ORDINANZA N. 125
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, nel procedimento instaurato da Franco Tempesta contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), con ordinanza del 9 febbraio 2018, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti gli atti di costituzione di Franco Tempesta e dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, con ordinanza iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2018, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), «nella parte in cui prevede che, nei confronti del soggetto appartenente alla carriera diplomatica il quale alla data di suo collocamento a riposo risulti assegnato ad una sede di servizio all’estero, ai fini pensionistici la retribuzione di posizione venga computata soltanto nella “…misura minima prevista dalle disposizioni applicabili…” anziché in misura correlata al grado rivestito da quel soggetto e alle funzioni a lui conferibili avuto riguardo al grado stesso»;
che il rimettente espone di dover decidere sul ricorso di Franco Tempesta, collocato a riposo quando era in servizio presso una sede estera e perciò beneficiario, alla stregua di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza contabile, dell’indennità di posizione nella misura minima e, conseguentemente, di un trattamento pensionistico notevolmente inferiore a quello che avrebbe conseguito se fosse stato in servizio a Roma nell’ultima parte della carriera;
che la «rilevante sperequazione (concettuale e quantitativa) tra un funzionario diplomatico che abbia svolto a Roma l’ultima tranche del servizio presso il MAECI ed uno che invece abbia lavorato in una sede estera quell’estremo segmento temporale», pur «legittima in costanza del rapporto d’impiego», sarebbe irragionevole oltre la data del pensionamento, allorché viene in rilievo soltanto il grado rivestito nell’àmbito di una carriera diplomatica che è ispirata al principio di unitarietà;
che sarebbe irragionevole la scelta di attribuire a due appartenenti all’unitaria carriera diplomatica «trattamenti pensionistici quantitativamente assai diversi semplicemente in relazione ad una circostanza di fatto non più in essere»: l’irragionevolezza sarebbe ancora più evidente, in quanto basterebbe rientrare in Italia anche solo per poche settimane prima del collocamento a riposo per godere di un trattamento pensionistico commisurato all’indennità di posizione nell’ammontare più alto;
che l’irragionevolezza della disciplina pensionistica applicabile alla retribuzione di posizione emergerebbe anche dal raffronto con il trattamento riservato all’indennità integrativa speciale, indennità che, pur negata in costanza del rapporto di lavoro a chi presti servizio all’estero (art. 1-bis, comma 1, lettera a, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148), sarebbe computata nel trattamento di quiescenza;
che la disparità di trattamento non potrebbe rinvenire alcuna giustificazione nel fatto che l’eventuale computo dell’indennità di posizione in misura eccedente quella minima non sia coperto da contribuzione previdenziale: invero, il ricorrente, ove fosse rientrato in servizio a Roma un mese prima del collocamento a riposo, avrebbe goduto dell’indennità di posizione nella misura più favorevole, a prescindere da ogni valutazione sulla contribuzione eventualmente versata;
che alla denunciata sperequazione non varrebbe a porre rimedio l’indennità di servizio all’estero, in quanto tale voce, sprovvista di natura retributiva, sarebbe ininfluente ai fini pensionistici;
che, con atto depositato il 31 ottobre 2018, si è costituito in giudizio Franco Tempesta e ha chiesto di accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti o, in subordine, sulla scorta delle medesime argomentazioni, di dichiararla non fondata «attraverso idonea sentenza interpretativa di rigetto contenente l’interpretazione costituzionalmente orientata» della disposizione censurata;
che, a sostegno dell’irragionevolezza della disposizione censurata, la parte ricorrente nel giudizio principale ha invocato l’unitarietà della carriera diplomatica, contraddistinta dalla naturale alternanza di periodi di servizio in Italia e di periodi di permanenza all’estero, e la circostanza che la permanenza all’estero o il richiamo in Italia non derivano da una libera scelta dell’interessato, ma da provvedimenti unilaterali del Ministero, che decide discrezionalmente anche il momento del rientro in Italia;
che, con atto depositato il 5 novembre 2018, si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ha concluso per l’inammissibilità della questione proposta, alla luce delle argomentazioni illustrate da questa Corte nella sentenza n. 153 del 2018, che ha dichiarato inammissibile la medesima questione;
che, con atto depositato il 6 novembre 2018, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, che ripropone la stessa questione già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 153 del 2018, in ragione dell’erronea individuazione della disposizione censurata.
Considerato che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri);
che la disposizione censurata, nell’interpretazione accreditata dalla giurisprudenza contabile, prescrive, ai fini pensionistici, di computare la retribuzione di posizione nella misura minima per i soggetti appartenenti alla carriera diplomatica che concludano all’estero il servizio attivo;
che tale meccanismo di computo sarebbe foriero di una «rilevante sperequazione», priva di ogni giustificazione apprezzabile e pregiudizievole per coloro che abbiano concluso all’estero la carriera diplomatica;
che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile;
che una questione in tutto identica a quella sollevata con l’ordinanza di rimessione oggi all’esame di questa Corte è stata proposta dallo stesso rimettente, con riguardo alla medesima disposizione e in riferimento al medesimo parametro costituzionale, ed è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 153 del 2018;
che questa Corte ha argomentato la declaratoria di inammissibilità sulla base dell’erronea individuazione della disposizione censurata, riguardante il solo trattamento retributivo e non anche i profili previdenziali che, anche in questa sede, vengono specificamente in rilievo;
che, invero, secondo la stessa prospettiva del rimettente, sarebbe la disciplina previdenziale, «in connessione con la disciplina retributiva che ne costituisce il necessario presupposto» (sentenza n. 153 del 2018, punto 5.2. del Considerato in diritto), a porsi in contrasto con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza;
che tali considerazioni si impongono anche per l’odierna questione e ne implicano, pertanto, la manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2019.