Ordinanza n. 55 del 2023

ORDINANZA N. 55

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 novembre 2021, depositato in cancelleria il 2 dicembre 2021, iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2023 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Emanuele Feola per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Gianluigi Maurizio Amico per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 7 marzo 2023.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 4 della legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie), per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 81, sesto comma, e 119, primo comma, della Costituzione, nonché per violazione delle competenze attribuite alla Regione Siciliana dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

che la disposizione impugnata stabilisce: «1. Per l’adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale (Missione 1, Programma 10, capitolo 212019) è autorizzata l’ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704. Per gli esercizi successivi l’entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni»;

che, secondo il ricorrente, la riferita disposizione regionale sarebbe lesiva dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e all’art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), in quanto l’incremento di risorse da essa prevista per il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale della Regione Siciliana comporterebbe il superamento del limite, configurante principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, posto dal menzionato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, del corrispondente importo determinato per l’anno 2016, in violazione di quanto stabilito sul punto dall’accordo Stato-Regione Siciliana sottoscritto in data 14 gennaio 2021 e dal relativo piano di rientro dal disavanzo finanziario della Regione, allegato alla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023);

che sarebbero altresì violati l’art. 81, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), e l’art. 119, primo comma, Cost., in quanto la disposizione impugnata determinerebbe un incremento degli oneri finanziari relativi al fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale dirigenziale che pregiudicherebbe il raggiungimento dell’obiettivo previsto dal predetto piano di rientro dal disavanzo finanziario;

che, infine, sarebbe leso l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione agli artt. 2, commi 2, 3 e 3-bis, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel caso in cui la disposizione impugnata determini direttamente un aumento della retribuzione di posizione e di risultato del personale regionale di qualifica dirigenziale: sarebbe violata, difatti, la competenza statale nella materia «ordinamento civile», in quanto le disposizioni evocate come parametri interposti demandano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti;

che, con atto depositato il 27 dicembre 2021, la Regione si è costituita in giudizio, confutando le censure mosse dal ricorrente e chiedendo di dichiarare inammissibili o non fondate le questioni promosse con il ricorso in epigrafe.

Considerato che, nelle more del presente giudizio, l’art. 15, numero 1), della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024) ha abrogato la disposizione impugnata a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della medesima legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

che il 6 marzo 2022 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato la nota del Ragioniere generale della Regione Siciliana del 1° marzo 2023, prot. n. 21214, indirizzata al Commissario dello Stato della medesima Regione, nella quale «conferma» che la disposizione impugnata non ha trovato attuazione nel periodo in cui è stata vigente;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 200, n. 117 e n. 78 del 2020; ordinanza n. 101 del 2020);

che nella fattispecie sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle questioni scrutinate.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie), promosse, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 81, sesto comma, e 119, primo comma, della Costituzione, e alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2023.