ORDINANZA N. 197
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3; 5, commi 4 e 5; 8, comma 1, lettera b), e 9 della legge della Regione Sardegna 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-29 novembre 2011, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2011 ed iscritto al n. 167 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;
udito nella camera di consiglio del 15 giugno 2016 il Giudice relatore Franco Modugno.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 25-29 novembre 2011 e depositato il successivo 1° dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3; 5, commi 4 e 5; 8, comma 1, lettera b), e 9, della legge della Regione Sardegna 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), in riferimento agli artt. 3; 41; 97; 117, primo e secondo comma, lettere g) e s); 118, terzo comma; 120, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957;
che, con atto depositato il 4 gennaio 2012, si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque sia, infondato.
Considerato che, con atto notificato il 2 marzo 2012 e depositato il successivo 12 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato rinuncia al ricorso limitatamente all’art. 3, comma 1, lettera b), in ragione della modifica apportata alla disposizione impugnata dall’art. 23, comma 2, della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico);
che, con atto depositato il 5 maggio 2015 e sottoscritto dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna, la resistente ha dichiarato di accettare la suddetta rinuncia parziale;
che, con atto notificato il 25 maggio 2015 e depositato il successivo 8 giugno 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato rinuncia anche alla restante parte del ricorso, in ragione dell’abrogazione dell’intiera legge regionale n. 19 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, disposta dall’art. 44, comma 5, della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);
che, con atto depositato il 12 maggio 2016, la Regione autonoma della Sardegna ha accettato anche detta rinuncia alla restante parte del ricorso, presentando altresì la conforme deliberazione della Giunta regionale;
che, nel proporre alla Giunta regionale tale accettazione, il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, non solo ha dato conto della circostanza per cui la rinuncia parziale era già stata accettata dalla Regione, ma ha altresì precisato che il Presidente del Consiglio dei ministri presentava rinuncia «ai residui motivi di ricorso […] oltreché a quello già a suo tempo oggetto di rinuncia», proposto in relazione all’art. 3, comma 1, lettera b);
che, pertanto, deve ritenersi che, deliberando di accettare la rinuncia «ai residui motivi di ricorso», la Giunta regionale ha formalmente accettato anche la precedente rinuncia parziale;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.