Ordinanza allegata alla Sentenza 11 luglio
2018, n. 151
ORDINANZA 22 MAGGIO
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI
Presidente
- Aldo CAROSI
Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto
Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco
VIGANÒ ”
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di legittimità
costituzionale promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la
Basilicata (reg. ord. n. 79
del 2017) è intervenuta la società Barilla G. e R. Fratelli spa, la quale,
qualificandosi come controinteressata pretermessa nel
giudizio principale, ha assunto che la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma in oggetto le arrecherebbe una lesione di rilevante
gravità;
premesso che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di
legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi
portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente riflesso, ovvero regolato,
al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, si vedano la sentenza n. 85 del 2017 e l'ordinanza
allegata alla sentenza n. 243 del 2016).
Considerato che la società interveniente appare
titolare di un interesse qualificato, nel senso sopra specificato.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento spiegato nel
presente giudizio di legittimità costituzionale.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente