ORDINANZA N. 223
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Antonio Augusto BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b), e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 22 gennaio 2016, depositato in cancelleria il 7 marzo 2016 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 22 gennaio 2016 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione, degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b), e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)»;
che le norme censurate hanno novellato alcune disposizioni della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), disponendo, con un precetto avente identico contenuto in ciascuna di esse, che in caso di somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore dell’attività extralberghiera dovrà garantire la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi;
che, a parere del ricorrente, siffatta previsione determinerebbe una distorsione del mercato, a vantaggio delle sole aziende produttrici locali, in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, quindi, con il precetto di cui all’art. 117, primo comma, Cost., poiché la priorità riconosciuta ai prodotti calabresi integrerebbe una misura ad effetto equivalente al divieto delle restrizioni quantitative all’importazione, vietata dall’art. 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ostacolando di fatto la libertà degli scambi intracomunitari;
che, a parere della difesa erariale, l’alterazione della concorrenza provocata dalla disciplina regionale si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché la tutela della concorrenza è una materia di competenza legislativa esclusiva statale, e con l’art. 41 Cost., poiché la restrizione della libertà di scelta dei propri fornitori da parte dei titolari delle imprese, inciderebbe sulla struttura dei costi dell’azienda e, conseguentemente, sul libero esercizio dell’attività economica privata;
che si è costituita in giudizio la Regione Calabria deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni, poiché sollevate in via generica e senza specifica indicazione delle singole norme censurate, in relazione a ciascuno dei parametri di riferimento evocati;
che, nel merito, la difesa della Regione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, osservando che le norme impugnate dovrebbero essere ricondotte alla materia del «turismo», di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., e che la somministrazione di alimenti e bevande avverrebbe in strutture ricettive extralberghiere a conduzione familiare, non implicanti l’esercizio di un’attività economica e la conseguente applicazione delle regole in materia di concorrenza;
che, con successiva memoria depositata il 5 luglio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito nel ricorso, contestando l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione per genericità delle norme impugnate, che sarebbero state specificamente indicate e illustrate con riferimento a ciascuno dei precetti costituzionali invocati e, nel merito, l’assunto della natura non economica della somministrazione di prodotti locali, poiché essa avverrebbe dietro pagamento di un corrispettivo e, pertanto, sarebbe soggetta alle regole concorrenziali del libero mercato.
Considerato che il ricorso è stato spedito per la notifica il 22 gennaio 2016 ed è stato depositato il 7 marzo 2016, dunque oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione prescritto dall’art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene la norma non qualifica espressamente il suddetto termine come perentorio, il suo mancato rispetto deve ritenersi presidiato dalla sanzione della decadenza (ex plurimis, ordinanze n. 185 del 2014, n. 23 del 2012 e n. 99 del 2000);
che invero dal momento del deposito si instaura il rapporto processuale, viene fissato il thema decidendum, decorrono le ulteriori scansioni temporali per la prosecuzione del giudizio e viene manifestata definitivamente la volontà della parte ricorrente di proporre il ricorso; mentre, ove si dovesse ritenere di escludere la decadenza, le controversie tra Stato e Regioni risulterebbero pendenti e suscettibili di instaurazione “sine die” (ex plurimis, sentenze n. 202 del 2012 e n. 72 del 1981);
che non esclude la tardività del deposito la circostanza che esso sia stato spedito a mezzo del servizio postale, poiché risulta agli atti che esso è stato ricevuto dalla Regione in data 26 gennaio 2016 e, quindi, da tale data, decorreva il dies a quo per il computo del termine di dieci giorni, essendo onere del notificante attivarsi, con la prescritta diligenza, per verificare il buon esito della notificazione e rientrare in possesso degli atti per il rituale proseguimento del processo (v. sentenza n. 247 del 2004 e ordinanza n. 23 del 2012);
che, dunque, il ricorso è manifestamente inammissibile per tardività del deposito dell’atto notificato nella cancelleria di questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b) e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)», proposta, in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2016.