ORDINANZA N. 243
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2014.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi l’avvocato Ezio Zanon per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la Regione Veneto ha impugnato molteplici disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014), tra cui, per quanto qui viene in esame, il comma 557 dell’art. 1, che ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a norma del quale «[…] gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale»;
che, secondo la ricorrente, la riferita disposizione sarebbe lesiva della competenza legislativa regionale, come riconosciuta dai commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione e della competenza amministrativa di cui all’art. 118 Cost., con particolare riguardo alla attribuzione agli “enti locali di riferimento” di una specifica competenza ad adottare delibere regolative del regime di assunzioni nelle cosiddette ex IPAB;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, per resistere alla suddetta impugnativa regionale, nulla ha controdedotto con specifico riferimento alla disposizione di cui al comma 557 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.
Considerato che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la medesima ricorrente ha, per altro, riconosciuto che le sopravvenute due modifiche − di cui, rispettivamente, all’art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all’art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 − «hanno eliso la portata lesiva» della norma censurata. Ciò in quanto «essendo venuta meno la potestà degli enti locali di riferimento in ordine al regime assunzionale delle ex IPAB la vigente norma appare conforme al dettato costituzionale e rispettosa del riparto di competenze tra Stato e Regioni»;
che può inoltre escludersi, sempre secondo la ricorrente, che nei soli quattro mesi circa di sua vigenza, la norma sospettata di illegittimità costituzionale abbia prodotto alcun effetto lesivo, poiché «la modificazione legislativa ha comunque eliso ogni effetto durevole dei provvedimenti eventualmente già adottati, di cui peraltro non co[n]sta l’esistenza»;
che sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla questione scrutinata in questa sede.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014), promossa, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015.