SENTENZA N. 206
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
- Aldo CAROSI “
- Marta CARTABIA “
- Mario Rosario MORELLI “
- Giancarlo CORAGGIO “
- Giuliano AMATO “
- Silvana SCIARRA “
- Daria de PRETIS “
- Nicolò ZANON “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), promosso dal Tribunale ordinario di Enna nel procedimento vertente tra G.G.B. ed altri e l’Assessorato regionale al lavoro della previdenza sociale della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione siciliana ed altri, con ordinanza del 18 ottobre 2011, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.
Ritenuto in fatto
1.– Nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione della graduatoria unica distrettuale formulata al fine dell’avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali, il Tribunale ordinario di Enna, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 ottobre 2011 (r.o. n. 250 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione) – a norma del quale «Al fine dell’avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall’articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti» – «nella parte in cui non prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento ex art. 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall’articolo 53, comma 1, sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione».
1.1.– Il giudice rimettente ricostruisce anzitutto il quadro normativo nel quale si inserisce la disposizione denunciata.
L’art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 stabilisce che, per le esigenze connesse all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, dell’opera di: 1) un contingente di operai a tempo indeterminato; 2) un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; 3) un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. Tali contingenti sono composti da operai forestali inseriti nelle graduatorie dei contingenti distrettuali, ai quali la Regione siciliana garantisce l’impiego su base annuale per un determinato numero di giornate. Le garanzie occupazionali erano state introdotte, per il triennio 1981-1983, dall’art. 2 della legge della Regione siciliana 18 aprile 1981, n. 66 (Disposizioni per l’assunzione dei lavoratori da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione) ed erano state poi confermate per i successivi trienni. L’art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede che ciascuno dei lavoratori inseriti nelle graduatorie dei vari contingenti distrettuali possa transitare, nel caso di disponibilità dei posti, dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore, in sede di aggiornamento semestrale delle graduatorie (art. 50, comma 3, della legge regionale n. 16 del 1996). L’art. 53, comma 1, della stessa legge, stabilisce che, «Al fine dell’avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un’unica graduatoria distrettuale comprendente nell’ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza». Essa prevede, nella sostanza, la progressiva stabilizzazione di tali operai, sulla base di una graduatoria unica ricavata dalla collazione delle già esistenti graduatorie. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 53 (secondo cui: «L’avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell’ordine di graduatoria»), deve reputarsi che – come ritenuto anche dalle parti del giudizio a quo – anche ai fini dell’avviamento al lavoro la progressione da ciascuna delle fasce indicate a quella superiore deve avvenire con le modalità di scorrimento previste dall’art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. La diversa garanzia occupazionale posseduta dal lavoratore ne determina la collocazione nella graduatoria del contingente di appartenenza e, di riflesso, in quella formulata ai fini dell’avviamento al lavoro. Quest’ultima, da intendersi quale variabile dipendente della prima, dopo essere stata formulata, non è stata mai direttamente aggiornata. Tuttavia, essa ha risentito di mutamenti interni alle diverse graduatorie, secondo quanto indicato dall’art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. Qualora gli operai transitino per scorrimento, a norma del detto art. 52, da un contingente a quello superiore – per esempio, da quello dei cinquantunisti a quello dei centunisti – tale mutamento si riverbera sulla graduatoria prevista, ai fini dell’avviamento al lavoro, dall’art. 53 della stessa legge regionale, determinandone l’aggiornamento. L’art. 54 della medesima legge regionale ha previsto un’ulteriore categoria di operai forestali, con l’istituzione, in ogni distretto, di «un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue», formato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992-1995. Si tratta di un contingente ad esaurimento per operai che, all’entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 1996, non possedevano i requisiti per l’inserimento negli altri contingenti, ma ai quali il legislatore regionale ha esteso i benefici della garanzia occupazionale e dell’avviamento al lavoro, attribuendo loro una garanzia occupazionale di centocinquantuno giorni. In base al censurato comma 4 dell’art. 54, i lavoratori appartenenti all’indicato contingente ad esaurimento devono essere inseriti, ai fini dell’avviamento al lavoro, in coda ai centocinquantunisti.
