ORDINANZA N. 48
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo GROSSI Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta della Regione autonoma Sardegna n. 45/2 del 25 ottobre 2013, che ha approvato «in via preliminare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/2009, l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2014 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2014.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 30 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2014 ed iscritto al n. 1 del reg. confl. enti 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione autonoma Sardegna per l’annullamento, previa dichiarazione di non spettanza, della delibera della Giunta della Regione autonoma Sardegna n. 45/2 del 25 ottobre 2013, che ha approvato «in via preliminare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/2009, l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006»;
che, ad avviso del ricorrente, l’adozione unilaterale del piano paesaggistico regionale, senza il previo accordo con i competenti organi statali, si porrebbe in contrasto con i limiti dettati dall’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
che tale disposizione, infatti, pur contemplando l’«edilizia ed urbanistica» tra le materie di potestà legislativa esclusiva della Regione, precisa che dette attribuzioni sono esercitate nel rispetto delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», nel cui novero andrebbero ricompresi gli artt. 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), espressivi del principio di «co-pianificazione obbligatoria (Stato-Regione) per i beni paesaggistici»;
che non potrebbe invocarsi in senso contrario l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna) ‒ il quale subordina la collaborazione degli organi statali per la redazione del piano paesaggistico a una scelta discrezionale dell’ente regionale ‒ dal momento che tale disposizione dovrebbe ritenersi abrogata, ai sensi dell’art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), avendo nel frattempo le citate norme del d.lgs. n. 42 del 2004 modificato i principi fondamentali della materia;
che l’adozione unilaterale del piano paesaggistico violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente, ai sensi degli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, nonché i principi di adeguatezza e differenziazione nella distribuzione delle competenze amministrative dettati dall’art. 118 Cost.;
che, oltre che nell’invasione della sfera di competenza normativa e amministrativa dello Stato, il conflitto di attribuzione si sarebbe tradotto in una «lesione diretta» dei beni paesaggistici tutelati, avendo determinato una grave diminuzione del livello di tutela garantito dalla precedente pianificazione regionale del 2006;
che il 7 febbraio 2014 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo preliminarmente che il conflitto sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere avverso la delibera preliminare di adozione del piano paesaggistico, la quale farebbe scattare solo nuove misure di salvaguardia, ma lascerebbe intatta l’applicazione del precedente (e non contestato) piano paesaggistico regionale sino alla definitiva approvazione del nuovo;
che, secondo la resistente, il conflitto sarebbe, altresì, inammissibile per genericità, in quanto il ricorso non indicherebbe i beni paesaggistici concretamente assoggettati al regime di co-pianificazione, e neppure specificherebbe i punti del disaccordo che lo Stato intende censurare;
che sarebbero apodittiche e prive di motivazione anche le censure relative alla violazione degli artt. 9 e 118 Cost.;
che, nel merito, il preteso obbligo generalizzato di co-pianificazione non avrebbe fondamento normativo, in quanto alla luce dell’art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975 la collaborazione degli organi statali sarebbe meramente eventuale, e sarebbe del tutto incongruo il richiamo operato dal ricorrente all’art. 10 della legge n. 62 del 1953, vertendosi qui in materia di potestà legislativa esclusiva e non concorrente della Regione autonoma Sardegna;
che, sotto altro profilo, le disposizioni statali invocate dal Presidente del Consiglio dei ministri, avendo carattere prettamente procedurale, non si presterebbero ad essere qualificate come norme fondamentali di riforma economico-sociale;
che, in subordine, nella ipotesi in cui la Corte ritenesse che l’atto impugnato fosse necessariamente soggetto a co-pianificazione, il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto la Regione autonoma Sardegna avrebbe proceduto all’attività di redazione del piano paesaggistico regionale in collaborazione con gli organi statali, ma avrebbe dovuto prendere atto, a partire dal luglio 2013 e dopo oltre due anni di piena collaborazione, di una totale inerzia dell’amministrazione ministeriale finalizzata ad arrestare la stessa prosecuzione della (fino ad allora proficua) collaborazione tra le parti;
che, da ultimo, le norme di pianificazione paesaggistica adottate in via preliminare non avrebbero comunque determinato, rispetto a quanto garantito dalla precedente pianificazione del 2006, alcun affievolimento di tutela, essendosi trattato di un semplice adeguamento delle prescrizioni di piano al più approfondito quadro conoscitivo nel frattempo acquisito;
che, con successiva memoria depositata il 21 aprile 2015, la Regione autonoma Sardegna ha precisato che, nelle more del giudizio, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva l’aggiornamento e la revisione del piano paesaggistico regionale, con deliberazione n. 6/18 del 14 febbraio 2014, la quale, prima ancora della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, è stata annullata con deliberazione della Giunta regionale n. 10/20 del 28 marzo 2014;
che, con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014, è stata disposta la revoca della deliberazione n. 45/2 del 25 ottobre 2013, oggetto della presente impugnazione;
che, pertanto, ad avviso della Regione, tali sopravvenienze avrebbero determinato l’improcedibilità e, in subordine, l’inammissibilità e la cessazione della materia del contendere del presente conflitto;
che il 27 ottobre 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri, vista la delibera del 10 settembre 2015 del Consiglio dei ministri, ha depositato atto di rinuncia al ricorso (già comunicato a mezzo posta elettronica certificata in data 29 settembre 2015);
che, con nota depositata il 20 ottobre 2015, la Regione autonoma Sardegna ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.
Considerato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.