ORDINANZA N. 207
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Mario Rosario MORELLI;
Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 102 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-7 marzo 2019, depositato in cancelleria l’8 marzo 2019, iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, unitamente ad altre disposizioni della medesima legge regionale, l’art. 102 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)», per violazione degli artt. 3, 23, 41, 117, secondo comma, lettere e) e s), 119, secondo comma, e 120, primo comma, della Costituzione;
che la disposizione impugnata dispone che «[i] rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento nei siti discarica, ubicati nel territorio regionale pugliese, soggiacciono al riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale. Il gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di piano volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti»;
che, ad avviso del ricorrente, con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., l’incremento tariffario per il deposito di rifiuti di provenienza extraregionale disposto dall’impugnato art. 102 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018 costituirebbe un prelievo tributario aggiuntivo, a favore della Regione, non previsto dalla legislazione statale e avente le medesime finalità e i medesimi presupposti della tariffa del tributo speciale di cui all’art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), quale modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ciò anche in contrasto con le ulteriori norme interposte costituite dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione) e dal connesso decreto legislativo attuativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
che, inoltre, secondo l’Avvocatura generale, l’impugnato art. 102 violerebbe gli artt. 3, 41 e 120, primo comma, Cost., perché: a) introdurrebbe «un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Puglia rispetto a quelle operanti sul restante territorio nazionale»; b) restringerebbe «la libertà di iniziativa economica in assenza di concrete e giustificate ragioni attinenti alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana»; c) introdurrebbe un ostacolo alla libera circolazione delle cose e delle persone tra Regioni, in assenza di «ragioni giustificatrici»;
che, infine, secondo il ricorrente la normativa regionale impugnata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. perché eccederebbe i limiti posti dalle norme statali in àmbito ambientale, in quanto contempla «talune disposizioni che afferiscono alla tutela dell’ambiente», quale materia «"trasversale” e "prevalente”» di competenza esclusiva statale;
che, la Regione Puglia, nel resistere al ricorso, ha sostenuto l’infondatezza di tutte le questioni;
che, quanto alla prospettata violazione degli artt. 23 e 119, secondo comma, Cost., la difesa regionale ritiene che la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni risulterebbe parzialmente incisa dalla legge delega n. 42 del 2009 e dal decreto legislativo attuativo n. 68 del 2011, che in relazione ai tributi regionali propri derivati riconoscono «un significativo margine d’azione»;
che, quanto alle questioni riferite agli artt. 3, 41 e 120, primo comma, Cost., la Regione deduce che la previsione di un trattamento differenziato non confligge necessariamente con il principio di uguaglianza né con il divieto di ostacoli alla libera circolazione delle cose e delle persone tra Regioni;
che, quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la difesa della Regione – argomentando dalla natura trasversale della materia «ambiente» – osserva che tale «concetto comporta necessariamente la coesistenza di livelli di competenza sia statale che regionale»; da qui, la norma regionale impugnata, in quanto finalizzata a conseguire livelli più elevati di protezione ambientale all’interno del territorio regionale pugliese, sarebbe rispettosa del principio ritraibile dalla giurisprudenza di questa Corte per cui alle Regioni è consentito introdurre standard più restrittivi, al fine di garantire una maggiore tutela ambientale;
che l’Avvocatura ha depositato, in data 17 febbraio 2020, memoria in cui ribadisce le ragioni del ricorso;
che nelle more del giudizio la disposizione censurata è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 12 dicembre 2019, n. 54, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2019) e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005)»;
che, con atto depositato il 25 giugno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, limitatamente all’impugnato art. 102 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018, su conforme delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del 5 giugno 2020;
che, con atto depositato il 19 agosto 2020, la Regione Puglia ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso, giusta delibera della Giunta regionale assunta il 31 luglio 2020.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 109, n. 68, n. 48 e n. 28 del 2020).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2020.