Ordinanza n. 29 del 2025

ORDINANZA N. 29

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2022, n. 16 (Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023); degli artt. 1, comma 3, 2, comma 3, e 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), ed m), della legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2022, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025); degli artt. 2, comma 3, 3, comma 2, 8, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 8, 14, comma 2, lettere a) e b), 15, comma 2, 17, comma 7, e 18, comma 5, lettere a) e b), della legge della Provincia di Bolzano 9 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2023), promossi con tre ricorsi, i primi due notificati il 27 febbraio 2023 e depositati il 7 marzo successivo, il terzo notificato il 13 marzo 2023 e depositato il 14 marzo successivo, rispettivamente iscritti ai numeri 11, 13 e 15 del registro ricorsi 2023 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14 e 15, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.


Ritenuto che, con tre ricorsi analoghi, iscritti rispettivamente ai numeri 11, 13 e 15 del registro ricorsi 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato diverse disposizioni della legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2022, n. 16 (Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023), della legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2022, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025), e della legge della Provincia di Bolzano 9 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2023);

che con il primo ricorso, depositato il 7 marzo 2023, il Governo ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 16 del 2022, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 19, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica); nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

che l’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 16 del 2022 introduce alcune modifiche alla legge della Provincia di Bolzano 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), relativamente alla disciplina dei versamenti delle tasse automobilistiche; l’art. 2 autorizza le spese indicate per il triennio 2023-2025; l’art. 3 autorizza le spese per la contrattazione collettiva riferite al personale indicato; l’art. 4 stabilisce la dotazione dei fondi per la finanza locale; l’art. 5 introduce modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante «Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)»; infine, l’art. 6 reca ulteriori modifiche alla legge prov. Bolzano n. 9 del 1998. Alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni provvede l’impugnato art. 7, ponendo «379.511.127,31 euro a carico dell’esercizio finanziario 2023, 151.259.459,64 euro a carico dell’esercizio finanziario 2024 e 737.677.795,30 euro a carico dell’esercizio finanziario 2025»;

che, ad avviso del ricorrente, per l’anno 2025 la quota di risorse considerata a copertura finanziaria degli oneri sopra richiamati non terrebbe conto del fatto che, per effetto dell’art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), il trasferimento dal bilancio dello Stato è stato ridotto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di somme parti a 103.100.000 euro. Il richiamato comma 4 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021 ha previsto, infatti, che «[i]n relazione agli effetti finanziari conseguenti all’avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all’adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale»;

che, secondo il Presidente del Consiglio, l’erronea quantificazione delle risorse per la copertura delle spese nell’esercizio 2025 determinerebbe la violazione dell’art. 81 Cost., nonché della normativa statale sulla copertura delle leggi di spesa, e segnatamente dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge n. 196 del 2009, che rappresenterebbe, dunque, parametro interposto. Le disposizioni di tale legge, in quanto esplicative dei principi di equilibrio di bilancio e di necessaria copertura delle leggi di spesa espressi dall’art. 81 Cost., troverebbero infatti applicazione anche in rapporto alle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 26 del 2013, n. 176 e n. 115 del 2012);

che, con il secondo ricorso, anch’esso depositato il 7 marzo 2023, il Governo ha impugnato gli artt. 1, comma 3, 2, comma 3, e 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed m), della legge prov. Bolzano n. 17 del 2022, deducendo la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 19, commi 1 e 2, della legge n. 196 del 2009, dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., nonché degli artt. 4, 5, 8, 9 e 83 dello statuto;

che, secondo il ricorrente, anche lo stanziamento previsto dagli impugnati articoli e «iscritto nel Titolo 2 "Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, pari a euro 570.678.028», sarebbe «stato determinato senza tener conto del venir meno del trasferimento, dal bilancio dello Stato», dell’importo di euro 103.100.000 per effetto dell’art. 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021, con conseguente violazione, pure in questo caso, dell’art. 81, terzo comma, Cost. e dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge n. 196 del 2009;

che, secondo il ricorrente, l’iscrizione nel bilancio di previsione per l’esercizio 2025 dell’importo di euro 103.100.000 sarebbe in contrasto, altresì, con i principi contabili generali di veridicità, attendibilità e correttezza previsti dall’Allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai quali le regioni e le Province autonome devono conformare la propria gestione ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto. Sarebbe pertanto violata anche la competenza legislativa statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che si imporrebbe anche alle Province autonome;

