ORDINANZA N. 72
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile e dell’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), promossi dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanze dell’11 marzo, del 28 luglio e del 19 maggio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 111, 112 e 152 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 34, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto che, con le tre speculari ordinanze in epigrafe, il Tribunale ordinario di Milano − chiamato a pronunciarsi su altrettante istanze di ricusazione ex art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, proposte nei confronti del magistrato che, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), era stato designato a decidere sulla opposizione avverso ordinanza (di rigetto dell’impugnativa del licenziamento di un lavoratore) da lui stesso emessa – ha sollevato, premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dei predetti artt. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, che abbia pronunciato l’ordinanza di cui al comma 49 dello stesso art.1;
che, in tutti e tre i giudizi innanzi a questa Corte, che per identità di oggetto possono riunirsi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza delle identiche questioni sollevate.
Considerato che le tre odierne ordinanze di rimessione sono pedissequamente ripetitive del contenuto argomentativo (cui espressamente si riportano) di altra precedente ordinanza (r.o. n. 87 del 2014) dello stesso Tribunale ordinario di Milano;
che, decidendo su quella precedente citata ordinanza (ed altre sempre del Tribunale ordinario di Milano), questa Corte, con sentenza n. 78 del 2015, ha già dichiarato non fondata, in relazione a ciascuno dei parametri evocati, la questione – identicamente ora riproposta – di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ. e 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012;
che la stessa questione (sollevata da altro Tribunale in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost.) è stata anche dichiarata manifestamente non fondata, con successiva ordinanza n. 275 del 2015;
che non risulta, comunque, ora addotto dal Tribunale rimettente alcun argomento che non sia già stato preso in considerazione e motivatamente disatteso nella ricordata pronunzia di questa Corte n. 78 del 2015;
che l’odierna questione è, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, e dell’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, con le tre ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016.