Ordinanza n. 126 del 2013

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 126

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Lecce nel procedimento di sorveglianza sul reclamo proposto da R.C., con ordinanza del 27 marzo 2012, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 27 marzo 2012, il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non riconosce al magistrato di sorveglianza il potere di annullare, in sede di reclamo, il provvedimento adottato dall’amministrazione penitenziaria in autotutela;

che il giudice a quo premette di essere investito del reclamo proposto da un detenuto, avente ad oggetto la sua richiesta di utilizzare un computer portatile personale per motivi di studio: richiesta inizialmente accolta dalla direzione della casa circondariale di Lecce, che aveva, in particolare, autorizzato l’uso dell’apparecchio presso la sala biblioteca dell’istituto;

che, peraltro, a seguito di richiesta formulata dal comandante di reparto, la direzione dell’istituto aveva dapprima condizionato l’impiego dell’apparecchio alla rimozione del modem interno (operazione eseguita da un tecnico di fiducia del detenuto) e quindi revocato l’autorizzazione, proponendo all’interessato di avvalersi del computer di proprietà dell’amministrazione posto nella sala biblioteca;

che la revoca era motivata col rilievo che l’esecuzione del provvedimento autorizzativo avrebbe costituito un «precedente» atto a stimolare la presentazione di numerose richieste analoghe, dando così luogo ad una situazione “non gestibile”: a causa del sovraffollamento dell’istituto penitenziario, non sarebbe stato, infatti, possibile consentire l’uso dei computer nelle camere di pernottamento, ma solo nella sala biblioteca, la quale non era, tuttavia, attrezzata per l’uso simultaneo di numerosi apparecchi;

che la revoca sarebbe stata, inoltre, imposta da ragioni di sicurezza, legate ad un eventuale «uso improprio» dell’apparecchio, e dalla «non corretta osservanza» delle procedure di controllo del computer dell’interessato da parte di tecnici esterni, stabilite da una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

che, con il reclamo, il detenuto aveva lamentato la «violazione di legge, per la mancata osservanza dell’art. 40» del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);

che, tanto premesso, il giudice a quo rileva come la posizione giuridica azionata dal reclamante non abbia natura di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo: il citato art. 40 del d.P.R. n. 230 del 2000 stabilisce, infatti, che spetta al direttore dell’istituto, nell’esercizio di un potere discrezionale («può»), autorizzare l’uso del personal computer da parte dei detenuti, anche nelle camere di pernottamento;

che anche detta posizione giuridica rientrerebbe, peraltro, tra quelle tutelabili tramite lo strumento del reclamo al magistrato di sorveglianza, deciso secondo la procedura prevista dall’art. 14-ter della legge n. 354 del 1975: come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 26 febbraio 2003-10 giugno 2003, n. 25079), il magistrato di sorveglianza è infatti investito, nei confronti degli atti dell’amministrazione penitenziaria collegati al trattamento penitenziario, di una giurisdizione piena, che copre anche le posizioni di interesse legittimo;

che, ad avviso del rimettente, tuttavia, in una fattispecie quale quella oggetto del procedimento a quo, il magistrato di sorveglianza non disporrebbe di strumenti adeguati per assicurare il soddisfacimento della pretesa del reclamante;

che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 266 del 2009, l’art. 69, comma 5, della legge n. 354 del 1975 consentirebbe, bensì, al magistrato di sorveglianza di adottare prescrizioni vincolanti nei confronti dell’amministrazione penitenziaria e, dunque, in sostanza, di condannare la stessa ad un facere;

che, nella specie, peraltro, le ragioni del detenuto non potrebbero essere soddisfatte ordinando alla direzione dell’istituto di dare esecuzione al provvedimento di autorizzazione all’uso del personal computer, giacché il medesimo è stato rimosso dalla stessa amministrazione con altro provvedimento, emesso in autotutela: ai fini della salvaguardia dell’interesse legittimo del reclamante, occorrerebbe pertanto eliminare quest’ultimo provvedimento;

che, in assenza di una norma che espressamente lo preveda (in ossequio all’art. 113, terzo comma, Cost.), il magistrato di sorveglianza non potrebbe, tuttavia – in quanto giudice ordinario – annullare l’atto amministrativo, ma solo disapplicarlo, nei termini previsti dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo), allegato E;

