Sentenza n. 287 del 2013

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SENTENZA N. 287

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

-      Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-      Sabino                        CASSESE                                      "

-      Giuseppe                    TESAURO                                    "

-      Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-      Giuseppe                    FRIGO                                           "

-      Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-      Paolo                          GROSSI                                        "

-      Giorgio                       LATTANZI                                   "

-      Aldo                           CAROSI                                        "

-      Marta                          CARTABIA                                  "

-      Sergio                         MATTARELLA                            "

-      Mario Rosario             MORELLI                                     "

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

-      Giuliano                      AMATO                                        "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l’11 aprile 2011 e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione.

La norma censurata prevede che: «La Giunta regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l’Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali; b) delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica».

Ad avviso del ricorrente, l’art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011, condizionando la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, vìola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Esso, infatti, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente» ed ha previsto che tale disposizione «si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010».

Trattasi di una norma di coordinamento della finanza pubblica che pone limiti estremamente restrittivi alle nuove assunzioni e che, quindi, verrebbe elusa dall’art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011.

2.– Successivamente l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale ha sostenuto che anche le Regioni e gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea e, a tal fine, essi sono assoggettati alle regole del cosiddetto Patto di stabilità interno, le quali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011).

Riservata a separata pronuncia la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nella suddetta legge regionale, viene in esame in questa sede la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 30, il quale prevede che: «La Giunta regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l’Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali; b) delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica».

Ad avviso del ricorrente, così disponendo, la norma censurata vìola l’art. 117, terzo comma, Cost., perché, condizionando la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Questa disposizione ha previsto la sostituzione del comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente». La norma aggiunge che essa «si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010».

2.– La questione è fondata.

L’art. 76, comma 7, d.l. n. 112 del 2008, come novellato dall’art. 14, comma 9, d.l. n. 78 del 2010 e successivamente da altri numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44), costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 148 del 2012).

La norma, infatti, è ispirata all’esigenza di contenere i costi per il personale ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna. La rilevante entità di tale importante aggregato della spesa di parte corrente esclude che la disposizione possa considerarsi relativa ad una minuta voce di dettaglio.

La possibilità di procedere da parte delle Regioni ad assunzioni di personale senza tener conto del limite di cui alle citate disposizioni statali di principio contrasta conseguentemente con l’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 130 e n. 28 del 2013).

Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei ricorsi 2011;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013.