SENTENZA N. 294
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Liguria e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 28 settembre del 2010 e depositato il successivo 6 ottobre, la Regione Liguria ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, dell’articolo 9, comma 2, per violazione degli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione.
1.1.— La ricorrente ritiene che la disposizione in esame – nella parte in cui prevede che «in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000» – leda la competenza concorrente tra Stato e Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto essa, riguardando una voce specifica di spesa e fissando un limite puntuale alla stessa, costituirebbe una norma di dettaglio e autoapplicativa e non potrebbe essere considerata come espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
1.1.2.— Inoltre, la stessa verrebbe anche ad invadere la competenza residuale regionale in materia di «organizzazione amministrativa della Regione e del personale regionale e degli enti strumentali, (art. 117, quarto comma, Cost.) e l’autonomia finanziaria della Regione (art. 119, Cost.)», perché il legislatore statale, così disponendo, avrebbe alterato «unilateralmente le scelte fatte dall’ARAN per conto delle Regioni e [avrebbe posto] limiti a puntuali voci di spesa regionale».
1.1.3.— L’illegittimità costituzionale del comma 2 rileverebbe anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del combinato disposto dell’art. 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza) e dell’art. 36 Cost., poiché tale disposizione riducendo i trattamenti fissati nei contratti collettivi – che si presumono essere quelli, proporzionati alla qualità e quantità del lavoro prestato – produce un’ingiustificata ed irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale, che si riflette in una lesione dell’autonomia finanziaria ed organizzativa regionale, dal momento che rientrano nelle competenze regionali sia la gestione del personale che del bilancio.
1.1.4.— Sarebbe violato – a detta della ricorrente – anche l’art. 39 Cost. La norma in oggetto, infatti, incidendo sui trattamenti economici determinati dai contratti collettivi, violerebbe la riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni, che la legge non può violare e si concretizzerebbe in una violazione dell’autonomia finanziaria e organizzativa della Regione, poichè il legislatore statale avrebbe alterato unilateralmente le scelte compiute dall’ARAN per conto delle Regioni, stabilendo limiti puntuali a specifiche voci di spesa regionale.
2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e infondate.
2.1.— In via preliminare, l’Avvocatura generale eccepisce la tardività dei ricorsi proposti avverso le norme del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi, immediatamente lesive.
2.2.— Nel merito, prima di esaminare le singole censure, la difesa statale si sofferma sul contesto economico in cui si inserisce la norma impugnata (così come tutte le altre e, in particolare l’intero art. 9), sottolineando come il d.l. n. 78 del 2010 sia stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare stabilità finanziaria al Paese nella sua interezza e di rafforzarne la competitività nei mercati economici e finanziari.
Pertanto, a parere dell’Avvocatura generale, le misure adottate non possono essere separate e considerate isolatamente, ma vanno esaminate nel loro complesso, in quanto l’una sorregge l’altra per raggiungere insieme le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico.
Da questa considerazione di base, la difesa pubblica ricava la conclusione che la disposizione in esame prevede un tipo di intervento rientrante nella competenza statale del coordinamento della finanza pubblica, idonea a vincolare anche le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome.
Del resto, sottolinea l’Avvocatura dello Stato, «quando sopravvengono circostanze di straordinaria necessità ed urgenza, non può pretendersi che si esplichino le ipotizzate modalità di concertazione», pertanto – conclude la resistente – di fronte a situazioni eccezionali, lo Stato «p[uò] derogar[e] anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5), e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10), che (…) si impongono a tutti, Stato e autonomie comprese».
2.2.1.— Quanto alla censura relativa al comma 2, la difesa statale precisa che l’art. 9, nella sua interezza, ed in particolare con riferimento al comma in oggetto – avente, del resto, natura transitoria in quanto prevede precisi limiti temporali di efficacia («dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 20013») – rientrerebbe, come anche le altre disposizioni impugnate nel ricorso, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, e sarebbe volta ad assicurare finalità di stabilizzazione e di rilancio economico in un momento, come l’attuale, di grave crisi economica internazionale.
La disposizione statale impugnata sarebbe, comunque, legittima e le relative censure mosse dalla Regione, non fondate, in quanto essa, trattando di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e privatizzato, atterrebbe alla materia «ordinamento civile» di competenza legislativa statale (sentenza n. 150 del 2010).
3.— In prossimità dell’udienza del 7 giugno 2011, la Regione Liguria e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate, rispettivamente, nel ricorso e nell’atto di costituzione.
4.— In prossimità dell’udienza del 22 novembre 2011, dell’8 maggio e, quindi, del 3 luglio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione ricorrente hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate negli atti di causa.
Considerato in diritto
1.— La Regione Liguria (reg. ric. n. 102 del 2010) ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e tra queste dell’art. 9, comma 2, per violazione degli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione.
2.— Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto d.l. n. 78 del 2010, viene in esame in questa sede la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 9, comma 2.
3.— La questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 è inammissibile.
3.1.— La disposizione de qua, infatti, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 223 del 2012), nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 «i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui «siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro».
Essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con la predetta sentenza successiva alla proposizione del ricorso della Regione Liguria, la disposizione legislativa oggi all’esame della Corte, la questione di legittimità costituzionale relativa ad essa è divenuta, alla data in cui è assunta la presente decisione, priva di oggetto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni inerenti ad altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.