ORDINANZA N. 102
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-12 aprile 2013, depositato in cancelleria il 18 aprile 2013 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2013.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2014 il Presidente Gaetano Silvestri in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 18 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11, 41, 117, primo, secondo, lettera e), e terzo comma, nonché 118 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania);
che, secondo il Presidente del Consiglio, l’art. 4 della predetta legge regionale, stabilendo che la Regione, a partire dal 2013, «sceglie di coprire i propri fabbisogni energetici del Piano energetico regionale con energia solare», determinerebbe, nel concreto, un divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato di utilizzazione delle altre forme di energia;
che, in tal modo, essa, ponendosi in contrasto con la normativa statale di principio di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), che attribuisce alla competenza statale il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti superiori a 300 MW termici, eccederebbe la competenza legislativa della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e violerebbe altresì i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, di cui al combinato disposto degli artt. 3, 117 e 118 Cost.;
che la disposizione regionale, inoltre, invaderebbe l’ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., incidendo sull’assetto del mercato, dal momento che determinerebbe una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese (e tra i diversi modi di produzione dell’energia);
che la disposizione de qua, inoltre, violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e ciò per contrasto con quanto previsto dalla direttiva del 15 gennaio 2009, n. 2009/2/CE (Direttiva della commissione recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ‒ Testo rilevante ai fini del SEE), secondo cui, per la costruzione di nuovi impianti di generazione, gli Stati membri adottano una procedura autorizzatoria informata, tra l’altro, al criterio di non discriminazione;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe poi illegittimo l’art. 5 della legge regionale censurata, il quale prevede la programmazione di un piano di dismissione degli attuali impianti di produzione termoelettrica da fonte fossile e la riduzione della importazione regionale di energia;
che, infatti, l’articolo eccederebbe la competenza della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e ciò per contrasto con il citato decreto-legge n. 7 del 2002, con l’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e con l’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290, che riservano al gestore della rete di trasmissione nazionale l’esercizio delle attività di trasmissione dell’energia elettrica, escludendo ogni competenza regionale di programmazione in materia di dismissione di elettrodotti ricompresi nell’ambito della rete di trasmissione nazionale;
che illegittimo sarebbe, infine, l’art. 11, comma 2, della legge regionale impugnata, perché, in contrasto con la normativa statale di principio di cui alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 79 del 1999, prevedrebbe un regime differente da quello individuato a livello statale per l’esercizio dell’attività di distribuzione, determinando il costo dell’energia all’utente senza tenere conto degli oneri di sistema (ma basandosi esclusivamente sul costo di ammortamento degli impianti, sul costo di gestione e sul costo di manutenzione), e, in tal modo, contrasterebbe con il decreto legislativo n. 79 del 1999 e con le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), ledendo, peraltro, le competenze dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas in materia di determinazione ed aggiornamento delle tariffe elettriche;
che si è costituita in giudizio la Regione Campania, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
che, in data 4 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che, successivamente, in data 10 marzo 2014, la Regione Campania ha trasmesso a questa Corte la deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2014, di accettazione della rinuncia al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania), con riferimento agli artt. 3, 11, 41, 117, primo, secondo, lettera e), e terzo comma, nonché 118 della Costituzione;
che, successivamente, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che la Giunta regionale della Campania ha deliberato di accettare la rinuncia;
che la rinuncia del ricorrente al ricorso, cui faccia seguito l’accettazione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo (art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014.