Ordinanza n. 25 del 2017

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ORDINANZA N. 25

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                            Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                             CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                              ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                                 ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                             ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                 ”

-           Daria                            de PRETIS                                                ”

-           Nicolò                          ZANON                                                    ”

-           Augusto Antonio         BARBERA                                               ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale), promosso dal Giudice di pace di Grosseto nel procedimento vertente tra P.P. ed Equitalia Centro spa di Grosseto ed altro, con ordinanza del 5 novembre 2015, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto che il Giudice di pace di Grosseto, con ordinanza del 5 novembre 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale);

che, secondo il giudice a quo, P.P. ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia spa, avente ad oggetto il pagamento della somma di «euro 2.848,04», a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per una violazione di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comprensiva dell’importo di euro 452,64 per interessi calcolati e dovuti ai sensi dell’art. 27, sesto comma, di detta legge;

che nel giudizio principale il ricorrente ha contestato di essere proprietario del ciclomotore con il quale è stata commessa l’infrazione (e, quindi, di essere obbligato in solido con l’autore della stessa) ed ha chiesto che l’atto impugnato sia annullato, mentre si sono costituite Equitalia spa e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto, contestando la fondatezza della domanda;

che il rimettente ha sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale del citato art. 27, sesto comma, il quale, nel disciplinare la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce: «in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti»;

che, a suo avviso, qualora detta norma «fosse conforme alla Costituzione si dovrebbe riconoscere fondata la pretesa dell’ente impositore di reclamare nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiorazione» prevista dalla stessa e la sollevata questione sarebbe dunque rilevante;

che, secondo il giudice a quo, detta maggiorazione avrebbe natura sanzionatoria ed il debitore non potrebbe invocare «a suo favore i più vantaggiosi interessi moratori (5% annuo), contemplati, invece, in ambito tributario, in quanto tale soggetto non è qualificabile come “contribuente” ma “trasgressore”, per cui è ritenuto assoggettabile alla gravosità di un tasso che nell’ambito del sistema bancario/finanziario esporrebbe i beneficiari dello stesso ad una contestazione di usura»;

che la progressiva diminuzione nel tempo del tasso di inflazione annuo e del tasso degli interessi legali avrebbe reso incongrua e lesiva dell’art. 3 Cost. la maggiorazione in esame, la quale comporterebbe «a carico del debitore inadempiente una punizione sicuramente di eccessiva onerosità, a cui corrisponde un arricchimento per l’ente impositore», ingiustificato e in contrasto con l’art. 97 Cost., soprattutto qualora il creditore, «senza valide e documentate ragioni», differisca nel tempo l’iscrizione a ruolo del credito;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata comporterebbe altresì un irragionevole vantaggio per la pubblica amministrazione che «non trova riscontro, ad esempio, in ambito tributario», nel quale il tasso dell’interesse di mora è stabilito nella misura del cinque per cento annuo (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito») e l’esazione delle somme è sottoposta ad un termine di decadenza, diversamente da quanto previsto in materia di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

che, infine, secondo l’ordinanza di rimessione, le contestate «“maggiorazioni di legge” sono per lo più riferibili, almeno in ambito delle contravvenzioni stradali, a crediti per sanzioni amministrative di importi non rilevanti, generalmente inevasi da soggetti che si trovano in disagiate condizioni economiche», con conseguente violazione degli artt. 2 e 53 Cost.;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata;

che, a suo avviso, mancherebbe una adeguata descrizione della fattispecie, avendo il rimettente anche omesso di indicare la norma del codice della strada violata e le date di notificazione della cartella di pagamento e di trasmissione del ruolo all’esattore, con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione;

che, inoltre, il giudice a quo avrebbe censurato genericamente il citato art. 27, sesto comma, ritenendolo in contrasto con i parametri costituzionali evocati anche questi genericamente e soltanto nelle conclusioni dell’ordinanza di rimessione;

che, ad avviso dell’interveniente, le censure sarebbero comunque infondate, in quanto il rimettente non avrebbe tenuto conto né della modifica dell’attività degli agenti della riscossione finalizzata al recupero di somme iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada realizzata dall’art. 1, comma 153, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», né delle implicazioni derivanti dalla natura sanzionatoria della contestata maggiorazione, mentre il richiamo della disciplina in materia fiscale si risolverebbe in una censura della discrezionalità riservata al legislatore, peraltro svolta ponendo a confronto discipline eterogenee.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto, tra l’altro, che, «relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere» le sanzioni e gli interessi espressamente indicati (comma 1), disciplinando presupposti e modalità della definizione agevolata (commi da 2 a 10);

che, in particolare, per quanto qui rileva, il citato art. 6, comma 11, ha stabilito: «Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

che la normativa sopravvenuta incide sulla quantificazione degli interessi dovuti ai sensi del citato art. 27, sesto comma, con modalità tali da influire sul contenuto delle censure e, conseguentemente, rende ineludibile il riesame delle stesse da parte del rimettente, cui spetta valutarne le ricadute nel giudizio a quo, procedendo ad una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della sollevata questione (tra le molte, ordinanza n. 115 del 2016);

che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, che si impone prima di ogni altra valutazione, anche in ordine alla modalità di formulazione delle censure.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2017.