Ordinanza allegata alla Sentenza 1°
dicembre 2017, n. 250
ORDINANZA 24 OTTOBRE
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo
GROSSI
Presidente
- Giorgio
LATTANZI
Giudice
- Aldo
CAROSI
"
- Marta
CARTABIA "
- Mario
Rosario MORELLI
"
- Giancarlo
CORAGGIO
"
- Giuliano
AMATO
"
- Silvana
SCIARRA
"
- Nicolò ZANON
"
- Augusto
Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti del giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 24, comma 25, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – nel testo di tale comma 25
sostituito dall’art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge 21 maggio 2015,
n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e
di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.
109 – nonché, in
via subordinata, del «combinato disposto del DL 65» e dell’art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge di stabilità 2014), promosso dal Tribunale
ordinario di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 30 aprile 2016 (reg. ord. n. 124 del 2016).
Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di
intervento il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e
l’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS.
Considerato che tali soggetti non sono parti del giudizio a quo;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale,
l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è
ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme
oggetto di censura (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 85, n.
70 e n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all’udienza del 24
gennaio 2017 e allegata a quest’ultima sentenza);
che tale orientamento è stato
più volte espresso da questa Corte anche in relazione alla richiesta di
intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di
categoria (ex plurimis:
sentenza n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all’udienza del 24
gennaio 2017 e allegata a tale sentenza; ordinanze n. 227 e n. 206 del 2016,
nonché ordinanza letta all’udienza del 5 luglio 2016 e allegata
all’ordinanza n. 206 del 2016);
che il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l’Associazione
sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, oltre a non essere parti del
giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne
legittimi l’intervento, atteso che essi non vantano una posizione
giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e
irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale;
che, in particolare, non è
sufficiente la circostanza –
prospettata, in senso opposto, dai due intervenienti – che
l’oggetto delle questioni sollevate rientra nell’ambito dei propri
scopi statutari e, in particolare, nell’ambito della tutela
dell’«interesse collettivo […] non […] della generica
rappresentanza degli interessi economici […] dei pensionati INAIL ovvero
INPS, ma altresì […] della partecipazione ai pertinenti
giudizi», atteso che tale prospettato interesse collettivo è
differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, che concerne
soltanto le posizioni soggettive individuali dei ricorrenti nello stesso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi del Sindacato autonomo dipendenti INAIL in
pensione e dell’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti
INPS.
F.to:
Paolo Grossi, Presidente