Allegata alla sentenza n. 3 del 2021
ORDINANZA 2 DICEMBRE
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO;
Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso del 10 marzo 2020 (reg. ric. n. 37 del 2020).
Rilevato che, con atto depositato il 15 maggio 2020, nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuta la società Mugello Circuit s.p.a., in qualità di proprietaria e titolare della gestione del circuito automobilistico oggetto delle disposizioni della legge regionale impugnata (legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2, recante «Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998»).
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, «il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili» (ex plurimis, sentenza n. 134 del 2020), e che non sussiste comunque in capo a questi ultimi un interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento in vigore della legge regionale impugnata, ancorché si tratti di una legge provvedimento che direttamente li riguarda;
che, dunque, l'intervento della società Mugello Circuit s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio della società Mugello Circuit s.p.a.
F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente