Ordinanza n. 65 del 2017

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ORDINANZA N. 65

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Paolo                           GROSSI                                          Presidente

-          Alessandro                  CRISCUOLO                                    Giudice

-          Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-          Aldo                            CAROSI                                                   ”

-          Marta                           CARTABIA                                             ”

-          Mario Rosario             MORELLI                                                ”

-          Giancarlo                    CORAGGIO                                             ”

-          Silvana                        SCIARRA                                                ”

-          Daria                           de PRETIS                                               ”

-          Nicolò                         ZANON                                                   ”

-          Franco                         MODUGNO                                             ”

-          Augusto Antonio         BARBERA                                               ”

-          Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per la notificazione il 12 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 21 gennaio 2015 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 12 gennaio 2015, depositato il 21 gennaio 2015 e iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2015, la Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, per violazione degli artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 120, 121 e 123, primo comma, della Costituzione;

che la disposizione censurata ha modificato l’art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), aggiungendo, alla fine del primo comma, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1»;

che, con il primo ordine di censure, la ricorrente lamenta che la disposizione impugnata, nella parte in cui dispone che le Regioni provvedono con «delibera» alla individuazione degli enti di governo dell’ambito, anziché con legge, violerebbe gli articoli 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 121 e 123, primo comma, della Costituzione, ridondando la violazione anche in quella «dell’art. 97 Cost., per il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge»;

che il contrasto con i citati parametri costituzionali è fatto derivare dalla considerazione che la legge della Regione Campania 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), agli artt. 19, comma 1, 26, comma 4, lettera h, 64, comma 2, riserverebbe alla legge regionale la definizione degli ambiti territoriali ottimali e l’individuazione degli enti di governo dell’ambito;

che, proprio in ragione della natura necessariamente legislativa dell’atto di individuazione degli enti d’ambito, un termine per adempiere di soli cinquanta giorni tra l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (12 novembre 2014) e la data del 31 dicembre 2014, indicata dal novellato art. 147, comma primo, del d.lgs. n. 152 del 2006 risulterebbe incongruo, tenuto conto della complessità del procedimento legislativo;

che, con il secondo ordine di censure, la Regione Campania sostiene che la disposizione impugnata, sancendo espressamente la perentorietà del termine per provvedere, violerebbe l’art. 120 Cost., in quanto nel vigente ordinamento costituzionale la regione inadempiente non perderebbe la competenza a disciplinare la materia di propria competenza, né prima (ancorché il termine per provvedere sia scaduto), né dopo l’effettivo esercizio del potere sostitutivo;

che, con atto depositato il 23 febbraio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato in parte inammissibile e, in parte, infondato;

che, con atto depositato in data 28 luglio 2016, 1a Regione Campania, vista la delibera del 21 giugno 2016 della Giunta regionale della Campania, ha rinunciato, tra l’altro, all’impugnativa dell’art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 133 del 2014;

che, con atto depositato in data 11 ottobre 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, vista la delibera del 15 settembre 2016 del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso.

Considerato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 49 del 2017, n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del 2016);

che resta riservata a separate pronunce la decisione delle questioni vertenti su altre disposizioni impugnate con il medesimo ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2017.