Ordinanza letta all'udienza dell'8 luglio 2025, allegata alla sentenza n. 132 del 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 579 del codice penale, promosso con ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, in composizione monocratica, del 30 aprile 2025, iscritta al numero 97 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nel numero 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Rilevato che, in data 3 giugno 2025, hanno depositato atto di intervento V. L. e M. G., deducendo di essere affetti da patologie irreversibili, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, nonché sottoposti a trattamenti di sostegno vitale e, tuttavia, capaci di decisioni libere e consapevoli, sì da trovarsi nelle condizioni che - alla luce della sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte - integrano l'ipotesi di non punibilità dell'aiuto al suicidio;
che gli intervenienti assumono di essere titolari di un interesse qualificato alla partecipazione a questo giudizio incidentale, avente ad oggetto la disciplina dell'art. 579 del codice penale, relativa all'omicidio del consenziente, giacché: a) l'eventuale accoglimento della questione «assottiglierebbe la cintura posta a protezione della loro vita, un cui tassello irrinunciabile è dato dalla conservazione, senza eccezioni, della sua inviolabilità, anche a fronte della maturazione di una volontà di morire e di una richiesta di essere uccisi»; b) «una simile decisione avrebbe comunque incidenza, come conseguenza immediata, diretta e attuale, sul diritto alla loro dignità personale», risultandone «un giudizio di qualità dimidiata della loro vita»; c) essi «non dispongono di altra sede processuale in cui intervenire per la tutela dei propri diritti».
Considerato che V. L. e M. G. non sono parti del giudizio principale;
che l'intervento nel giudizio incidentale di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);
che l'intervento è ammissibile, quindi, solo nell'ipotesi in cui l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto oggetto del giudizio a quo (da ultimo, tra molte, ordinanza n. 60 del 2025, nonché ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze n. 66 del 2025 e n. 144 del 2024);
che questa Corte, in un giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 580 cod. pen., ha ammesso l'intervento di persone affette da gravi patologie, le quali, pur estranee al giudizio principale, adducevano l'interesse a contraddire riguardo all'eventuale estensione dell'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio, reputandola contraria al loro diritto alla vita e alla dignità (ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025);
che anche la questione di legittimità costituzionale ora in scrutinio coinvolge problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa;
che la peculiare posizione degli odierni intervenienti, in ragione delle patologie da cui entrambi sono affetti, trova in questo giudizio incidentale l'unica sede per essere fatta valere;
che, pertanto, V. L. e M. G. sono legittimati a partecipare al presente giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibili gli interventi spiegati da V. L. e M. G.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale