ORDINANZA N. 112
ANNO 2016
Commenti alla decisione di
I. F.V., Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti per jus superveniens, per g.c di Diritto Penale Contemporaneo
II. Piersabino Salvemini, Riflessioni sulla legittimità costituzionale ed europea del doppio binario sanzionatorio a margine di Corte cost. nn. 102 e 112 del 2016, per g.c. della Rivista AIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Tribunale ordinario di Bologna nel procedimento penale a carico di B.F.M., con ordinanza del 21 aprile 2015, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di costituzione di B.F.M.;
uditi nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2016 i Giudici relatori Giorgio Lattanzi e Marta Cartabia;
udito l’avvocato Luca Sirotti per B.F.M.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 aprile 2015 (reg. ord. n. 136 del 2015), notificata il successivo 4 maggio, il Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, «in relazione all’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui all’imputato sia già stata applicata, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione EDU e dei relativi Protocolli», per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98;che davanti al rimettente pende il giudizio penale a carico di B.F.M., imputato del reato di cui all’art. 10-ter del citato d.lgs. n. 74 del 2000 per non avere versato, entro il termine di legge, l’IVA dovuta dalla società di cui era legale rappresentante in base alla dichiarazione annuale 2008, per un importo di complessivi euro 378.180,71;
che l’imputato, al momento del processo, aveva già provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta non versata, sanzioni amministrative e interessi, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
che, secondo il rimettente, in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ai fini del riconoscimento della tutela convenzionale approntata dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, le sanzioni amministrative di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 avrebbero natura penale, di tal che dovrebbe applicarsi il divieto del bis in idem stabilito dalla citata norma convenzionale;
che, ad avviso del giudice a quo, la sanzione amministrativa ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che avrebbe natura penale, sarebbe stata applicata per lo stesso fatto costituente il reato di cui all’ art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, di tal che il procedimento penale rappresenterebbe un secondo giudizio vietato dalla norma convenzionale, come del resto già precisato dalla Corte di Strasburgo in casi analoghi a quello in esame, in particolare nelle sentenze 20 maggio 2014, Nykanen contro Finlandia, e 27 novembre 2014, Lucky Dev contro Svezia;
che, come ha ricordato il rimettente, nella materia tributaria il possibile cumulo degli illeciti amministrativi e penali è governato dal principio di specialità codificato dall’art. 19 del d.lgs. n. 74 del 2000;
che, peraltro, le sezioni unite penali della Corte di cassazione (sentenza 28 marzo 2013, n. 37424) hanno già avuto modo di affermare che l’illecito amministrativo di cui all’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 non si pongono in rapporto di specialità, ma di progressione illecita, con conseguente sussistenza di un doppio binario sanzionatorio (amministrativo e penale) in relazione al quale il possibile cumulo delle sanzioni è regolato soltanto da un meccanismo di sospensione della riscossione della sanzione amministrativa sino alla definizione del giudizio penale, quale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 74 del 2000;
che gli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 74 del 2000 stabiliscono l’autonomia del procedimento amministrativo e del procedimento penale, in quanto il primo non può essere sospeso per la pendenza del secondo e viceversa, mentre l’art. 13 dello stesso decreto si limita a prevedere che l’estinzione, mediante pagamento avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, dell’imposta, degli interessi e della sanzioni per l’illecito amministrativo comporta soltanto la diminuzione fino a un terzo della pena stabilita per il reato;
che, secondo il rimettente, la violazione convenzionale in tal modo determinatasi non sarebbe da riportare all’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, ma all’art. 649 cod. proc. pen., che stabilisce il divieto di un secondo giudizio solo in relazione a fatti che costituiscono reato e non rispetto a quelli che costituiscono illecito amministrativo;
che, pertanto, l’art. 649 cod. proc. pen. – nella parte in cui non vieta un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale sia già stata comminata, per il medesimo fatto, una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione e dei relativi Protocolli – viola l’art. 117, primo comma, Cost., rispetto alla citata norma convenzionale, che costituisce parametro interposto in base alla giurisprudenza costituzionale;
che, con atto depositato il 3 agosto 2015, si è costituito B.F.M., imputato nel procedimento a quo, ritenendo che la questione sollevata dal Tribunale bolognese sia fondata e rilevante, insistendo così per il suo accoglimento.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), che ha profondamente innovato da un punto di vista sistematico il rapporto tra gli illeciti penali e amministrativi in questione, modificando alcune delle disposizioni prese in considerazione dal rimettente per ravvisare la violazione e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 10-ter e 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, introducendo fra l’altro una causa di non punibilità per il caso del pagamento dell’imposta dovuta e delle sanzioni amministrative;
che in relazione a tali innovazioni sistematiche – come già riconosciuto da questa Corte in particolare con l’ordinanza n. 225 del 2015 – spetta al giudice rimettente valutarne le complesse ricadute nel giudizio a quo, specie in termini di rilevanza;
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI – Marta CARTABIA, Redattori
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.