen. e sulla connessa idoneità a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore» – sarebbe irragionevole e in contrasto con la funzione rieducativa della pena presumere che il condannato sia pericoloso a tal punto da necessariamente avviare l’espiazione della pena in carcere, rendendogli impossibile anche l’accesso alle misure alternative alla detenzione per un anno, «con una portata limitativa della libertà personale particolarmente e irragionevolmente afflittiva (sentenza n. 32 del 2020)»;

che, inoltre, la norma censurata, anche in ragione dei tempi necessari per la decisione del tribunale di sorveglianza, potrebbe comportare che il detenuto non abbia la concreta possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione per l’intero tempo della condanna, con la conseguenza, deleteria per il processo di rieducazione, che le modalità esecutive della pena siano percepite come sproporzionate rispetto a un fatto che è stato riconosciuto di minore gravità;

che il contrasto con l’art. 3 Cost. si apprezzerebbe anche sotto altro profilo;

che, invero, nella sentenza n. 91 del 2024 questa Corte, per individuare la misura della circostanza attenuante da applicarsi, come soluzione costituzionalmente adeguata, alle ipotesi delittuose, di minore gravità, di cui all’art. 600-ter cod. pen., ha fatto riferimento a quella prevista dall’art. 609-quater cod. pen., in ragione dei «significativi tratti in comune» tra le due fattispecie, mirando entrambe alla tutela del «libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale»;

che, in considerazione di quanto successivamente deciso da questa Corte nella sentenza n. 68 del 2026, l’equiparazione tra le due fattispecie «non può non riverberarsi anche sulle modalità esecutive della pena prevista nelle ipotesi in cui, procedendosi per il delitto ex art. 600 ter cod. pen., sia riconosciuta all’imputato l’attenuante del fatto di minore gravità»;

che, con atto depositato il 14 luglio 2026, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate;

che la difesa dell’interveniente sostiene che il giudice a quo avrebbe contestato, in verità, scelte discrezionali del legislatore in materia di politica criminale e diritto penale;

che, infatti, l’istituto della sospensione dell’ordine di esecuzione, per quanto volto «a dare corpo e sostanza» alla funzione rieducativa della pena, non sarebbe costituzionalmente imposto e, tantomeno, sarebbe costituzionalmente imposta «alcuna specifica modalità in cui esso deve declinarsi»;

che, in questo quadro, la scelta di reagire «con rigore e durezza maggiori allorché si tratti di crimini particolarmente esecrabili e socialmente allarmanti come la pornografia minorile» sarebbe espressione di discrezionalità legislativa;

che quella censurata, ad ogni modo, non sarebbe una scelta «manifestamente irrazionale», né il contrasto con l’art. 3 Cost. potrebbe ricavarsi da una «supposta distonia» con il trattamento riservato a situazioni analoghe; non varrebbe, in proposito, il richiamo alla sentenza n. 68 del 2026 di questa Corte, stante la «assorbente ragione» che diversi sono i reati;

che, in particolare, l’Avvocatura generale dello Stato rileva che «l’offensività giuridica del reato di pornografia minorile è particolarmente strutturata, non soltanto perché l’aggressione riguarda diversi beni giuridici (la libertà sessuale del minore-vittima, ma anche la sua personalità individuale, il suo benessere psico-fisico e la sua dignità), ma anche perché l’immagine pornografica del minore, una volta prodotta, è suscettiva di una diffusione potenzialmente illimitata, incontrollabile e reiterata nel tempo […], con la conseguenza che la circolazione di tale materiale determina una permanente vittimizzazione del minore poiché ogni ulteriore visualizzazione o condivisione rappresenta un’ulteriore offesa ai beni giuridici di cui sopra» (è citata Corte di cassazione, sezione unite penali, sentenza 31 maggio-15 novembre 2018, n. 51815);

che queste caratteristiche renderebbero il reato ex art. 600-ter cod. pen. «peculiare nel novero dei delitti sessuali» ed escluderebbero l’illegittimità costituzionale paventata dal giudice rimettente;

che, se è vero che la circostanza attenuante ad effetto speciale risponde all’esigenza di valutare in concreto l’intensità dell’offesa, nondimeno restano tutte le peculiarità del delitto in esame;

