Ordinanza n. 109 del 2020

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ORDINANZA N. 109

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Marta CARTABIA;

 

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Veneto 16 maggio 2019, n. 15 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22-26 luglio 2019, depositato in cancelleria il 25 luglio 2019, iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2019.

 

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

 

udito il Giudice relatore Nicolò Zanon ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 19 maggio 2020;

 

deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2020.

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 22-26 luglio 2019, depositato il 25 luglio 2019 e iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, rubricato «Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale», della legge della Regione Veneto 16 maggio 2019, n. 15 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali), per contrasto con gli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione;

 

che la disposizione impugnata dispone che «1. Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale utilizzano le graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, nel termine di vigenza di tre anni decorrente dalla data di pubblicazione, oltre che per la copertura dei posti messi a concorso, anche per l’assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per l’utilizzo delle graduatorie di avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato»;

 

che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la normativa regionale non sarebbe conforme a quanto disposto dall’art. 1, commi 361 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), così come modificato dall’art. 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26;

 

che, in particolare, secondo il citato comma 361, «[f]ermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»;

 

che, secondo l’art. 1, comma 365, della legge n. 145 del 2018 – così come modificato dall’art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12 – «[l]a previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;

 

che, dunque, secondo l’Avvocatura, risultando in contrasto con quelle statali, le previsioni regionali impugnate violerebbero in primo luogo l’art. 117, secondo comma, lettera l), e l’art. 3 Cost., poiché la disciplina generale degli atti funzionali all’instaurazione dei rapporti di lavoro, come le graduatorie concorsuali, sarebbe riconducibile alla materia «ordinamento civile», per la quale sussisterebbe competenza legislativa esclusiva statale;

 

che l’art. 19 della legge reg. Veneto n. 15 del 2019 violerebbe inoltre l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nonché gli artt. 3, 51 e 97 Cost. poiché la disciplina delle graduatorie concorsuali dovrebbe qualificarsi alla stregua di una «“prestazione” in relazione alla quale emerge l’esigenza di fissare un “livello essenziale”» desumibile dal citato art. 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018, e di conseguenza la previsione regionale violerebbe l’area di competenza del legislatore statale, nonché i principi di eguaglianza, di parità delle condizioni di accesso ai pubblici impieghi e di buon andamento della pubblica amministrazione;

 

che, infine, la disposizione impugnata, disponendo in senso diverso da quanto previsto dall’art. 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018 – che conterrebbe un principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché gli artt. 3, 51 e 97 Cost.;

 

che, con atto depositato il 9 settembre 2019, si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, infondato;

 

che, quanto al primo ordine di censure, la Regione contesta la tesi secondo cui la fase antecedente l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego privatizzato possa essere ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, dovendosi piuttosto ascrivere alla materia, di competenza residuale, «ordinamento ed organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti regionali»;

 

che, quanto alla censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., la situazione di emergenza legata all’assenza di personale sanitario nella Regione Veneto dimostrerebbe la necessità di attribuire alle singole Regioni il potere di decidere differenziate modalità di scorrimento delle graduatorie;

 

che, in relazione al secondo motivo di censura, in nessun modo rileverebbe la competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., posto che le previsioni censurate non farebbero riferimento ad alcuna prestazione, concernendo unicamente le «modalità di approvvigionamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni»;

 

che neppure vi sarebbe violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché la previsione regionale garantirebbe comunque il livello professionale degli assunti in ragione dello scorrimento della graduatoria;

 

che, rispetto all’ultima censura, la Regione osserva che quanto disposto dall’art. 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018 non potrebbe essere considerato alla stregua di un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», poiché sarebbe proprio la previsione statale a comportare anche un effetto espansivo della spesa pubblica;

 

che, «[i]n via complementare», la Regione Veneto ha altresì eccepito «l’incostituzionalità, per violazione degli artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119 Cost.» dell’art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018, chiedendo alla Corte costituzionale di provvedere a una «autonoma valutazione in via incidentale» di tali previsioni che, «ove ritenute cogenti e inderogabili per le Regioni», lederebbero la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.;

 

che, con memoria depositata via PEC il 27 aprile 2020, la Regione Veneto, oltre a insistere per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, ha eccepito il venir meno dell’interesse a ricorrere dello Stato, in ragione della sopravvenuta entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), il cui art. 1, comma 148, ha disposto l’abrogazione dei commi 361 e 365 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018;

 

che, con atto notificato in data 27 aprile 2020 e depositato il 30 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, su conforme delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del 24 aprile 2020;

 

che, con atto depositato via PEC il 14 maggio 2020, la Regione Veneto ha accettato la rinuncia al ricorso, giusta delibera della Giunta regionale assunta il 12 maggio 2020.

 

Considerato che vi è stata rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Veneto;

 

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 68, n. 48 e n. 28 del 2020).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020.

 

F.to:

 

Marta CARTABIA, Presidente

 

Nicolò ZANON, Redattore

 

Roberto MILANA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2020.