Ordinanza n. 52 del 2014

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ORDINANZA N. 52

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

-           Giuliano                      AMATO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale, degli articoli 1137, 1334 e 1335 del codice civile promosso dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Catania, nel procedimento vertente tra D.S.G. e il condominio di P.D.C. 18/8, con ordinanza del 26 settembre 2012, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l’opposizione ad una delibera condominiale ed al conseguente decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 26 settembre 2012, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1137, 1334 e 1335 del codice civile, «nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 cod. civ. sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell’atto previste per la notificazione degli atti giudiziari»;

che il giudice remittente precisa che la parte attrice, al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione, da parte sua, della delibera dell’assemblea di condominio tenutasi il 3 agosto 2010, alla cui seduta ella non aveva preso parte, ha fatto presente che il postino aveva lasciato affisso alla porta dell’abitazione, in data 6 agosto 2010, il relativo avviso, e che la raccomandata era stata «restituita al mittente subito dopo ferragosto, cioè durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali», sicché – così aveva osservato la parte attrice – ella non aveva potuto beneficiare della sospensione feriale, poiché al suo rientro dalle vacanze la raccomandata era stata già restituita al mittente;

che il giudice a quo rileva come sussista un «problema di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24 Cost.», delle disposizioni sopra richiamate;

che il termine di trenta giorni di cui all’art. 1137 cod. civ. è, infatti, un termine c.d. sostanziale a rilevanza processuale, in rapporto al quale la sentenza n. 49 del 1990 della Corte costituzionale ha stabilito, con pronuncia additiva, l’applicabilità della sospensione feriale;

che il Tribunale ritiene, pertanto, che debba essere dichiarata anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 1335 cod. civ., in base al quale le dichiarazioni negoziali unilaterali si presumono conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario; tale previsione si applica in tutti i casi e quindi – irragionevolmente, secondo il giudice remittente – anche nei casi in cui il momento della conoscenza «segni il decorso iniziale del termine di decadenza entro il quale poter adire quelle vie giudiziali che rappresentino per il titolare l’unico rimedio per far valere il suo diritto»;

che il Tribunale richiama anche la sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, ricordando che in quella pronuncia si è detto che la diversità di disciplina tra le notifiche a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall’ufficiale giudiziario non deve comportare una diminuzione delle garanzie per il destinatario delle prime;

che anche per le notifiche a mezzo posta, infatti, si richiede che, in difetto di consegna a mani, al destinatario dell’atto venga data comunicazione con lettera raccomandata e che l’atto da portare a conoscenza non venga restituito al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, potendo verificarsi, specie nel periodo estivo, che l’assenza dall’abitazione si protragga per più di dieci giorni e che tale assenza comporti l’insorgere di una situazione di impossibilità o di grave difficoltà nell’individuazione dell’atto notificato, con conseguente preclusione di ogni possibilità di esercitare il diritto di difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1137, 1334 e 1335 del codice civile, «nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell’atto previste per la notificazione degli atti giudiziari»;

che l’ordinanza presenta numerose e gravi lacune in ordine alla descrizione della fattispecie sottoposta all’esame del giudice a quo; in particolare, non viene specificato dopo quanti giorni la raccomandata sia stata restituita al mittente, quando la parte interessata abbia tentato di ritirare la raccomandata e dopo quanto tempo il giudizio sia stato effettivamente introdotto, tanto più che l’art. 49 del decreto del Ministro delle comunicazioni 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale) stabilisce che la giacenza debba protrarsi, di regola, per (non meno di) trenta giorni;

che l’ordinanza di rimessione, inoltre, non chiarisce di quale tipo di delibera si tratti e quale vizio la parte ricorrente abbia fatto valere, il che è tanto più importante alla luce della giurisprudenza secondo cui l’art. 1137 cod. civ. si applica solo alle delibere annullabili e non a quelle nulle;

che il Tribunale non prende in adeguata considerazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 cod. civ. ammette sempre la prova contraria, a condizione che il destinatario dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione;

che tali carenze dell’ordinanza di rimessione, determinando l’insufficiente descrizione della fattispecie, si traducono nell’evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione;

che, inoltre, non è chiaro quale tipo di correzione del sistema il Tribunale di Catania auspichi; in particolare, non si comprende se venga sollecitata l’emissione di una sentenza additiva che imponga, al posto della comunicazione prevista dall’art. 1137, terzo comma, cod. civ., la notifica a mezzo posta, ovvero una sentenza che renda più lungo il termine di trenta giorni ivi stabilito, oppure se si chieda uno spostamento della data di decorrenza del termine, svincolandola dalla comunicazione a mezzo posta;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1137, 1334 e 1335 del codice civile sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2014.