ORDINANZA N. 282
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 9, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° – 3 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 9 febbraio 2012 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2012.
Udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Aldo Carosi;
udito l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 1° – 3 febbraio 2012 e depositato il 9 febbraio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 9, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 73 del 7 dicembre 2011;
che le disposizioni impugnate, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, prevedevano rispettivamente che il «Piano del Parco» – da adottarsi ad opera della Regione ex art. 4, comma 1, della stessa legge – avesse valore di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituendo «i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello» (art. 5, comma 1), ed, in via transitoria, che all’interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino fossero «consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici» (art. 9, comma 1);
che, ad avviso del Presidente del Consiglio, le norme impugnate erano in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza a dettare la disciplina dei parchi naturali quanto ai profili di tutela del paesaggio e dell’ambiente, e con il terzo comma del medesimo art. 117 Cost., per il mancato rispetto del principio fondamentale in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali espresso dall’art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), secondo cui, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette;
che la Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio;
che, con atto depositato il 19 giugno 2012, il Presidente del Consiglio, preso atto che con legge della Regione Abruzzo 29 marzo 2012, n. 14, recante «Modifiche alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale Regionale “Sirente-Velino”) e alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP.)», le norme impugnate sono state modificate in senso conforme ai rilievi formulati in ricorso, ha rinunciato allo stesso, alla stregua della delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 9, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino)
che la Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio;
che successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 98, n. 83 e n. 29 del 2012).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.