ORDINANZA N. 244
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promossi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, notificati il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 5 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 14 e 15 del registro ricorsi 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con i due ricorsi in epigrafe la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno impugnato, tra l’altro, l’art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), denunciandone il contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché con gli artt. 4, numeri 1), 2), 3) e 8), 8, numero 1), 16, 67, 68, 79, 87, 88 e 108 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o non fondati;
che, successivamente, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 27 e 28 gennaio 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;
che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati in cancelleria in data 21 aprile 2015.
Considerato che i ricorsi, aventi ad oggetto la medesima disposizione, vanno riuniti;
che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte della Provincia autonoma e della Regione ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015.