ORDINANZA N. 175
ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Silvana SCIARRA;
Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica 16 febbraio 2022 (doc. IV-quater, n. 4), in merito all’insindacabilità dei fatti ascritti al senatore Mario Michele Giarrusso, promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, con ricorso depositato in cancelleria il 7 febbraio 2023 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 febbraio 2023 (reg. confl. poteri n. 1 del 2023), il Tribunale ordinario di Catania in composizione monocratica, sezione quarta penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-quater, n. 4) con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che quanto pubblicato sulla propria pagina Facebook, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, dal senatore Mario Michele Giarrusso fosse stato espresso nell’esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, fosse riconducibile alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il ricorso è promosso nell’ambito di un processo penale a carico del senatore Giarrusso, citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata dall’impiego di mezzo di pubblicità (art. 595, commi primo e terzo, del codice penale), in danno di D. B.;
che, in particolare, con un primo post pubblicato su Facebook, il 30 ottobre 2017, l’imputato, dopo avere affermato che «[t]utti hanno parenti lontani impresentabili», ha aggiunto le seguenti espressioni: «Pensate che una nota lingua velenosa catanese malgrado il suo cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono sia discendente di Madame De Pompadour», ossia «[u]na finta seguace di Robespierre e vera stipendiata da Fratelli d’Italia. Al solo nominarla accadono disgrazie come ben può testimoniare un mio amico che gli va dietro a cui capita davvero di tutto». Nella medesima occasione, replicando ad un lettore del post che vi aveva letto un «[a]ttacco volgare a [D.]», il senatore Giarrusso ha scritto la seguente frase: «Attento alla sfiga»;
che, con un secondo post, pubblicato il 21 gennaio 2018, l’imputato ha pubblicato una vignetta raffigurante D. B., commentando: «[n]el frattempo Madame Pompadour continua a sbavare bile», mentre, in relazione ad una fotografia che ritrae la persona offesa con un terzo, il senatore Giarrusso ha chiosato: «[p]essima compagnia»;
che il Tribunale ricorrente prende atto della deliberazione del 16 febbraio 2022, con la quale il Senato della Repubblica, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha ritenuto che le dichiarazioni così riassunte fossero insindacabili, ma, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, ritiene che, al contrario, esse non siano meramente divulgative di alcun atto assunto nell’esercizio della funzione parlamentare;
che il Tribunale si sofferma anzitutto sull’interrogazione orale del 22 luglio 2014, discussa in Aula dal senatore Giarrusso il 10 marzo 2016 (n. 3-01125), e valutata dalla Giunta;
che, con tale atto il parlamentare, occupandosi delle elezioni comunali ad Alcamo del 2012, ha denunciato che il sindaco eletto fosse stato appoggiato da un «impresentabile», vale a dire da persona gravata da accuse tali da impedirne o comunque rendere sconveniente una candidatura ad uffici pubblici. Il senatore Giarrusso ha poi deprecato l’influenza che «esponenti politici locali» avrebbero esercitato per ritardare l’esito dei giudizi pendenti nei confronti del sindaco eletto;
che, in secondo luogo, il Tribunale prende in esame l’interrogazione, richiamata dalla Giunta, del 4 febbraio 2016 (n. 3-02557), con la quale il senatore Giarrusso ha sostenuto che l’allora neo eletta sindaca del Comune di Agira sarebbe stata «politicamente vicina al più influente politico della provincia di Enna», vale a dire a persona estromessa dalle liste elettorali nel 2013 «in quanto definito “impresentabile”»;
che, infine, il Tribunale valuta l’intervento svolto dall’imputato in Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 13 giugno 2017 (doc. n. 210). In tale occasione il senatore Giarrusso ha denunciato che «un pregiudicato per mafia» «svolge campagna elettorale»; che «il candidato arrivato secondo alle elezioni di Palermo è un indagato per voto di scambio»; che «il candidato più votato a Trapani è una persona appena arrestata dalla magistratura», che «uno degli sfidanti era un soggetto che la procura ha indicato come socialmente pericoloso», che ad Avola vi sarebbe stata un’indicazione mafiosa a favore di un candidato al consiglio comunale;
che la Giunta ha poi rammentato, seppure genericamente, l’attività del senatore Giarrusso in veste di membro della Commissione parlamentare antimafia, della Commissione Giustizia e della stessa Giunta, indicando più specificamente, quale atto tipico valutabile ai fini della insindacabilità, la presentazione di un progetto di legge per la modifica dell’art. 416-ter cod. pen. (rubricato «Scambio elettorale politico-mafioso»);
che, in conclusione, a parere della Giunta, la cui proposta è stata approvata dall’aula, i post pubblicati su Facebook dal parlamentare sarebbero da ricondurre all’attività che quest’ultimo ha svolto in riferimento alla incandidabilità dei cosiddetti impresentabili;
che il Tribunale esclude, invece, che i post oggetto della imputazione penale siano riproduttivi di atti parlamentari tipici, posto che la persona offesa non vi viene «mai neppure menzionata»;
che, anzi, il tenore dei post induce il Tribunale a escludere che essi rappresentino opinioni, trattandosi, invece, di «giudizi di valore aventi ad oggetto la persona di B. D.»;
che il Tribunale ne conclude che la deliberazione di insindacabilità abbia «illegittimamente sottratto all’autorità giudiziaria il potere di decidere in ordine al reato contestato» e debba perciò essere annullata da questa Corte.
Considerato che, con ricorso depositato il 7 febbraio 2023 (reg. confl. poteri n. 1 del 2023), il Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-quater, n. 4), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che quanto pubblicato dal senatore Giarrusso sulla propria pagina Facebook, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, fosse stato espresso nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e, pertanto, fosse riconducibile alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost.;
che, in questa fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Catania a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 34 del 2023, n. 35 del 2022 e n. 148 del 2020);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (ex plurimis, ordinanze n. 34 del 2023, n. 148 del 2020 e n. 69 del 2020);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 34 del 2023, n. 35 del 2022 e n.148 del 2020).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha promosso il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023