che, infine, con il terzo ricorso, depositato il 14 marzo 2023, il Governo ha impugnato gli artt. 2, comma 3, 3, comma 2, 8, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 8, 14, comma 2, lettere a) e b), 15, comma 2, 17, comma 7, e 18, comma 5, lettere a) e b), della legge prov. Bolzano n. 1 del 2023, denunciando la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 19, commi 1 e 2, della legge n. 196 del 2009, dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, nonché degli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto;

che il ricorrente formula, rispetto alle disposizioni impugnate, recanti previsioni in tema di copertura di spese, censure analoghe a quelle svolte con il secondo ricorso;

che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in ciascuno dei giudizi, deducendo l’inammissibilità e in subordine la non fondatezza dei ricorsi;

che, in via preliminare, la resistente ha peraltro chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l’approvazione della legge della Provincia di Bolzano 13 marzo 2023, n. 5 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni) che, all’art. 2, comma 1, avrebbe creato, nel Titolo 2 "Trasferimenti correnti” Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, di cui alla legge prov. Bolzano n. 17 del 2022, uno specifico fondo nell’esercizio finanziario 2025 al fine, specificato nel comma 2, di tutelare gli equilibri di bilancio, con risorse pari a 103,1 milioni di euro;

che, secondo la Provincia, la somma «congelata» con la menzionata disposizione provinciale corrisponderebbe a quella stanziata dallo Stato per il biennio precedente a titolo di compensazione della riduzione del gettito, garantendo, in questo modo, la copertura finanziaria delle spese previste dall’impugnata legge di stabilità;

che, in data 19 settembre 2023, il Presidente del Consiglio, in relazione al ricorso iscritto al n. 11 del reg. ric. 2023, con considerazioni estese al ricorso iscritto al n. 13 del reg. ric. 2023, ha depositato istanza di rinvio delle cause a nuovo ruolo, al fine di consentire il perfezionamento di un accordo con la Provincia autonoma di Bolzano;

che a tale istanza ha aderito la Provincia autonoma con atto depositato il 20 settembre 2023;

che, in data 6 giugno 2024, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato a sua volta, per i medesimi ricorsi, istanza di rinvio, cui ha aderito il ricorrente con atto depositato il successivo 12 giugno, poiché l’accordo ancora non si era perfezionato, per l’assenza del nulla osta del Ministero dell’economia e delle finanze subordinato all’abrogazione del fondo speciale di cui alla legge prov. Bolzano n. 5 del 2023;

che, in data 3 gennaio 2025, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato, per tutti i ricorsi, una memoria con cui ha formulato una nuova richiesta di cessazione della materia del contendere, dando atto di una ulteriore sopravvenienza normativa asseritamente satisfattiva delle ragioni del ricorrente, nonché della mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate;

che, con la legge della Provincia di Bolzano 4 agosto 2023, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario e per il triennio 2023-2025) lo stanziamento relativo all’esercizio finanziario 2025 impugnato dal ricorrente sarebbe stato ridotto, come si evincerebbe dalle variazioni delle previsioni di cui all’Allegato A, nonché dalle variazioni delle previsioni delle spese di cui all’Allegato B;

che, secondo la resistente, il 25 settembre 2023 sarebbe intervenuto l’accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza del quale quest’ultima si sarebbe impegnata a ridurre di 103,1 milioni di euro lo stanziamento iscritto al Titolo 2 "Trasferimenti correnti”, Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” e lo Stato si sarebbe impegnato al ritiro dei ricorsi in esame;

che, con tre distinti atti, tutti depositati il 25 gennaio 2025, il ricorrente ha dato atto che, in conseguenza del predetto accordo, l’art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 5 agosto 2024, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026) ha, infine, abrogato l’art. 2, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 5 del 2023;

che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2025, il Presidente del Consiglio, il successivo 25 gennaio, ha depositato atti di rinuncia a tutti i ricorsi, essendo venuto meno l’interesse in ragione della satisfattività delle modifiche alle disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste abbiano trovato applicazione;

che il 27 gennaio 2025, su conforme deliberazione della Giunta resa in pari data, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato atti di accettazione delle predette rinunce ai ricorsi;

che in seguito alla rinuncia del ricorrente, con decreto presidenziale del 27 gennaio 2025, è stata fissata la trattazione dei ricorsi alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025.

Considerato che i giudizi, per la pretesa violazione di parametri in larga misura coincidenti e sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe, vanno riuniti;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato a tutti i ricorsi indicati in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2025;

che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano il 27 gennaio 2025;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2025