1.2.– Tanto premesso, il giudice a quo riferisce in punto di fatto di essere investito del ricorso proposto da alcuni operai forestali che, nei distretti di Nicosia e di Enna, avevano acquisito la garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative in virtù del meccanismo previsto dall’art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. I ricorrenti avevano dedotto di avere agito in giudizio dopo avere rilevato che, mentre in sede di prima applicazione i lavoratori del contingente ad esaurimento erano stati inseriti in coda ai centocinquantunisti, successivamente, in occasione degli aggiornamenti semestrali della graduatoria, i lavoratori che, come essi ricorrenti, avevano beneficiato dello scorrimento dalla fascia dei centunisti a quella dei centocinquantunisti, erano stati costantemente collocati in coda agli operai appartenenti al contingente ad esaurimento. Essi avevano dedotto l’illegittimità della graduatoria permanente in vigore, con la richiesta che la stessa fosse rettificata in conformità a quanto stabilito dall’art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, e che fosse conseguentemente ripristinata la priorità della propria collocazione nella graduatoria rispetto ai lavoratori del contingente ad esaurimento. Si erano costituiti nel giudizio, quali convenuti, sia l’Assessorato regionale al lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione siciliana e il Servizio ufficio provinciale del lavoro di Enna, sia numerosi lavoratori appartenenti al contingente ad esaurimento. Tutti i convenuti, nel chiedere il rigetto della domanda, avevano osservato che i lavoratori del contingente ad esaurimento erano stati inseriti in coda ai centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione, mentre successivamente, in occasione dei vari aggiornamenti, essi erano stati interamente assimilati a questi ultimi, ai sensi dell’art. 54, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1996 (secondo cui «Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell’articolo 53, nonché tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue»). Pertanto, la collocazione degli operai del contingente ad esaurimento in coda ai centocinquantunisti vincolava l’amministrazione solo in sede di prima applicazione della normativa, a meno di non intendere che gli stessi fossero costantemente posposti ai centocinquantunisti, con la conseguente preclusione dell’accesso alla stabilizzazione. I ricorrenti avevano replicato alle osservazioni delle parti resistenti sostenendo, in senso contrario, che nell’àmbito della legge regionale n. 16 del 1996, quando il legislatore aveva voluto che una disposizione si applicasse solo «in sede di prima applicazione» lo aveva espressamente stabilito.
1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente premette che il comma 4 dell’art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996 non spiega con quali modalità si applichi al contingente ad esaurimento – che, in quanto tale, non è soggetto ad aggiornamento periodico – il meccanismo di progressione previsto dall’art. 52 della stessa legge regionale, il quale si riverbera poi sulla graduatoria formulata, ai fini dell’avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali, a norma dell’art. 53 della medesima legge.
A tale riguardo, il giudice a quo afferma che la «soluzione più razionale», adottata anche dall’Assessorato regionale, postula che i lavoratori del contingente ad esaurimento non debbano costituire uno scaglione a sé, intermedio tra i centunisti ed i centocinquantunisti, ma che essi, dopo essere stati inseriti, in sede di prima applicazione, in coda agli appartenenti a tale ultima categoria, entrino a fare parte, a tutti gli effetti, della stessa. Il medesimo rimettente asserisce che in base al comma 5 dell’art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996, i centocinquantunisti ad esaurimento sono pienamente assimilati ai centocinquantunisti di cui all’art. 48 (recte: 46), comma 1, lettera b), della stessa legge, senza alcuna distinzione. Tuttavia, a norma del censurato comma 4 dell’art. 54, ai soli fini dell’avviamento al lavoro, i centocinquantunisti ad esaurimento, collocati in coda ai centocinquantunisti di cui al citato art. 46, comma 1, lettera b), sarebbero costantemente posposti se si applicasse il disposto dello stesso comma anche in sede di aggiornamento semestrale. Il rimettente conclude sul punto che «sarebbe come se essi fossero esclusi dal meccanismo di progressione ex art. 52». Se i centocinquantunisti ad esaurimento conservassero la posizione assunta all’atto della formazione della graduatoria di cui all’art. 53 della legge regionale n. 16 del 1996, dato il progressivo «assorbimento degli stessi nei ruoli dell’amministrazione regionale», l’avviamento al lavoro dei centocinquantunisti verrebbe sì ritardato, ma non del tutto precluso.
A proposito di quest’ultima interpretazione, il rimettente afferma che essa «è l’unica che garantisce parità di trattamento ai lavoratori del contingente “ad esaurimento”». Ad avviso del giudice a quo, la stessa interpretazione è tuttavia preclusa dal «disposto inequivocabile» del censurato art. 54, comma 4.
Il Tribunale ordinario di Enna ritiene che tale disposizione, «così come formulata», si ponga in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto introduce una disparità di trattamento fra i lavoratori che appartengono alla stessa categoria dei centocinquantunisti, disparità che, se può giustificarsi in sede di prima applicazione, diviene irragionevole se ripetuta anche in sede di successivi aggiornamenti.
Secondo il giudice rimettente, la disposizione denunciata si pone inoltre in contrasto con l’art. 51, primo comma, Cost., «che costituisce la declinazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nella materia dell’accesso ai pubblici impieghi».
1.4.– Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice a quo, premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento (riassunta al punto 1.1.) e l’esposizione della vicenda di fatto a lui sottoposta (riassunta al punto 1.2.), conclude affermando che «Pertanto, la definizione della presente controversia dipende dall’interpretazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo 54 della legge regionale n. 16/1996».
2.– È intervenuta nel giudizio la Regione siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
2.1.− La difesa regionale ha eccepito l’inammissibilità della questione, in particolare, per la mancanza dei requisiti sia della rilevanza che della non manifesta infondatezza, atteso che il rimettente avrebbe avuto la possibilità di interpretare la disposizione denunciata in senso conforme alla Costituzione.
A tale proposito, la Regione siciliana afferma che la ricostruzione fatta propria dal rimettente non può essere condivisa in quanto si fonda su di un presupposto interpretativo perplesso, che finisce per sovvertire la ratio dell’intervento normativo. In particolare, il giudice a quo, malgrado abbia preso in considerazione e ritenuto razionale l’interpretazione conforme alla Costituzione seguíta dall’amministrazione regionale, l’ha poi esclusa. E ciò, secondo la stessa difesa regionale, anche in conseguenza dell’omesso esame dell’intero quadro normativo e, in specie, dell’art. 47, comma 2, della legge regionale n. 16 del 1996, a norma del quale: «Al completamento del contingente [degli operai a tempo indeterminato], in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative». Tale disposizione andrebbe letta in combinato disposto con il censurato comma 4 dell’art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996, come ritenuto anche dalle istruzioni attuative della medesima legge regionale contenute nella circolare assessoriale 23 gennaio 1997, n. 251/97n (Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Interventi in materia di occupazione forestale), secondo cui, tra l’altro, in caso di disponibilità dei posti nell’ambito del contingente degli operai a tempo indeterminato, il meccanismo dello scorrimento dalla fascia inferiore e quella superiore interessa anche gli operai inseriti nel contingente ad esaurimento previsto dall’art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996, ad eccezione dell’ipotesi della prima applicazione della stessa legge regionale. Dal menzionato combinato disposto degli artt. 47, comma 2, e 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, risulterebbe una disciplina della collocazione nelle graduatorie del contingente ad esaurimento, anche in sede di prima applicazione, tale, secondo la difesa regionale, da non ingenerare alcun dubbio di conformità alla Costituzione.
Tali considerazioni in ordine all’inammissibilità della questione precludono, secondo la difesa regionale, l’esame del merito della stessa.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Enna, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale), il quale stabilisce che «Al fine dell’avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall’articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti». Secondo il giudice rimettente, l’impugnato art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, víola gli evocati parametri costituzionali nella parte in cui «non prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento ex art. 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall’art. 53, comma 1, sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione».
Al fine di chiarire i termini della questione sollevata, il giudice a quo espone anzitutto il quadro normativo in cui la disposizione censurata si inserisce. Il Tribunale ordinario di Enna precisa che la Regione siciliana riconosce talune garanzie occupazionali agli operai forestali, dei quali la propria amministrazione forestale si avvale per le esigenze connesse all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta. A tale scopo, ciascun lavoratore è incluso, a seconda della garanzia occupazionale, in uno dei tre contingenti, previsti in ciascun distretto forestale, quello degli operai a tempo indeterminato, o degli operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate annue, o infine degli operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate annue (art. 46, comma 1, rispettivamente, lettere a, b e c, della legge regionale n. 16 del 1996). Per ciascuno di tali contingenti distrettuali è formata una graduatoria, che viene aggiornata semestralmente (art. 50, commi 1 e 3, della legge regionale n. 16 del 1996). In occasione di tali periodici aggiornamenti, è possibile, per ciascuno dei lavoratori inseriti nelle graduatorie dei vari contingenti distrettuali, scorrere dalla fascia immediatamente inferiore di garanzia occupazionale a quella superiore (nella quale si siano resi disponibili posti), secondo il meccanismo di sostituzione previsto dall’art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. Al fine dell’avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali, l’art. 53, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996, prevede la formulazione di «un’unica graduatoria distrettuale comprendente nell’ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza». In aggiunta ai tre menzionati contingenti di operai forestali – che erano già contemplati dalla previgente legislazione regionale – l’art. 54, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996, ha istituito, in ciascun distretto forestale, un «contingente ad esaurimento», formato da «operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali […] non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995»; lo stesso art. 54, comma 1, ha attribuito ai lavoratori dei contingenti ad esaurimento una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue.
Il Tribunale ordinario di Enna è chiamato a decidere su un giudizio originato dal ricorso proposto da alcuni operai forestali che, per effetto dello scorrimento previsto dall’art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996, avevano conseguito, in due distretti, la garanzia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative. Essi chiedono la rettifica della graduatoria distrettuale per l’avviamento al lavoro formulata ai sensi dell’art. 53, comma 1, della stessa legge. Il rimettente precisa che i ricorrenti lamentano l’illegittimità della graduatoria per violazione dell’art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996. Mentre «in sede di prima applicazione» della disposizione censurata gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento erano stati effettivamente inseriti in graduatoria dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti, successivamente, in occasione degli aggiornamenti della graduatoria, i lavoratori che, come essi ricorrenti, per effetto del citato scorrimento, erano transitati dalla fascia immediatamente inferiore degli operai con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative a quella dei centocinquantunisti, erano stati invece collocati in coda agli operai dei contingenti ad esaurimento.
Il giudice a quo muove dal presupposto che il denunciato art. 54, comma 4, alla luce del suo univoco tenore letterale, sia tale da precludere un’esegesi secondo il canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata. Esso dispone che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento siano inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti non soltanto «in sede di prima applicazione» – cioè all’atto della prima formulazione della graduatoria unica distrettuale per l’avviamento al lavoro prevista dall’art. 53, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996 – ma anche in occasione degli aggiornamenti semestrali della stessa graduatoria. Il rimettente afferma quindi che l’art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, così interpretato, nella parte in cui «non prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento ex art. 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall’art. 53, comma 1, sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione», si pone in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. Esso determina un’irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori che godono della medesima garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue e, in particolare, un irragionevole deteriore trattamento dei centocinquantunisti del contingente ad esaurimento rispetto ai centocinquantunisti del contingente di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996. In occasione degli aggiornamenti periodici della graduatoria unica distrettuale per l’avviamento al lavoro, infatti, gli operai del contingente ad esaurimento verrebbero costantemente posposti agli operai che, per effetto dello scorrimento dalla fascia inferiore, sono transitati nel contingente di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), con la conseguenza che i primi risultano costantemente postergati ai secondi nell’avviamento al lavoro.
2.– La difesa della Regione siciliana ha eccepito l’inammissibilità della questione perché il rimettente, malgrado abbia preso in considerazione un’interpretazione costituzionalmente conforme del censurato art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996 – nel senso, da lui stesso auspicato, che la collocazione degli operai iscritti nel contingente ad esaurimento in coda all’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti debba valere «solo in sede di prima applicazione» di detta disposizione – non l’ha adottata.
L’eccezione non è fondata perché il giudice a quo ha fornito, nell’ordinanza di rimessione, una motivazione adeguata in ordine all’affermata impossibilità di adottare la citata soluzione interpretativa, ritenuta conforme alla Costituzione. Il Tribunale ordinario di Enna ha argomentato al riguardo che il dettato dell’impugnato art. 54, comma 4, là dove stabilisce che gli operai dei contingenti ad esaurimento «sono inseriti dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti», non prevedendo limitazione alcuna, deve reputarsi univoco nel senso di stabilire la posposizione dei detti operai anche in occasione degli aggiornamenti periodici della graduatoria per l’avviamento al lavoro e, perciò, preclusivo di un’interpretazione che circoscriva tale posposizione alla sola prima formulazione della stessa graduatoria. La motivazione circa l’impossibilità di pervenire all’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata, al di là dell’effettiva correttezza della tesi circa l’univocità del tenore letterale dell’art. 54, comma 4 – assunto che dovrà essere più approfonditamente valutato nel prosieguo – deve ritenersi idonea ad escludere la sussistenza della dedotta ragione di inammissibilità.
3.– Nel merito, la questione non è fondata, nei termini di seguito precisati.
3.1.– Come si è visto, l’art. 54, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996, nell’istituire, in ciascun distretto, i contingenti ad esaurimento – formati da operai che avevano avuto con l’amministrazione forestale regionale un rapporto di lavoro a tempo determinato non inferiore a cinquecento giornate lavorative in tre anni consecutivi nel periodo 1992-1995 – ha attribuito a tali lavoratori una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue. La garanzia occupazionale conferita agli operai dei contingenti ad esaurimento è uguale a quella riconosciuta agli operai del contingente di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996, ai quali pure spetta, in base a tale disposizione, la garanzia dell’impiego per centocinquantuno giornate annue.
L’art. 53, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996, al fine dell’avviamento al lavoro degli operai forestali con garanzie occupazionali, prevede – come pure si è visto – la formulazione di un’unica graduatoria distrettuale, comprendente, nell’ordine, i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza. Da tale disposizione risulta quindi che il legislatore regionale, a fronte delle richieste di assunzione da parte dell’amministrazione forestale regionale, ha stabilito l’ordine di priorità da seguire nell’avviamento al lavoro degli operai forestali in base all’entità delle garanzie occupazionali ad essi riconosciute dalla legge regionale citata.
Lo stesso dettato legislativo è segnato dalla corrispondenza tra entità delle garanzie occupazionali del lavoratore e precedenza dello stesso nell’avviamento al lavoro. Pertanto, sarebbe ingiustificato, e integrerebbe, quindi, una discriminazione irragionevole, che in occasione degli aggiornamenti periodici delle graduatorie distrettuali per l’avviamento al lavoro gli operai del contingente ad esaurimento, pur godendo, al pari di quelli iscritti nel contingente di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996, di una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue, siano costantemente posposti per l’avviamento al lavoro a quelli che, per effetto dello scorrimento dalla fascia inferiore, sono transitati in quest’ultimo contingente.
