Ordinanza n. 102 del 2017

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ORDINANZA N. 102

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                            ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, promosso dal Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento penale a carico di F. M. con ordinanza del 20 gennaio 2015, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 gennaio 2015, il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, in forza del quale, per i delitti di cui al medesimo decreto legislativo, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra l’attenuante prevista dai commi 1 e 2 dello stesso art. 13, ossia solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti – comprensivi delle sanzioni amministrative – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

che il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del delitto di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso di versare, quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata in liquidazione, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) risultante dalle dichiarazioni relative agli anni 2010 e 2011, per un importo, rispettivamente, di euro 1.189.322 e di euro 510.904;

che il difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto in udienza l’ammissione dell’imputato al “patteggiamento”, con applicazione della pena finale di quattro mesi di reclusione, da convertire in euro 30.000 di multa ai sensi dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): pena così determinata per effetto del riconoscimento della continuazione con precedenti fatti di omesso versamento dell’IVA già giudicati;

che il pubblico ministero aveva negato, peraltro, il consenso, in ragione dell’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo intervenuto il pagamento del debito tributario;

che il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della citata disposizione;

che, ad avviso del rimettente, le questioni sarebbero rilevanti, essendo la norma impugnata applicabile nel giudizio a quo;

che i reati per cui si procede risultano, infatti, consumati il 27 dicembre 2011 e il 27 dicembre 2012: dunque, in data successiva a quella a partire dalla quale la norma censurata trova applicazione (17 settembre 2011), con la conseguenza che solo nel caso in cui la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima l’imputato potrebbe fruire del rito alternativo;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la norma denunciata violi l’art. 3 Cost. sotto un duplice profilo;

che la disposizione determinerebbe, in primo luogo, una ingiustificata disparità di trattamento fra gli imputati dei reati tributari, in relazione sia alla loro capacità economica sia al loro ruolo all’interno della società rappresentata;

che la maggiore o minore disponibilità economica dell’imputato, e la conseguente possibilità o impossibilità materiale di estinguere il debito tributario, finirebbero, infatti, per incidere sulla misura della pena applicata e sul regime degli effetti penali del reato commesso, creando così una discriminazione tra soggetti abbienti e non abbienti;

che anche la posizione dell’imputato all’interno dell’ente rappresentato diverrebbe, peraltro, un fattore discriminante: chi è stato legale rappresentante di una società, ma non lo è più, o lo è stato di una società fallita o ammessa alla procedura di concordato preventivo, non avrebbe, infatti, alcuna possibilità di provvedere al pagamento del debito tributario tramite le risorse societarie, diversamente da chi abbia ancora il potere di rappresentanza della società;

che, in secondo luogo, gli imputati dei reati tributari verrebbero assoggettati ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato agli imputati di altri reati, anche di maggiore gravità e commessi in danno dello Stato o di altri enti pubblici, quali la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis del codice penale), la malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) e l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.): reati in rapporto ai quali l’accesso al rito alternativo non incontra analoghi ostacoli;

che risulterebbe violato, altresì, l’art. 24 Cost., in ragione della discriminazione degli imputati dei reati tributari che versino in condizioni di non abbienza, ai quali verrebbe impedito l’esercizio di scelte processuali idonee a determinare risultati più favorevoli;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che il Tribunale ordinario di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che, per i delitti di cui al medesimo decreto legislativo, le parti possono accedere al “patteggiamento” solo ove ricorra l’attenuante prevista dai commi 1 e 2 dello stesso art. 13, e, cioè, solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti – comprensivi delle sanzioni amministrative – siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), che ha apportato un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale quanto amministrativo;

che l’art. 11 del citato decreto legislativo ha riscritto integralmente l’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale risulta attualmente dedicato alla disciplina dei casi nei quali il pagamento del debito tributario, già configurato come circostanza attenuante speciale, assurge a causa di non punibilità;

che la disposizione limitativa dell’accesso al “patteggiamento” è stata, quindi, trasferita nel comma 2 del nuovo art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 12 del d.lgs. n. 158 del 2015;

che la nuova disposizione non è, peraltro, identica alla precedente, sottoposta a scrutinio dal rimettente: così come non lo è la disciplina, richiamata da detta disposizione, relativa alla circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno, ora dislocata nel comma 1 del citato art. 13-bis (disciplina che assume un carattere residuale rispetto alle ipotesi nelle quali il pagamento del debito tributario esclude in radice la punibilità del fatto);

che le due discipline – vecchia e nuova – differiscono tra loro sotto plurimi profili: spetta, pertanto, al rimettente verificare se, e in quale misura, lo ius superveniens incida sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni formulate;

che, a tali fini – conformemente a quanto già deciso da questa Corte in rapporto ad analoghe questioni (ordinanza n. 225 del 2015) – va, dunque, disposta la restituzione degli atti al giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.