che, al di là dei possibili dubbi circa la configurabilità, nel caso in esame, delle ipotesi regolate dai citati artt. 4 e 5, la semplice disapplicazione del provvedimento di cui si discute non basterebbe comunque neppure essa a soddisfare l’interesse del reclamante, non potendo quest’ultimo chiedere una successiva esecuzione della decisione;

che il magistrato di sorveglianza non potrebbe neanche disapplicare l’atto, ordinando nel contempo alla direzione dell’istituto di permettere al reclamante l’uso del personal computer, giacché una simile soluzione «non consentirebbe il corretto utilizzo di quella potestà che il legislatore ha voluto riservare in capo all’amministrazione»: solo l’annullamento del provvedimento di autotutela varrebbe ad eliminare i relativi effetti negativi sul precedente provvedimento di autorizzazione, permettendo all’amministrazione di scegliere se dare esecuzione a tale provvedimento, ovvero di intervenire – tenuto conto dei profili di illegittimità emersi nel corso del procedimento giurisdizionale – con un nuovo eventuale provvedimento di autotutela, qualora emergessero nuove ragioni di pubblico interesse;

che il giudice a quo dubita, di conseguenza, della legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 5, ord. penit., ravvisandone il contrasto con l’art. 3 Cost., in ragione del difforme trattamento riservato a soggetti parimenti interessati a dolersi di un atto di autotutela illegittimo della pubblica amministrazione, a seconda che si tratti di persone detenute o in stato di libertà: non essendo riconosciuti alle prime efficaci strumenti di reazione processuale, di cui fruiscono invece le seconde, quale l’azione di annullamento;

che sarebbe leso, altresì, l’art. 24 Cost., giacché il detenuto titolare di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo non avrebbe la possibilità di farlo valere utilmente in giudizio, rimanendo la tutela giurisdizionale invocata priva di effettività;

che la norma censurata violerebbe, infine, l’art. 113 Cost., in forza del quale contro gli atti della pubblica amministrazione deve essere sempre consentita la tutela giurisdizionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza o, in subordine, rigettata nel merito.

Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Lecce dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non conferisce al magistrato di sorveglianza il potere di annullare, in sede di decisione sul reclamo proposto da un detenuto, il provvedimento adottato dall’amministrazione penitenziaria in via di autotutela;

che – a prescindere da ogni rilievo circa la reale validità dell’assunto posto a base del dubbio di costituzionalità, stando al quale il magistrato di sorveglianza non disporrebbe di poteri sufficienti ad assicurare un’effettiva tutela della posizione giuridica del detenuto nella specifica ipotesi della quale si discute – è pregiudiziale e dirimente la constatazione che il rimettente non ha fornito un’adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel procedimento principale;

che il giudice a quo chiede, infatti, alla Corte di ampliare i poteri del magistrato di sorveglianza nell’ipotesi di accoglimento del reclamo, con l’ovvia conseguenza che in tanto la questione può rilevare nel caso concreto, in quanto l’impugnativa del detenuto risulti fondata: riconoscere al rimettente il richiesto potere di annullamento, in luogo di quello di semplice disapplicazione dell’atto amministrativo, modificherebbe l’esito del giudizio a quo solo se vi fossero i presupposti per esercitarlo;

che, a tale riguardo, il rimettente ha indicato in modo puntuale le ragioni, organizzative e di sicurezza, addotte dall’amministrazione penitenziaria a sostegno del contestato provvedimento di revoca in autotutela della precedente autorizzazione all’uso di un computer portatile personale da parte dell’interessato;

che, sull’altro fronte, nessuna indicazione è stata invece fornita dal giudice a quo riguardo alla fondatezza delle doglianze del reclamante – peraltro neppure specificate, al di là del semplice riferimento alla denuncia della «violazione di legge» – né, comunque e più in generale, in ordine all’esistenza di elementi idonei ad inficiare le valutazioni poste a base dell’atto di autotutela dell’autorità penitenziaria: con il risultato di precludere alla Corte la necessaria verifica in ordine alla rilevanza della questione;

che il riscontrato difetto di motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis, ordinanze n. 130 del 2012, n. 284 e n. 220 del 2011), rimanendo assorbita la diversa eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.