che, non a caso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il principio del parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensione dell’esecuzione delle pene è derogabile a fronte della particolare gravità dei reati (sono citate le sentenze n. 238 del 2021 e n. 216 del 2019);

che il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, inoltre, come la comparazione con i reati ex artt. 609-bis e 609-quater cod. pen. non colga nel segno anche sotto altro profilo;

che, invero, una corretta interpretazione dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., dovrebbe portare a concludere che, quando ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter cod. pen. – espressamente indicato nel medesimo art. 4-bis e richiamato anche dall’art. 609-quater, ultimo comma, cod. pen., per il caso in cui la vittima non abbia compiuto dieci anni – non è possibile l’accesso a misure alternative alla detenzione prima dell’anno di osservazione intramuraria, neppure ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale della minore gravità;

che, dunque, il legislatore ha ritenuto che la particolare minore età sia elemento che rende sempre maggiormente offensivo il reato, richiedendo così le «particolari modalità di osservazione e trattamento» di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. (è citata Corte di cassazione, prima sezione penale, 9 aprile-30 settembre 2019, n. 39985);

che la difesa dell’interveniente, poi, contesta che possa essere argomento in favore della fondatezza delle questioni sollevate il fatto che, nel caso di specie, sia stato escluso che il condannato sia inserito in ambienti dediti alla diffusione di materiale pedopornografico;

che, infatti, di là dal fatto che il giudizio di legittimità costituzionale verte su norme, in relazione ad altre norme, e non può, dunque, considerare «le peculiarità fattual-procedurali del giudizio a quo», il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. sarebbe volto a contrastare il pericolo di diffusione di detto materiale, indipendentemente dalla condotta in tale direzione da parte del reo.

Considerato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, sezione seconda penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, richiamato dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l’ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. (pornografia minorile), ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui alla sentenza n. 91 del 2024 di questa Corte;

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere in sede di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con cui il Procuratore generale ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione adottato nei confronti di M. B., condannato in via definitiva a due anni e due mesi di reclusione per avere commesso, in concorso con altra persona ai sensi dell’art. 110 cod. pen., il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), aggravato dall’essere stato compiuto nei confronti di persona della quale è genitore (art. 609-ter, primo comma, numero 1, cod. pen.) e di età inferiore a dieci anni (art. 609-ter, secondo comma, cod. pen.); nonché il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. (pornografia minorile), aggravato dall’essere stato compiuto nei confronti di minore di anni sedici (art. 602-ter, quinto comma, cod. pen.);

che le questioni sono manifestamente inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza;

che il giudice a quo, infatti, afferma che l’auspicata declaratoria d’illegittimità costituzionale gli consentirebbe di sospendere l’esecuzione della pena comminata per il reato ex art. 600-ter cod. pen., come richiesto dalla difesa del condannato, così da consentire a quest’ultimo di fare istanza di accesso alle misure alternative, secondo quanto dispone l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.;

che, tuttavia, nel caso di specie la pena della reclusione è stata comminata, come lo stesso giudice rimettente riferisce, non soltanto per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 602-ter, quinto comma, cod. pen., ma anche per quello di cui all’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter, commi primo, numero 1), e secondo, cod. pen.;

che la disciplina di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., per espressa disposizione normativa, trova applicazione non soltanto nei confronti dei condannati per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen., ma anche nei confronti dei condannati cui siano state riconosciute le circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter, cod. pen.;

che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. si applica ai condannati per il reato di violenza sessuale aggravata ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. anche quando sia stata loro riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 30 giugno-16 settembre 2026, n. 33638; n. 39985 del 2019; 11-30 novembre 2010, n. 42309; 3 giugno-30 luglio 2010, n. 30497; 13 maggio-3 giugno 2010, n. 20896);

che, pertanto, ove anche fossero accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la condanna comminata, nel caso di specie, per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter, commi primo, numero 1), e secondo, cod. pen., appare ostativa alla sospensione dell’esecuzione della pena;

che, a fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, di cui non dà conto nell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo non illustra le ragioni per le quali ritiene che la condanna per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., non sia ostativa alla sospensione dell’esecuzione della pena;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimitĂ  costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), richiamato dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Torino, sezione seconda penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2026

 

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