ORDINANZA N. 216
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 6 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 agosto 2016, n. 15 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 1° ottobre 2016, ricevuto il 5 ottobre 2016, depositato in cancelleria l’11 ottobre 2016 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2016.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 1° ottobre 2016, ricevuto il 5 ottobre 2016, depositato in cancelleria l’11 ottobre 2016 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 5, comma 1, e 6 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 agosto 2016, n. 15 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione;
che l’art. 5, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 15 del 2016 è impugnato nella parte in cui, sostituendo l’art. 24, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), ha previsto che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2017, l’intero gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 23 è destinato in modo vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati»;
che l’art. 6 della medesima legge regionale è impugnato nella parte in cui, sostituendo l’art. 3, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 22 dicembre 2015, n. 22 (Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell’entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), ha previsto che «[i]l tributo speciale di cui all’articolo 23 della L.R. n. 31/2007, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), applicato a carico dei subATO, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito»;
che la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste non si è costituita in giudizio;
che, dopo la proposizione del ricorso, le norme impugnate sono state modificate dalla legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 dicembre 2016, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenuto che lo ius superveniens soddisfa le ragioni poste a base dell’impugnazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto spedito per la notificazione il 24 marzo 2017, ricevuto il 29 marzo 2017 e depositato il 3 aprile 2017, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 marzo 2017.
Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 e n. 27 del 2016).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017.