ORDINANZA N. 267
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promosso dal Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con ricorso notificato l’11-16 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2012, ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Renato Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso notificato l’11 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2012 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi dell’anno 2012, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), relativamente, tra gli altri, all’articolo 4, comma 102, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e dell’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d’Aosta di alcuni servizi);
che il censurato art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 2011 ha modificato l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, già impugnato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con precedente ricorso notificato in data 27 settembre 2010 e sorretto a suo dire da persistente interesse;
che la disposizione in questa sede censurata individua tra i destinatari della norma novellata, che impone la riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile, in aggiunta alle Regioni, alle Province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, anche gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
che, secondo la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, la norma in questione, segnatamente, viola: 1) l’art. 117, terzo comma, e l’art. 119, secondo comma, della Costituzione, i quali garantiscono, ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la sfera di autonomia finanziaria della Regione, perché pone limiti «all’entità di una singola voce di spesa della regione con un precetto specifico e puntuale sulla misura di essa»; 2) l’art. 2, primo comma, lettera a), dello statuto speciale valdostano (che riconosce alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste la potestà legislativa in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale”), nonché l’art. 4 dello stesso statuto (in forza del quale la “Valle d’Aosta” esercita, in subjecta materia, le rispettive funzioni amministrative), perché incide in maniera diretta, puntuale e paradigmatica proprio su un aspetto attinente allo “stato economico” del personale; 3) l’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale (che attribuisce alla Regione autonoma la potestà d’introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell’àmbito dei princìpi individuati con legge dello Stato, in materia di “finanze regionali e comunali”), in combinato disposto con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., laddove pone un vincolo diretto e puntuale ad una voce di spesa riguardante gli enti locali regionali; 4) i richiamati artt. 2, primo comma, lettera a), e 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, in una con l’art. l del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946 (soppressivo dell’allora ufficio provinciale del commercio e dell’industria di Aosta, con devoluzione delle relative funzioni alla Regione), nella parte in cui estende alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l’obbligo di riduzione della spesa in oggetto;
che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, chiedendo che le predette questioni di legittimità promosse dalla Regione Valle d’Aosta siano dichiarate infondate;
che, ad avviso del resistente, le disposizioni del comma 28 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, come integrate dal comma 102 dell’art. 4 in oggetto, costituiscono princìpi generali di coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni e Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale e, dunque, non sono lesive delle prerogative regionali, perché destinate a trovare applicazione solo in termini di principio e a lasciare margini di autonomia agli enti territoriali interessati;
che, inoltre, la disposizione impugnata non si applicherebbe direttamente alle Autonomie speciali, in quanto l’art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce che i limiti di cui all’art. 9, comma 28, del medesimo decreto-legge possono essere superati in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle predette Autonomie speciali, nonché dagli enti territoriali di loro pertinenza, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive da esse appositamente reperite mediante specifiche misure “certificate” di riduzione e razionalizzazione della spesa.
Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso con il quale sono state promosse le questioni in esame, questa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, già modificato dalla disposizione ora censurata, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, primo comma, lettera a), 3), primo comma, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso notificato il 27 settembre 2010 e iscritto al n. 96 del registro ricorsi dell’anno 2010 (sentenza n. 173 del 2012);
che tale statuizione ha tratto spunto dall’«Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d’Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione», sottoscritto l’11 novembre 2012 in dichiarata applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), al fine di «modificare l’ordinamento finanziario della Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario», e richiamato dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), in base alla quale: «Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell’articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d’Aosta concorre […] all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell’accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d’Aosta: a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione a decorrere dall’anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall’anno 2017; b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale; c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d’Aosta» (art. 1, comma 160);
che, in particolare sulla valenza dell’accordo concluso dall’odierna ricorrente in data 11 novembre 2010 con il Ministro per la semplificazione normativa, questa Corte ha ritenuto che «Dalla conclusione di quest’ultimo accordo e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 – atti entrambi sopravvenuti al decreto-legge n. 78 del 2010 recante la disposizione impugnata – consegue che il concorso della Regione Valle d’Aosta all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell’accordo stesso e nella legge che lo recepisce. Pertanto, gli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che dispongono esclusivamente per gli anni successivi al 2010) sono applicabili alla Regione Valle d’Aosta solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell’accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non possono violarne l’autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente» (sentenza n. 173 del 2012, paragrafo 9, terzo capoverso, del Considerato in diritto);
che, in seguito alla suddetta pronuncia, in data 16 ottobre 2012, e dunque in prossimità dell’udienza, la difesa della Regione ricorrente ha depositato in cancelleria, con il consenso dell’Avvocatura generale dello Stato, il citato Accordo Stato-Regione dell’11 novembre 2010, unitamente al testo dell’art. 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010 che lo ha recepito, e nella nota di accompagnamento ha rilevato, alla luce del contenuto del medesimo accordo e dell’interpretazione che di esso è stata data da questa Corte nella menzionata sentenza n. 173 del 2012, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, altresì, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 2011 promosse con il presente ricorso;
che quindi, in sede di discussione in udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha espressamente aderito alla cessazione della materia del contendere ex adverso enunciata;
che, pertanto, essendo in definitiva venute meno le ragioni della controversia per concorde riconoscimento delle parti, dev’essere, conseguentemente, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso indicato in epigrafe,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promosse, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione), agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e all’art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d’Aosta di alcuni servizi), dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.