Ordinanza n. 108 del 2024

ORDINANZA N. 108

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 4 e 5; 5; 10; 11; 26, commi 15, 78, 79 e 80; 48; 55; da 60 a 88; da 90 a 92; 94, commi da 1 a 3; da 95 a 110; 111, commi da 1 a 10; da 112 a 115; 116, commi da 1 a 5, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 aprile 2023, depositato in cancelleria il 2 maggio 2023, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 16 aprile 2024 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Nicola Dumas per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.


Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 17 del 2023), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 26, commi da 78 a 80, 48, 55 e 116, commi da 1 a 5, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025);

che l’art. 26, commi da 78 a 80, della menzionata legge reg. Siciliana n. 2 del 2023 autorizza la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale (comma 78), a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente previste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma una tantum a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto (comma 79), autorizzando, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro (comma 80);

che tali disposizioni, secondo il ricorrente, sarebbero in contrasto con l’art. 81, terzo comma, della Costituzione dal momento che comporterebbero per la finanza pubblica un nuovo onere di tipo pensionistico e previdenziale, nonché una spesa obbligatoria continuativa senza l’indicazione dell’onere a regime, così violando anche l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi del quale «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio», e gli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana);

che l’art. 48 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, nell’istituire il Centro di restauro del legno bagnato presso il Museo regionale del legno bagnato, non prevederebbe alcuna copertura finanziaria né la quantificazione, nel tempo, dell’onere finanziario necessario, in tal modo violando gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla norma interposta di cui all’art. 38 del d.lgs. n.118 del 2011 nonché l’art. 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale;

che l’art. 55 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023 – che modifica il comma 9 dell’art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale), finalizzato a favorire l’assunzione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili – concernerebbe, ad avviso del ricorrente, un aspetto procedurale (la soppressione della preventiva delibera della Giunta regionale) nell’ambito del procedimento autorizzatorio delle variazioni di bilancio previste dall’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, così violando gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost. nonché l’art. 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale. Nondimeno, essendo stato il predetto art. 36 dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 84 del 2023, la novella normativa introdotta con l’art. 55 sarebbe anch’essa costituzionalmente illegittima;

che l’art. 116 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023 – il quale stabilisce che: «1. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 112, 113, 114 e 115, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla delibera CIPESS [Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile] di attribuzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione [FSC] 2021-2027, ad avviare la relativa programmazione, previa verifica di coerenza degli interventi medesimi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento» – che avrebbe previsto la copertura finanziaria su risorse nazionali (FSC 2021-2027) stanziate su un capitolo del bilancio dello Stato non programmate, né tantomeno assegnate alle amministrazioni titolari del Piano di sviluppo e coesione (PSC), violerebbe l’art. 81, terzo comma, in quanto privo di adeguata copertura, l’art. 117, commi secondo, lettera e), nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» e terzo, con riguardo al «coordinamento della finanza pubblica», in quanto non avrebbe tenuto conto delle prescrizioni previste dallo Stato con riguardo alle finalità e alle modalità di impiego delle risorse del FSC, l’art. 119, quinto comma, Cost., perché sarebbe in contrasto con la disciplina del finanziamento degli interventi e la finalità di perequazione e di garanzia, e l’art. 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale;

che, con atto depositato il 6 giugno 2023, si è costituita la Regione Siciliana chiedendo di dichiarare il ricorso non fondato e di conseguenza rigettarlo;

che, in data 26 marzo 2024, in prossimità dell’udienza, la resistente ha depositato una memoria nella quale ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso con il quale sono state promosse le presenti questioni di legittimità costituzionale, è stata approvata la legge della Regione Siciliana 21 novembre 2023, n. 25 (Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme), il cui art. 28, comma 4, ha abrogato tutte le disposizioni oggetto del presente giudizio;

che la difesa regionale, con la memoria integrativa, ha prodotto in giudizio la nota 15 febbraio 2024, n. 10784, con cui la Ragioneria generale della Regione Siciliana ha attestato che «le norme impugnate della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 di cui all’allegato elenco, ad eccezione degli articoli 36, 38 e 48 [...], non hanno trovato applicazione medio tempore sotto il profilo contabile dalla data della rispettiva emanazione alla data della relativa abrogazione apportata dall’articolo 28, comma 4, della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25»;

che, con la medesima memoria, è stata altresì prodotta in giudizio la nota 9 febbraio 2024, n. 6476, con cui il Dirigente generale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana ha attestato, con riferimento all’impugnato art. 48, che lo stesso «non ha trovato medio tempore applicazione»;

che la difesa regionale, ritenendo sussistere entrambe le condizioni richieste da costante giurisprudenza costituzionale, ossia la satisfattività dello ius superveniens e la mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate (sono citate le sentenze n. 268, n. 242, n. 240, n. 235 del 2022 e l’ordinanza n. 55 del 2023), ha chiesto di addivenire a una pronuncia di cessazione della materia del contendere;

che, nel corso dell’udienza pubblica del 16 aprile 2024, l’Avvocatura generale dello Stato ha preso atto della richiesta della resistente, non contestando la mancata applicazione della disposizione impugnata.

Considerato che, nelle more del presente giudizio, l’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023 ha abrogato, a decorrere dal 24 novembre 2023, ai sensi del successivo art. 30, comma 1, le disposizioni oggetto del presente giudizio;

che il 26 marzo 2024 la resistente ha depositato memoria integrativa con cui ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, producendo in giudizio le note della Ragioneria generale della Regione Siciliana 15 febbraio 2024, n. 10784 e del Dirigente generale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana del 9 febbraio 2024, n. 6476, attestanti che le disposizioni impugnate non hanno trovato attuazione nel periodo in cui sono state vigenti;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 200, n. 117 e n. 78 del 2020; ordinanze n. 79 del 2024 e n. 101 del 2020);

che la Regione Siciliana ha dichiarato che le disposizioni oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale non hanno trovato applicazione, producendo le già citate note, senza che l’Avvocatura generale dello Stato abbia mosso obiezioni al riguardo;

che sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alle questioni oggetto del presente giudizio.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi da 78 a 80, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dagli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, e all’art. 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera l), Cost. e 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 116, commi da 1 a 5, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., e 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2024