L’esegesi fatta propria dal rimettente condurrebbe quindi ad un contrasto con il principio di eguaglianza, perché comporterebbe un irragionevole deteriore trattamento dei centocinquantunisti del contingente ad esaurimento rispetto ai centocinquantunisti del contingente di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996.
L’interpretazione della disposizione censurata secondo canoni che ne assicurino la conformità alla Costituzione porta perciò a reputare che, per scongiurare irragionevoli discriminazioni, la posposizione degli operai del contingente ad esaurimento rispetto ai centocinquantunisti di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996, debba valere solo in sede di prima formulazione della graduatoria per l’avviamento al lavoro e non anche in occasione degli aggiornamenti periodici della stessa.
3.2.– Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale rimettente, tale operazione ermeneutica è possibile. L’indicata interpretazione costituzionalmente adeguata non è preclusa dal dettato dell’art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, che ad essa si presta, solo che della norma venga data un’interpretazione non meramente letterale, come quella adottata dal giudice a quo. Tale interpretazione deve tener conto del contesto normativo in cui la disposizione denunciata si inserisce e valorizzare la sua ratio.
3.2.1.– Quanto alla lettura sistematica, all’impugnato comma 4 dell’art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996, fa seguito il comma 5, in cui si legge che, «Per quanto non previsto», ai lavoratori del contingente ad esaurimento si applicano, tra l’altro, «tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue». In base a tale disposizione, deve ritenersi che anche agli operai dei contingenti ad esaurimento si applica, come ai centocinquantunisti di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996, lo scorrimento – previsto dal già citato art. 52, comma 1, della medesima legge e possibile in sede di aggiornamento periodico delle graduatorie – dalla fascia inferiore di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue lavorative a quella superiore degli operai a tempo indeterminato. Pertanto, in occasione degli aggiornamenti semestrali delle graduatorie, gli operai del contingente ad esaurimento, potendo anch’essi transitare nella fascia superiore degli operai a tempo indeterminato, non potrebbero essere collocati in coda agli operai che, per effetto dello scorrimento dalla fascia dei centunisti, sono transitati nel contingente di cui all’art. 46, comma 1, lettera b). Ne consegue che l’impugnato art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, letto in coerenza con il contesto normativo in cui si inserisce, deve essere inteso nel senso che l’inserimento degli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento in coda all’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti è previsto solo in sede di prima applicazione.
3.2.2.– Quanto alla lettura teleologica della disposizione denunciata, deve rilevarsi che, interpretando l’art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, nel senso, fatto proprio dal giudice a quo, della posposizione dei centocinquantunisti ad esaurimento anche in occasione degli aggiornamenti della graduatoria per l’avviamento al lavoro, tali lavoratori sarebbero in concreto posposti non solo ai centocinquantunisti, come vuole il detto comma 4, ma anche ai centunisti che, per scorrimento, siano transitati alla fascia superiore, nonché agli altri operai, già appartenenti a contingenti ulteriormente sotto ordinati, che, per lo stesso meccanismo, abbiano progressivamente avuto accesso al contingente dei centocinquantunisti. Anche al fine di evitare un sostanziale stravolgimento della sua ratio, il denunciato art. 54, comma 4, deve quindi essere letto nel senso che la posposizione degli operai del contingente ad esaurimento è prevista solo in sede di prima applicazione della disposizione.
3.3.– Questa Corte ha più volte sottolineato che «eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione» (sentenza n. 198 del 2003, nonché, negli stessi termini, sentenze n. 316 del 2001 e n. 113 del 2000).
3.4.– Si deve quindi concludere che la questione non è fondata poiché il denunciato art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana n. 16 del 1996, deve essere interpretato nel senso, conforme alla Costituzione, che l’inserimento degli operai del contingente ad esaurimento nella graduatoria distrettuale per l’avviamento al lavoro dopo l’ultimo dei lavoratori centocinquantunisti è previsto solo in sede di prima applicazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.