Ordinanza allegata alla sentenza n. 227 del 2023
ORDINANZA
Ritenuto che è intervenuto nel giudizio Stefano Esposito, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero il proprio intervento, ha concluso per la dichiarazione di ammissibilità e per l'accoglimento del ricorso;
che nel giudizio è intervenuto altresì Gianfranco Colace, che ha rivestito la funzione di pubblico ministero nel giudizio da cui ha tratto origine il presente conflitto, il quale, dopo avere anch'egli premesso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del suo intervento, ha concluso aderendo alle prospettazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito dello stesso (sentenze n. 157 del 2023 e n. 230 del 2017; ordinanza n. 269 del 2019);
che ciò tipicamente avviene quando l'interveniente sia parte di un giudizio i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare in via diretta e immediata (sentenze n. 157 del 2023, n. 259 del 2019, n. 169 del 2018, n. 107 del 2015, n. 221 e n. 224 del 2014): ipotesi nella quale gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni;
che tale ipotesi ricorre in relazione alla posizione vantata dall'interveniente ad adiuvandum, il quale lamenta di essere stato rinviato a giudizio sulla base delle intercettazioni la cui legittima acquisizione e successiva utilizzazione costituiscono l'oggetto del presente conflitto di attribuzione tra poteri;
che, alla luce di tali considerazioni, e preso atto della ritualità e tempestività del deposito dell'atto di intervento di Stefano Esposito, quest'ultimo deve essere dichiarato ammissibile;
che, con riguardo all'atto di intervento di Gianfranco Colace, deve rilevarsi che questi assume a fondamento della propria legittimazione ad intervenire la circostanza che pende a suo carico procedimento disciplinare, ove l'incolpazione consiste nell'aver utilizzato in sede penale intercettazioni di conversazioni del senatore Esposito, senza osservare le garanzie previste dall'art. 68, terzo comma, della Costituzione, come articolate dalla legge n. 140 del 2003;
che, in disparte i profili relativi alla sussistenza di un interesse qualificato, tale da legittimare la partecipazione al giudizio, tenuto conto della diversità di oggetto tra il presente giudizio per conflitto di attribuzione e il procedimento disciplinare, assume valore dirimente, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, la tardività del suo deposito;
che, invero, l'atto di intervento è stato depositato il 31 ottobre 2023;
che il deposito è quindi avvenuto dopo lo spirare del termine di venti giorni fissato dagli artt. 4 e 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, avvenuta il 24 maggio 2023;
che, anche a ritenere che il dies a quo potesse decorrere dal momento in cui l'interveniente è venuto a conoscenza delle incolpazioni elevate nei suoi confronti in sede disciplinare (il 12 luglio 2023), l'atto di intervento risulta comunque tardivo;
che non sussistono i presupposti per la rimessione in termini (ordinanza n. 101 del 2017), del resto neanche richiesta dall'interveniente ad opponendum;
che, alla luce di tali considerazioni, l'intervento di Gianfranco Colace non è ammissibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento di Stefano Esposito e non ammissibile l'intervento di Gianfranco Colace.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente