ORDINANZA N. 251
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Aldo CAROSI;
Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-16 agosto 2018, depositato in cancelleria il 17 agosto 2018, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-16 agosto 2018 e depositato in cancelleria il 17 agosto 2018 (reg. ric. n. 49 del 2018), ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), nella parte in cui ricomprendono tra gli enti beneficiari della stessa legge anche «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali»;
che la legge reg. Puglia n. 22 del 2018, in particolare, all’art. 2 prevede che la Regione individui i beni di proprietà regionali, non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali gli enti del Terzo settore possono presentare istanza di comodato d’uso – allo scopo di utilizzare gli stessi immobili per le finalità statutarie, in coerenza con i fabbisogni delle comunità locali e con la programmazione socio-sanitaria regionale e territoriale – definendo al successivo art. 3 quali enti del Terzo settore «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio 2016 n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio)»;
che, secondo la difesa statale, le disposizioni impugnate, nel ricomprendere tra i soggetti beneficiari della legge «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali», si porrebbero in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
che, nella specie, sarebbe violato l’art. 71, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ove sono espressamente escluse, tra i possibili soggetti beneficiari in comodato d’uso di beni mobili e immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, le imprese sociali, poiché, come specificato anche nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 117 del 2017, nonostante le loro finalità sociali, esse opererebbero comunque all’interno di un mercato concorrenziale, con la conseguenza che la concessione di un’agevolazione sarebbe idonea a incidere sulla concorrenza nei confronti di altre imprese, alle quali tale possibilità non verrebbe consentita;
che anche l’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106», d’altronde, al fine di evitare d’incorrere in violazioni delle regole europee in tema di aiuti di Stato, nel disciplinare le misure fiscali e di sostegno economico alle imprese sociali, prevede espressamente che «[l]’efficacia delle disposizioni del presente articolo […] è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (art. 18, comma 9);
che la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;
che all’udienza del 16 aprile 2019, su istanza dell’Avvocatura generale dello Stato, è stato disposto il rinvio della discussione del giudizio, successivamente fissata per la camera di consiglio del 6 novembre 2019, in virtù della necessità di valutare la possibilità di rinuncia al ricorso, in seguito alla soppressione, dal testo dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Puglia n. 22 del 2018, delle parole «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali», disposta dall’art. 95 della legge della stessa Regione 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)»;
che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2019, con atto depositato il 21 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (tra le tante, ordinanze n. 202 del 2019, n. 55 del 2018, n. 27 del 2016, n. 199 e n. 134 del 2015).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.