ORDINANZA N. 164
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), dell’art. 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), e dell’art. 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, nel procedimento vertente tra Armeni Emanuele ed altri e la Regione autonoma Sardegna ed altra con ordinanza del 13 dicembre 2013, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
udito l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo promosso da 26 ricorrenti (alcuni consiglieri, altri assessori ed uno vicepresidente della Provincia di Cagliari) avverso la delibera della Giunta regionale della Sardegna 2 luglio 2013, n. 25/10, con la quale (a seguito di decadenza del suo Presidente per condanna penale) era stato disposto lo scioglimento del Consiglio della Provincia di Cagliari, con conseguente nomina di un commissario straordinario – l’adito Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province); dell’art. 1, comma 115, terzo periodo, della legge statale 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) e dell’art. 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, «nella parte in cui comportano il commissariamento delle province “storiche” della Sardegna (tra cui Cagliari) oggetto di “cessazione anticipata” dei loro organi elettivi», in asserito contrasto con quanto prescritto dagli artt. 3, prima parte, e 43 dello statuto speciale della Regione Sardegna (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come da ultimo modificata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2), anche in riferimento agli artt. 5 e 114 della Costituzione; e in violazione, altresì, degli artt. 3, 5 e 118, prima parte, Cost., oltre che ancora dello stesso art. 43 del predetto statuto, in ordine ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza;
che, secondo il TAR rimettente, incorrerebbe, appunto, nella violazione dei parametri evocati la scelta del legislatore (sia regionale che nazionale, espressa nelle norme come sopra censurate) di privare di effettiva autonomia, mediante la previsione di un commissariamento di lungo periodo più volte prorogato, gli enti previsti e tutelati dagli artt. 5 e 114 Cost. e, in particolare, le Province, con conseguente svuotamento della loro autonomia e rappresentatività;
che irragionevolmente – sempre secondo il giudice a quo – al commissario, così nominato senza «un termine preciso e “affidabile” di durata» del suo incarico, la legge regionale n. 15 del 2013 avrebbe conferito (oltre alla liquidazione dei rapporti esistenti) anche il compito di erogare gli ordinari servizi provinciali, introducendo, in tal modo, una peculiare forma di «commissariamento in pianta stabile e con pieni poteri», collidente con la stessa funzione dell’istituto, per sua natura destinato alla gestione ordinaria di situazioni urgenti e non altrimenti fronteggiabili;
che è intervenuta, in questo giudizio, la Regione autonoma Sardegna, eccependo l’inammissibilità, sotto plurimi profili, e, in subordine, la non fondatezza della questione;
che, fissata l’udienza di discussione per il 27 maggio 2015, la difesa della Regione chiedeva rinviarsi la trattazione del giudizio, in attesa dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del disegno di legge regionale concernente il “riordino” del sistema delle autonomie locali in Sardegna, approvato con delibera 29 dicembre 2014, n. 53/17;
che, accolta la suddetta istanza, il giudizio è stato, quindi, nuovamente fissato per l’udienza del 14 giugno 2016;
che, nelle more, la Regione autonoma Sardegna ha adottato la preannunciata disciplina organica della materia, con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), entrata in vigore il successivo 12 febbraio 2016, a seguito della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 11 febbraio 2016, n. 6;
che, con successiva memoria, la difesa regionale, in considerazione di tale ius superveniens, ha chiesto restituirsi gli atti al TAR rimettente, reiterando, in subordine, le precedenti sue conclusioni di inammissibilità o non fondatezza della questione.
Considerato che, la sopravvenuta legge della Regione autonoma Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2 «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), ha innovato la precedente denunciata disciplina, specificamente, tra l’altro, sui punti qui oggetto di censura (prolungamento “sine die” del commissariamento della Provincia di Cagliari e sua finalizzazione anche ad interventi eccedenti la gestione ordinaria);
che, infatti, detta nuova legge della Regione Sardegna – che ha istituito la città metropolitana di Cagliari, attribuendole anche le funzioni della Provincia di Cagliari (art. 17, commi 1 e 4) – ha introdotto la disciplina organica complessiva delle autonomie locali della Sardegna (alla cui approvazione ed entrata in vigore era subordinato il funzionamento del commissario straordinario provinciale) ed ha, in particolare, compiutamente riorganizzato le circoscrizioni provinciali, anche per il profilo della nuova disciplina relativa alla decadenza del commissario straordinario della Provincia di Cagliari, individuandone il termine massimo di permanenza in carica (fino al 31 dicembre 2016) e limitandone le funzioni a quelle strettamente necessarie alla gestione ordinaria (art. 24, commi 5 e 7);
che, alla luce di tale ius superveniens (ed anche in considerazione del fatto che la gestione commissariale avviata con il provvedimento impugnato nel giudizio a quo risulta comunque cessata già dal dicembre 2014), si rende opportuna la restituzione degli atti al Tribunale rimettente perché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del novum normativo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale regionale amministrativo per la Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.