ORDINANZA N. 62
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Augusto Antonio BARBERA;
Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 635, commi secondo, numero 1), e quinto, del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nonché dello stesso art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 150 del 2022, promossi dai Tribunali ordinari di Siracusa, Nola, Rovereto, Lecco, Modena, Lecce, Ancona, Palermo, Agrigento, Messina, Terni, Gela, Ragusa e Arezzo in diciassette distinti procedimenti penali, con altrettante ordinanze iscritte rispettivamente ai numeri 47, 57, 77, 79, 90, 91, 94, 115, 118, 123, 130, 136, 137 e 164 del registro ordinanze 2023 nonché ai numeri 2, 14 e 20 del registro ordinanze 2024 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 16, 18, 24, 25, 28, 37, 38, 39, 41 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2023 nonché numeri 2, 4, 8 e 9, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.
Ritenuto che, con diciassette ordinanze di analogo tenore, i Tribunali ordinari di Siracusa (r.o. n. 47 e n. 91 del 2023), Nola (r.o. n. 57 del 2023), Rovereto (r.o. n. 77 del 2023), Lecco (r.o. n. 79 del 2023), Modena (r.o. n. 90 del 2023), Lecce (r.o. n. 94 del 2023), Ancona (r.o. n. 115 del 2023), Palermo (r.o. n. 118 del 2023 e n. 14 del 2024), Agrigento (r.o. n. 123 del 2023), Messina (r.o. n. 130 del 2023), Terni (r.o. n. 136 e n. 137 del 2023), Gela (r.o. n. 164 del 2023), Ragusa (r.o. n. 2 del 2024) e Arezzo (r.o. n. 20 del 2024) hanno nell’insieme sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 635, commi secondo, numero 1), e quinto, del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nonché dello stesso art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 150 del 2022, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, 76, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
che, come ampiamente illustrato dalle ordinanze di rimessione, in tutti i giudizi a quibus i rimettenti stanno giudicando persone imputate del delitto di danneggiamento, relativo – in forza del riferimento, operato dall’art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen., all’art. 625, numero 7), del medesimo codice – a cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»;
che, in punto di rilevanza, tutti i Tribunali rimettenti analiticamente espongono le implicazioni delle modifiche relative al regime di procedibilità in relazione alle specifiche evenienze processuali dei singoli giudizi a quibus;
che, in punto di non manifesta infondatezza, i giudici a quibus evidenziano che, per la specifica ipotesi di danneggiamento oggetto dei giudizi, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha omesso di prevedere la procedibilità a querela;
che, secondo le ordinanze di rimessione, il legislatore delegato avrebbe operato in modo irragionevole, e dunque in contrasto con l’art. 3 Cost., prevedendo la procedibilità a querela per un’altra fattispecie – il furto di cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede – affine ma ben più grave rispetto al danneggiamento degli stessi beni, per il quale è invece stata mantenuta la procedibilità d’ufficio;
che, nella prospettazione dei rimettenti, il Governo avrebbe violato l’art. 76 Cost., contravvenendo alla delega che «tra i suoi principii e criteri direttivi immanenti e sempre impliciti non può che contemplare anche il rispetto del principio di ragionevolezza»;
che una sola ordinanza di rimessione (r.o. n. 57 del 2023) ha censurato la disciplina oggetto delle odierne questioni anche in riferimento agli artt. 27, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU;
che, in particolare, tale ordinanza osserva come la perdurante applicazione della pena in casi nei quali la persona offesa abbia rimesso la querela, con riferimento a un fatto che, «in base ai criteri generali fissati dal medesimo legislatore delegante, non ne è invece ‘bisognoso’, secondo la libera valutazione della persona offesa», costituirebbe una «evidente violazione […] anche della finalità rieducativa della pena»;
che questa stessa ordinanza ritiene che il regime di procedibilità d’ufficio si porrebbe «in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo e, di conseguenza, con la finalità di deflazione processuale posta a fondamento delle modifiche in tema di procedibilità a querela sostenute dal legislatore delegato»;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l’art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»;
che, al contempo, l’art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024 ha previsto che «[p]er il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
che l’Avvocatura generale dello Stato, con memorie – identiche tra loro – depositate in tutti i giudizi, eccettuati quelli di cui al n. 47, al n. 77, al n. 91 e al n. 118 del r.o. 2023, nonché quello di cui al n. 2 del r.o. 2024, ha dato atto dell’entrata in vigore del descritto ius superveniens, insistendo per la declaratoria di inammissibilità di tutte le questioni oggi all’esame.
Considerato che, in via preliminare, deve disporsi la riunione dei predetti giudizi, atteso che le ordinanze di rimessione sollevano le stesse questioni e si fondano su argomentazioni sostanzialmente comuni;
che l’intento comune di tutte ordinanze di rimessione è censurare la scelta del legislatore delegato, operata con il d.lgs. n. 150 del 2022, di non prevedere la procedibilità a querela del delitto di danneggiamento di cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede», previsto e punito dall’art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. in forza del rinvio all’art. 625, numero 7), del medesimo codice;
che il d.lgs. n. 31 del 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, successivamente alle ordinanze di rimessione, ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto in esame, prevedendo al contempo un’apposita disciplina processuale transitoria;
che, pertanto, pregiudizialmente rispetto all’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità delle questioni prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato nelle proprie difese, va disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo (ex plurimis, ordinanza n. 230 del 2019).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024