Ordinanza dibattimentale 8 luglio 2025 (sent. n. 134)

Ordinanza letta all'udienza dell'8 luglio 2025, allegata alla sentenza n. 134 del 2025

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 (reg. ric. n. 6 del 2025).

Rilevato che, con atto depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti nel giudizio il Consorzio legno valle del Mercure e il Consorzio agricolo forestale biomasse Calabria;

che i menzionati Consorzi, esercenti attività di approvvigionamento di biomasse per l'impianto denominato centrale del Mercure sito nel parco nazionale del Pollino, assumono di vantare un «interesse economico diretto e qualificato» a tutela del quale sarebbero legittimati a intervenire ad adiuvandum, rilevando che l'ammissibilità dell'intervento assicurerebbe loro l'esercizio del diritto di difesa e sarebbe conforme al principio di parità, avuto riguardo alla possibilità, riconosciuta ai soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, di depositare opinio;

che, con atto depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum anche i Comuni di Laino Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero;

che i Comuni intervenienti espongono che la riduzione di potenza, al di sotto di 10 MWatt termini, imposta dall'impugnato art. 14, comma 2, produrrebbe l'effetto della chiusura del suddetto impianto, con la conseguente perdita «di centinaia di posti di lavoro», e aggiungono che trarrebbero beneficio dall'attività svolta dall'impianto medesimo, perché avrebbero sottoscritto con la società che lo gestisce un accordo in virtù del quale riceverebbero, a titolo di «compensazione e riequilibrio ambientale», ingenti somme utilizzate a favore delle rispettive comunità locali;

che da queste considerazioni discenderebbe, ad avviso dei menzionati Comuni, il loro «interesse qualificato» a intervenire nel presente giudizio;

che, con atto depositato, fuori termine, il 9 maggio 2025, è intervenuta ad opponendum l'Associazione forum ambientalista ODV;

che tale associazione deduce, a sostegno propria legittimazione a intervenire, di essere portatrice di un interesse diffuso - quello alla tutela ambientale - che potrebbe subire «un pregiudizio diretto e immediato in conseguenza dell'esito» dell'odierno giudizio.

Considerato che deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall'Associazione forum ambientalista, in ragione dell'assorbente profilo relativo alla tardività del deposito del relativo atto di intervento, effettuato oltre il termine previsto dagli artt. 4, comma 3, e 31, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2017);

che, quanto agli altri interventi, questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio in via principale «si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi» (ex plurimis, sentenza n. 119 del 2024), né «di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, salva l'ipotesi, in via del tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome» (ordinanza letta all'udienza 14 gennaio 2025 e allegata alla sentenza n. 28 del 2025; nello stesso senso, ordinanza letta all'udienza 12 novembre 2024 e allegata alla sentenza n. 192 del 2024);

che questa Corte ha altresì escluso che il ristretto confine entro cui è ammissibile l'intervento pregiudichi il diritto di difesa di soggetti i cui interessi possano essere incisi dall'esito del giudizio in via di azione, osservando che questo «non scaturisce da una controversia concreta rispetto alla quale possa configurarsi l'interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla astratta conformità a Costituzione della legge impugnata» (ordinanza letta all'udienza del 9 aprile 2024 e allegata alla sentenza n. 119 del 2024);

che, pertanto, gli interventi devono essere dichiarati inammissibili.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dei Consorzi legno valle del Mercure e agricolo forestale biomasse Calabria, dei Comuni di Laino Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero, nonché dell'Associazione forum ambientalista ODV.

F.to: Giovanni Amoroso, Presidente