Ordinanza n. 29 del 2012

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 29

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Alfonso                      QUARANTA                                    Presidente

-      Franco                        GALLO                                               Giudice

-      Luigi                           MAZZELLA                                            ”

-      Gaetano                      SILVESTRI                                             ”

-      Sabino                        CASSESE                                                ”

-      Giuseppe                    TESAURO                                               ”

-      Paolo Maria                NAPOLITANO                                       ”

-      Giuseppe                    FRIGO                                                     ”

-      Alessandro                 CRISCUOLO                                          ”

-      Paolo                          GROSSI                                                   ”

-      Giorgio                       LATTANZI                                              ”

-      Aldo                           CAROSI                                                   ”

-      Marta                          CARTABIA                                             ”

-      Sergio                         MATTARELLA                                       ”

-      Mario Rosario             MORELLI                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Molise 14 marzo 2011, n. 5 (Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16-19 maggio 2011, depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 16 maggio 2011 e depositato il successivo 23 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto – in riferimento agli articoli 3 e 16, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Molise 14 marzo 2011, n. 5 (Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise 16 marzo 2011, n. 8, in base al quale «Sono destinatari degli interventi regionali i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno, e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro»;

che il ricorrente deduce innanzitutto che la norma impugnata sancisce una preclusione destinata a discriminare, tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Regione, quelli che non vi risiedono da almeno un anno, così violando il principio di uguaglianza, poiché introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non correlato agli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale), che rappresentano «il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza o sulla territorialità volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale» (a questo riguardo il ricorrente richiama i dicta delle sentenze n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005);

che inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione appare in contrasto anche con i princìpi di libera circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio, tutelati dall’articolo 16, primo comma, Cost. «proprio al fine di evitare che limitazioni o imposizioni di qualsiasi natura anche amministrativo-finanziaria (come quelli sul sistema di prestazioni e servizi erogabili in ambito territoriale) determinino discriminazioni o pesi alla libertà (intesa anche in senso temporale) di circolazione e di residenza»;

che, con atto notificato il 30 settembre 2011 e depositato il successivo 4 ottobre, l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso, avendo preso atto che, con legge della Regione Molise 13 luglio 2011, n. 14 (Modifica urgente alla legge regionale 14 marzo 2011, n. 5. Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise), «sono state apportate modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale, sopprimendo il requisito della residenza per i soggetti destinatari delle provvidenze sociali», e che conseguentemente sono venuti meno le ragioni e l’interesse per proseguire il giudizio, come da delibera assunta dal Consiglio dei ministri in data 22 settembre 2011.

Considerato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, alla stregua della delibera assunta dal Consiglio dei ministri in data 22 settembre 2011 (anch’essa depositata con allegata la relazione conforme del Ministro per i rapporti con le Regioni) in cui si dà atto che «sono venute meno le motivazioni del ricorso»;

che, in mancanza di costituzione della parte convenuta, ai fini dell’estinzione del giudizio non occorre l’accettazione della rinuncia ad opera di quest’ultima (da ultimo, ordinanza n. 204 del 2011);

che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, sentenze n. 217 e n. 123 del 2011; ordinanze n. 110 e n. 51 del 2011).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.