Ordinanza allegata all’Ordinanza 10 maggio
2017, n. 101
ORDINANZA 4 APRILE
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Paolo
GROSSI
Presidente
-
Alessandro
CRISCUOLO
Giudice
- Giorgio
LATTANZI
”
-
Aldo
CAROSI
”
-
Marta
CARTABIA
”
- Mario
Rosario
MORELLI
”
-
Giancarlo
CORAGGIO
”
-
Giuliano
AMATO
”
-
Silvana
SCIARRA
”
-
Daria
de PRETIS
”
-
Nicolò
ZANON
”
-
Franco
MODUGNO
”
- Augusto
Antonio
BARBERA
”
-
Giulio
PROSPERETTI
”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che è intervenuto nel giudizio, con atto depositato
il 9 agosto 2016, il sen. Roberto Calderoli, il quale ha sostenuto che dovrebbe
poter accedere al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
non solo il soggetto che ritiene di essere stato leso dalla condotta
controversa, ma anche il soggetto al quale la condotta stessa è ascritta;
che, con memoria del 10 marzo 2017,
l’interveniente ha contestato, altresì, l’applicabilità, nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dell’art. 4 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, in base al quale il deposito
dell’atto di intervento risulterebbe tardivo;
che, secondo la difesa del sen.
Calderoli, il termine per l’intervento dovrebbe essere quello previsto
dall’art. 10 o dall’art. 24 delle medesime norme integrative, o, in subordine,
quello stabilito dagli artt. 28, comma 2, e 50, comma 3, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
che, in via di ulteriore subordine,
l’interveniente chiede di essere rimesso in termini per errore scusabile ai
sensi dell’art. 37 del citato decreto legislativo.
Considerato che l’art. 24 delle norme integrative, nel
disciplinare il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
rinvia espressamente all’art. 4 delle medesime norme integrative;
che, pertanto, anche in detto giudizio
l’atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo: termine che, per
costante giurisprudenza di questa Corte, ha natura perentoria;
che neppure sussistono i presupposti per
la rimessione in termini richiesta dall’interveniente.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento del sen. Roberto
Calderoli.
F.to: Paolo Grossi, Presidente