SENTENZA N. 94
ANNO 2016
Commenti alla decisione di
I. (G.L.), La Corte costituzionale elimina le speciali misure di prevenzione per i consumatori di sostanze stupefacenti (e la fattispecie che incriminava le relative violazioni) per g.c. di Diritto Penale Contemporaneo
II. Caterina Domenicali, Conferme in tema di decretazione d'urgenza (in attesa del potenzionamento di ulteriori parametri di costituzionalità). Considerazioni a margine di Corte cost. n. 94 del 2016, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto l’art. 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Nola nel procedimento penale nei confronti di P.V., con ordinanza del 22 giugno 2015, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 giugno 2015 (reg. ord. n. 247 del 2015), notificata il successivo 1° luglio, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Nola ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
In particolare, il rimettente lamenta che la disposizione censurata, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, abbia contenuto disomogeneo rispetto al decreto-legge e difetti, inoltre, dei necessari requisiti di necessità e urgenza, in tal modo violando il citato art. 77, secondo comma, Cost.
1.1.– In punto di rilevanza, il giudice a quo ha premesso di essere investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di P.V., per il reato ex art. 75-bis, commi 1, lettera a) e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli per avere egli contravvenuto al provvedimento emesso nei suo confronti dal Questore di Napoli il 3 novembre 2014.
Il rimettente ha poi precisato che, in assenza del vizio della disposizione censurata, la richiesta di condanna dovrebbe accogliersi, non sussistendo motivi di rigetto della stessa o di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Né sarebbe praticabile una interpretazione conforme, in quanto il vulnus costituzionale è rappresentato dalla stessa esistenza della disposizione incriminatrice.
1.2.– In punto di non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo, nel ritenere condivisibili le considerazioni svolte dallo stesso pubblico ministero sul contrasto della disposizione in esame con l’art. 77, secondo comma, Cost., ha ulteriormente osservato come la questione sia analoga a quella già affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2014, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del citato d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006.
Anche in quel caso la Corte aveva ritenuto la disomogeneità delle disposizioni in allora censurate – che avevano ridisegnato l’apparato repressivo in materia di stupefacenti – rispetto al contenuto originario del medesimo decreto-legge, ravvisando quindi la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Allo stesso modo, il citato art. 4-quater, introducendo l’art. 75-bis nel d.P.R. n. 309 del 1990, ha previsto, in sede di conversione dell’originario decreto-legge, una disposizione di carattere sostanziale e sanzionatorio totalmente disomogenea rispetto all’unica disposizione cui poteva riferirsi, tra quelle riguardanti la sicurezza e i finanziamenti relativi alle Olimpiadi invernali che si sarebbero dovute tenere, vale a dire l’art. 4 del d.l. n. 272 del 2005, la cui connotazione finalistica era ed è esclusivamente quella processuale ed esecutiva, di impedire l’interruzione dei programmi di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi.
Secondo il rimettente, dunque, anche la disposizione introdotta dall’art. 4-quater risulta affetta dal medesimo vizio procedurale rilevato dalla Corte costituzionale con riguardo agli artt. 4-bis e 4-vicies ter della medesima legge di conversione, per mancanza del requisito di omogeneità ex art. 77, secondo comma, Cost.
Peraltro, il giudice ha rimarcato come la disposizione censurata debba ritenersi priva anche dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, Cost., violato pertanto sotto questo ulteriore profilo.
Considerato in diritto
per questi motivi
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.