Ordinanza letta all'udienza del 9 luglio 2025, allegata alla sentenza n. 139 del 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 aprile 2024, iscritta al numero 130 del registro ordinanze 2024, pubblicata nel numero 27 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Rilevato che, in data 6 giugno 2025, ha depositato atto di intervento G. R., il quale riferisce di essere titolare di un interesse diretto, concreto e qualificato all'esito del giudizio, poiché la sua posizione processuale sarebbe direttamente e inscindibilmente legata alla statuizione della Corte in merito alla legittimità costituzionale della norma impugnata;
che, in particolare, a sostegno della propria legittimazione, l'interveniente espone: a) di essere stato condannato per il delitto di rapina aggravata di cui all'art. 628, terzo comma, del codice penale, rientrante nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà); b) di avere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, lamentando, tra l'altro, l'errata applicazione del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59 della legge n. 689 del 1981 e chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale; c) che la Corte di cassazione, con ordinanza in data 6 giugno 2025, ha rinviato il giudizio all'udienza del 1° ottobre 2025, «ritenuta l'opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale su questione potenzialmente suscettibile di incidere sulla decisione».
Considerato che G. R. non è parte del giudizio principale;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 140 del 2024, n. 39 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);
che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 66 del 2025, n. 140, n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019);
che non è dunque sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire;
che, peraltro, l'atto di intervento è stato depositato ampiamente oltre il termine di cui all'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, pertanto, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato da G. R.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
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