Ordinanza n. 61 del 2013

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ORDINANZA N. 61

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Luigi                           MAZZELLA                                     Presidente

-           Gaetano                       SILVESTRI                                   Giudice

-           Giuseppe                     TESAURO                                           "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                   "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                 "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                      "

-           Paolo                           GROSSI                                               "

-           Giorgio                        LATTANZI                                          "

-           Aldo                            CAROSI                                               "

-           Marta                           CARTABIA                                         "

-           Sergio                          MATTARELLA                                   "

-           Mario Rosario              MORELLI                                            "

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24-26 luglio 2012, depositato in cancelleria il 30 luglio 2012, ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Presidente Luigi Mazzella, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 24-26 luglio 2012, depositato il 30 luglio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 41, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed in relazione all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (infra: TFUE) ed agli articoli 10, comma 4, e 25 della direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 29 maggio 2012, n. 77, supplemento;

che il citato art. 2, comma 3, concernente la disciplina delle attività professionali turistiche individuate nel comma 2, dispone che le stesse «sono svolte a titolo esclusivo», stabilisce il «divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell’ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti» ed identifica analiticamente le attività oggetto di tale divieto;

che, secondo il ricorrente, detta norma, «nel vietare agli esercenti le professioni turistiche di svolgere attività estranee a quelle tipiche del loro profilo professionale», violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto realizzerebbe una restrizione della libera circolazione dei servizi, in contrasto con il diritto dell’Unione europea (art. 56 del TFUE), perché non giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (art. 25 della direttiva 2006/123/CE) e, inoltre, determinerebbe una distorsione della concorrenza, dato che limita l’offerta dei servizi da parte degli esercenti le professioni turistiche operanti nell’ambito della Regione Puglia e, in tal modo, reca vulnus al principio di libertà dell’iniziativa economica (art. 41 Costituzione) ed all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;

che, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il citato art. 3, comma 2, disponendo che «l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio della professione nell’ambito territoriale della regione Puglia», si porrebbe, invece, in contrasto con il principio di libera prestazione dei servizi e con l’art. 10, comma 4, della direttiva 2006/123/CE, recepito dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in virtù del quale l’autorizzazione all’esercizio dell’attività deve consentire l’espletamento della stessa su tutto il territorio nazionale, salvo che l’eventuale limitazione sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

che, secondo il ricorrente, detta norma realizzerebbe una discriminazione in danno dei cittadini italiani, poiché per i cittadini dell’Unione europea l’art. 6 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2012 prevede la facoltà di svolgere l’attività senza necessità di autorizzazione o di abilitazione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), che ha recepito la direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali);

che il censurato art. 3, comma 2, sarebbe, quindi, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., e determinerebbe, altresì, una restrizione della libertà d’impresa e della concorrenza nell’ambito del settore turistico, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;

che nel giudizio si è costituita la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore (in difetto di previa delibera della Giunta regionale), deducendo di essersi costituita, «anche se tardivamente, con l’unica finalità di esibire e depositare» la legge regionale 25 settembre 2012, n. 26 (Norme urgenti in materia turistica), la quale «recepisce in pieno i motivi di censura» ed ha, quindi, chiesto che «sia dichiarata cessata la materia del contendere»;

che l’Avvocatura generale dello Stato, in data 8 gennaio 2013, ha depositato atto di rinuncia al ricorso (notificato il 21-28 dicembre 2012), con la corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 30 novembre 2012, sulla scorta della relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, deducendo che gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 26 del 2012 hanno, rispettivamente, sostituito l’impugnato comma 3 dell’art. 2, ed abrogato il censurato comma 2 dell’art. 3 della legge regionale n. 13 del 2012.

Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Puglia, sia perché non risulta deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), cui si è adeguato l’art. 44, comma 4, della legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7, recante «Statuto della Regione Puglia» (ex plurimis, sentenza n. 331 del 2010), sia perché avvenuta oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 19, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le più recenti, sentenza n. 297 del 2012), come peraltro affermato dalla stessa resistente;

che, in mancanza di valida e rituale costituzione della parte convenuta, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013.