Ordinanza letta all'udienza del 26 marzo 2025, allegata alla sent. n. 66 del 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza del 21 giugno 2024, iscritta al numero 164 del registro ordinanze 2024, e pubblicata nel numero 38 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Rilevato che, in data 8 ottobre 2024, hanno depositato atto di intervento D. M., P. F., M.L. R. e L. M., persone che deducono di essere capaci di assumere decisioni libere e autonome e affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, finora sopportate anche grazie all'assistenza delle persone a loro vicine e dei sanitari, e che precisano di non essere soggette a trattamenti di sostegno vitale, nei sensi di cui alla sentenza n. 135 del 2024 di questa Corte;
che, in particolare, a sostegno della propria legittimazione, gli intervenienti assumono: a) di essere titolari di un interesse qualificato a che l'ordinamento continui a conservare il suddetto requisito, posto a presidio del loro diritto alla vita; b) che, in assenza dello stesso, sarebbe per loro concreto il rischio di «essere indotti ad una richiesta "anticonservativa"» di aiuto al suicidio, che equivarrebbe «ad una sorta di annichilazione del loro valore personale e, comunque, ad una mera, individuale disposizione della propria esistenza»; c) che l'evenienza da ultimo ipotizzata «rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni»; d) che altrettanto immediata e diretta sarebbe l'incidenza, sul loro diritto alla dignità personale, di una pronuncia di fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, poiché essi «si vedrebbero destinatari da parte dell'ordinamento di un giudizio di minor valore della propria vita rispetto a quella degli altri consociati»; e) che non avrebbero altra sede processuale a cui accedere per la tutela dei propri diritti.
Considerato che D. M., P. F., M.L. R. e L. M. non sono parti del giudizio principale;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);
che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019);
che l'intervento è, quindi, normalmente ammissibile solo nell'ipotesi in cui l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 135 e n. 22 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 210 del 2021);
che questa Corte, in un giudizio di legittimità costituzionale sullo stesso art. 580 cod. pen., ha ammesso l'intervento di due persone, pur estranee al giudizio principale, in quanto «l'evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni» in relazione a questioni che, coinvolgendo «la vita stessa» delle intervenienti, richiedevano a questa Corte in particolar modo di «assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività» (ordinanza allegata alla sentenza n. 135 del 2024);
che, in ragione della patologia da cui ognuno degli intervenienti è affetto, anche le questioni di legittimità costituzionale in esame coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa;
che, nella prospettiva, già richiamata, di assicurare tutela al diritto di difesa, la peculiare posizione degli intervenienti trova in questo giudizio incidentale l'unica sede per essere fatta valere;
che, pertanto, D. M., P. F., M.L. R. e L. M. sono legittimati a partecipare al presente giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibili gli interventi spiegati da D. M., P. F., M.L. R. e L. M.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
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